L’oscuramento dei dati, da una sentenza, devono essere ben motivati (Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Sentenza 10 agosto 2021, n. 22561).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Annamaria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 9000/2018

(OMISSIS) ALESSANDRO, nato a (OMISSIS) il 31.3.19xx;

(OMISSIS) ILARIA nata a (OMISSIS) il 2.1.19xx;

(OMISSIS) MIRKO nato a Padova il 1.12.19xx.

Tutti rappresentati e difesi dall’avv. Umberto (OMISSIS) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati in Roma, presso l’avv. Maria Chiara (OMISSIS), via (OMISSIS) (OMISSIS) 670;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06(OMISSIS)01) in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 907 del 2017, depositata il 13 settembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RITA RUSSO.

RILEVATO CHE

Con atto di compravendita del 27 novembre 2013 ai rogiti del notaio Alessandro (OMISSIS) le parti Mirko (OMISSIS) e Ilaria (OMISSIS) hanno acquistato una porzione di fabbricato costituito da una abitazione ed un garage nonché un lastrico solare posto sul garage.

L’ufficio territoriale di Padova ha notificato al notaio, in data 23 gennaio 2014, un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare; l’ufficio ritenendo che detto lastrico non rientri nelle specifiche categorie considerate pertinenze, ha liquidato l’imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati.

Il predetto avviso è stato impugnato dal notaio e dalle parti deducendo che trattandosi di acquisto di prima casa anche sul lastrico solare, in quanto pertinenza, si applica l’aliquota agevolata.

Il ricorso è stato accolto in primo grado.

Ha proposto appello l’ufficio sostenendo che il lastrico solare non si può considerare pertinenza e quindi non può godere delle agevolazioni di prima casa.

La CTR del Veneto ha accolto l’appello rilevando che per pertinenze, secondo l’art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al TUR e le relative circolari dell’Agenzia dell’entrate, si devono intendere i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7; il lastrico solare (F5) non rientra quindi nelle previsioni della norma agevolativa.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il notaio e i contribuenti, affidandosi a un motivo, con istanza per la omissione dei dati dei ricorrenti nel caso di comunicazione della sentenza a terzi, ai sensi dell’articolo 52 comma primo del Dlgs n. 196/2003.

L’Agenzia non si è costituita.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 maggio 2021.

RITENUTO CHE

1.- Preliminarmente sulla richiesta di oscuramento dati.

L’art. 52 del D.lgs. n. 196 del 2003 prevede che l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Ciò significa che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare.

All’onere di specificazione del motivo corrisponde il potere dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi in questo senso come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge, diversamente l’onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d’essere.

La norma in esame non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta e quindi si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica (Cass. 16807/2020).

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, nella sentenza sopra citata, che può farsi riferimento alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.

Ciò premesso, si osserva che la richiesta non merita accoglimento, in primo luogo perché le parti non hanno specificato quali sono i motivi legittimi dell’oscuramento, limitandosi ad invocare l’applicazione della norma.

Inoltre, e in linea generale, può dirsi che una contesa tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata come ad esempio quelle che incidono sui diritti personalissimi; non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l’onere e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si limitano a dissentire dalla interpretazione data dall’erario ad una norma di legge, con tesi peraltro fondata, come appresso si dirà.

2.- Con il primo motivo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 la violazione di legge in particolare della nota II bis punto 3 dell’articolo 1 della tariffa.

I ricorrenti deducono che la espressa menzione nella nota II bis delle categorie catastali C2, C6 e C7 non significa che i beni classificati in altre categorie non possano considerarsi pertinenze, poiché nel caso di specie occorre fare riferimento all’art. 817 cod. civ.

Il motivo è fondato.

Il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico.

In particolare, sul lastrico solare, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall’art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica ( Cass.6259/2013).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dai contribuenti.

Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 20.5.2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021.

SENTENZA – copia conforme -.