REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Daniela DAWAN;
lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, commesso in Torino il 13/01/2019.
2. Con l’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 73 comma 7-bis d.P.R. n. 309/90 e il vizio di motivazione limitatamente alla disposta confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’imputato, non vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria, né avendo il giudice argomentato sui presupposti della stessa, attesa la contestazione di mera detenzione di sostanza stupefacente.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato.
4. Occorre, in primo luogo, dare atto che, in data 26 settembre 2019, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte – investite della questione se, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza personale o patrimoniale – hanno stabilito che è ammesso il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accodo delle parti (Informazione provvisoria n. 19, Coll. n. 2).
5. Giova, altresì, premettere che non si pone, nel caso di specie, il tema della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis all’articolo 448 cod. proc. pen. (disposizione introdotta nel codice di rito dall’articolo 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017), la quale, come è noto, ha fatto registrare orientamenti difformi in seno alla giurisprudenza di legittimità ed è stata rimessa (con ord. Sez. 6, ord. n. 17770 del 16/01/2019, ric. Savin ed altri) alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Il ricorrente, invero, denuncia violazione di legge per essere stata la confisca disposta in assenza di nesso tra il reato ascritto all’imputato – la mera detenzione dello stupefacente – e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità.
6. La confisca, disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. (e non dell’art. 73, comma 7-bis) – e la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell’art. 445 cod. proc. pen. – presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l’illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
7. Con specifico riguardo all’ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un’adeguata motivazione circa l’esistenza del nesso pertinenziale con l’illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi [Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 (dep. 20/01/2015), Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 (dep. 23/01/2014), Gambacorta, Rv. 258546].
8. Ove, come nel caso che occupa, venga ravvisata l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p., comma 1, il quale prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707).
È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.
9. Tuttavia, nella vicenda al vaglio di questa Corte Suprema, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti.
L’imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda.
Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione.
Viene, quindi, a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).
10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del danaro in sequestro, statuizione che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro, statuizione che elimina.
Così deciso il 4 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020.