Lotteria non autorizzata: è truffa se manca l’autorizzazione dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 luglio 2017, n. 36102)

…, si omette …

Ritenuto in fatto

1. Ha proposto ricorso per cassazione P.V. , avverso la sentenza della Corte di Appello di Imperia del 29 gennaio 2016, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 31 marzo 2014, per i reati di cui all’art. 4 L. 401/1989 e 640 comma 2 cod. pen..

2. Secondo l’accusa, la P. , titolare dell’omonima ditta individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, aveva esercitato una lotteria istantanea vendendo biglietti del tipo “gratta e vinci”, senza autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; e aveva ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie.

3. Alla stregua della ricostruzione dei fatti posta a fondamento del giudizio di condanna, i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell’amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell’esercizio al momento dell’accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in Euro. All’interno dell’esercizio della ricorrente era stato peraltro affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille Euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere.

4. La difesa deduce i seguenti motivi:

1. In relazione al reato di cui al capo a), erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. B), cod. proc. Pen.

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della provata regolarità dell’acquisto dei biglietti da parte della ricorrente;non risponderebbe al vero che la ricorrente non detenesse all’interno del proprio esercizio le cartoline illustrate e le ricariche telefoniche da abbinare ai biglietti; i concorsi a premi, non sono vietati, se lo scopo promozionale non viene distorto, e non necessiterebbero invariabilmente della preventiva autorizzazione dell’amministrazione dei Monopoli. Il prezzo di vendita dei biglietti dovrebbe ritenersi congruo.

2. In relazione al reato di truffa di cui al capo b): erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. B) cod. proc. Pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. E cod. proc. pen..

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo del reato, della oggettiva complessità della normativa di settore; e non avrebbe considerato l’incomprensibilità’ del riferimento, nel capo di imputazione, al danno erariale, nessuno degli acquirenti avendo peraltro mai eccepito alcunché.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La difesa non interloquisce, in realtà, adeguatamente, sulle concrete modalità dell’impiego dei biglietti in questione da parte della ricorrente, che danno conto delle valutazioni dei giudici territoriali in ordine ad entrambi i reati in contestazione.

Resta infatti sostanzialmente non attaccata dalle censure difensive, la considerazione, centrale nelle due sentenze di merito, delle millantate possibilità di cospicue vincite in denaro per gli acquirenti dei biglietti, in aperto contrasto con il limitato abbinamento dei biglietti a cartoline illustrate e ricariche telefoniche.

1.1. Le modalità di vendita dei biglietti comportavano, poi, l’organizzazione (per quanto truffaldina) di una lotteria istantanea del tipo “gratta e vinci”, con la conseguenza che la distribuzione e la vendita dei tagliandi senza l’autorizzazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato integra, come hanno correttamente ritenuto i giudici territoriali, il reato di cui all’art. 4, comma primo, L. n. 401 del 1989. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1452 del 14/10/2008 Cc. (dep. 16/01/2009) Rv. 242341; in motivazione la Corte disattende l’assunto circa la natura di illecito amministrativo di tali condotte ex art. 133 bis, comma primo, R.D.L. n. 33 del 1938. Conformi: sez. III, 8699 del 2008, non massimata). SENT. Sez. 3, n. 42098 del 28/09/2006 (dep. 21/12/2006) Rv. 235333 Imp. Vangelista).

1.1.1. Non diversamente potrebbe peraltro ritenersi sulla base di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3816 del 14/10/2008 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242824, che ribadisce, in realtà, il principio secondo cui in tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato previsto dall’art. 4, comma primo, L. 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, confinando l’illecito amministrativo previsto dall’art. 113 bis R.D.L. 19 ottobre 1938, n. ai giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza, gestiti al di fuori dei casi consentiti, potendosi aggiungere, sul punto, che l’entità dei premi in denaro promessi ai vincitori, congruamente sottolineata nelle sentenze di merito, esclude all’evidenza la marginalità economica della lotteria gestita dalla ricorrente.

2. Per quanto riguarda il reato di truffa, la complessità della normativa di settore è invocata alquanto assertivamente dalla difesa, che, ancora una volta, non indugia sugli evidenti aspetti decettivi della condotta dell’imputata, che all’impossibilità di vincite in denaro risultante dalla poco leggibile dicitura stampigliata sui biglietti, aveva opposto l’ampia (quanto ingannatoria) pubblicizzazione della possibilità contraria.

Soltanto assertiva è poi l’affermazione difensiva secondo cui cartoline e ricariche “in abbinamento” “dovessero” trovarsi nel negozio della ricorrente, in contrasto con l’esito degli accertamenti “mirati” dei verbalizzanti.

2.1. Infine, non c’è nulla di incomprensibile nella indicazione dell’Amministrazione dei Monopoli come soggetto danneggiato e truffato, essendo evidente che fin dall’origine l’acquisto dei biglietti secondo modalità apparentemente legittime fosse fraudolento, in quanto finalizzato al loro impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell’Amministrazione sulle lotterie istantanee.

Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1500 Euro a favore della Cassa delle Ammende.