L’obbligo dell’imprenditore di assicurare il corretto funzionamento della propria PEC (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 3 marzo 2022, n. 7083).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13640/2019 proposto da:

Turismo (OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale (OMISSIS) n. 95, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Rita, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento Turismo (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) Antonino, (OMISSIS) Angelo Francesco, (OMISSIS) Aldo, (OMISSIS) Gianfranco;

– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal consigliere Dott.ssa Paola VELLA.

RILEVATO CHE

1. la Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. della società Turismo (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso di (OMISSIS) Angelo Francesco, (OMISSIS) Antonino, (OMISSIS) Aldo e (OMISSIS) Gianfranco, affermando, tra l’altro:

i) che la notifica all’indirizzo PEC della società debitrice – rimasta contumace in primo grado – si era ritualmente perfezionata ai sensi dell’art. 15, comma 3 l.fall. e non poteva ritenersi nulla solo perché il legale rappresentante della società non aveva provveduto a visionarla in quanto la società medesima versava da anni in stato di inattività;

ii) che i crediti dei creditori istanti non potevano essere rimessi in discussione, in quanto portati da titoli definitivi, coperti dal giudicato;

2. la Turismo (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE

2.1. con il primo motivo la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, l.fall., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il meccanismo di notificazione speciale e semplificata ivi previsto violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di difesa; in concreto deduce che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non conosceva dell’esistenza della PEC attribuita alla Turismo (OMISSIS) S.r.l., la quale era stata richiesta ed utilizzata «dal commercialista che curava l’amministrazione e la contabilità della medesima (società)»;

2.2. il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 5, 6 e 15 l.fall. nonché (testualmente) la «radicale nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per assoluto difetto dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di cui agli artt. 5, 6 e 15 l.fall., per assoluta nullità o insussistenza del preteso credito dell’istante (OMISSIS) Angelo Francesco»;

2.3. il terzo motivo lamenta il medesimo vizio di cui al motivo precedente, avuto riguardo ai crediti degli altri tre creditori istanti;

3. il primo motivo è infondato, essendosi questa Corte già ampiamente e condivisibilmente pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c., poiché, come già affermato da Corte cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 26333/2016);

3.1. nel pervenire alla stessa conclusione, Cass. 13917/2016 ha altresì precisato che l’imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l’onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”);

3.2. ulteriore principio rilevante nel caso in esame è quello, fondato sempre sulla pronuncia del Giudice delle Leggi n. 146 del 2016, per cui le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 27054/2016);

3.3. anche di recente è stato ribadito che il novellato art. 15, comma 3, l.fall., nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa – e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro – introduce una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, escludendo peraltro l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 5311/2020, 19688/2017);

3.4. d’altro canto, è indirizzo ormai consolidato che finanche alla società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento può, entro l’anno successivo alla cancellazione, essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., all’indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 602/2017, 23728/2017, 3443/2020, 18544/2020);

4. il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, poiché, riproponendo dichiaratamente le doglianze sollevate, rispettivamente, con il quarto ed il quinto motivo del reclamo, non si confrontano con l’inequivocabile e dirimente ratio decidendi della sentenza impugnata, per cui i crediti dei creditori istanti, qui ancora una volta contestati, «sono portati da titoli divenuti definitivi, sicché la loro sussistenza non può essere rimessa in discussione in quanto coperta dal giudicato»;

5. segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati;

6. ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/01/2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.