Il detenuto che chiede il riesame di una misura deve presentare la richiesta di partecipazione all’udienza con l’istanza di riesame, pena la sua esclusione.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 luglio 2017, n. 35280)

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che, a seguito di richiesta di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino di convalida dell’arresto di L.S. e contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente B.I..

1.1. Il Tribunale osserva che il quadro di gravità indiziaria si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui riporta ampi stralci, riscontrate: dalle dichiarazioni del padre, che in più occasioni ebbe modo di constatare la presenza di lividi e graffi sul corpo della figlia; dalle dichiarazioni di alcune colleghe di lavoro, che raccolsero le confidenze della B.; dal contenuto di telefonate ritualmente intercettate fra l’indagato e la parte offesa nonchè di messaggi intimidatori inviati dal ricorrente alla donna; dal danneggiamento, seguito da incendio, dell’auto di proprietà della persona offesa, fatto ammesso dal ricorrente nel corso di una conversazione telefonica.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, vengono ritenute sussistenti alla luce della gravità e reiterazione dei fatti, culminati con l’arresto del L. mentre poneva in essere gli atti persecutori sotto l’abitazione della B., alla presenza dei figli minori.

2. Il ricorso è articolato su tre motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 6 in relazione all’art. 127 c.p.p. e artt. 24 e 111 Cost. per avere, il Tribunale del Riesame, disatteso la legittima richiesta del detenuto di poter presenziare all’udienza camerale di discussione del riesame ovvero di essere sentito dal giudice naturale precostituito per legge, nonostante detta richiesta non fosse stata formulata contestualmente alla proposizione dell’impugnazione ma in un momento successivo.

2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per la mancata verifica dell’attendibilità della parte offesa e per la mancata valutazione di elementi decisivi.

2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e travisamento del fatto quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, essendo, il ricorrente, raggiunto da due sole condanne per reato depenalizzato ed essendo stata totalmente omessa la motivazione in ordine alla possibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misure meno afflittive della custodia in carcere.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, vista la chiara indicazione che, in proposito, reca l’art. 309 c.p.p. a seguito delle modifiche intervenute con L. n. 47 del 2015; al comma 6 si prevede che, con la richiesta di riesame, possano essere enunciati anche i motivi e l’imputato possa chiedere di comparire personalmente; il successivo comma 8 bis sancisce il diritto di comparire personalmente in capo all’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6.

Si tratta di una disposizione con carattere di specialità rispetto alle regole stabilite in via generale dall’art. 127 c.p.p. con riguardo ai procedimenti camerali, sicchè si deve ritenere che “Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 8 bis dell’art. 309 c.p.p., novellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l’istanza di riesame” (Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 Rv. 266519 in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui l’indagato aveva chiesto di presenziare all’udienza di riesame successivamente alla ricezione dell’avviso relativo alla sua fissazione).

Nè si possono ritenere violati i principi costituzionali richiamati dal ricorrente, posto che la norma citata disciplina in termini specifici, e più rispondenti alle esigenze di celerità del rito, il diritto dell’indagato a comparire innanzi al Giudice del Riesame ma non lo esclude nè lo rende apprezzabilmente difficoltoso.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la motivazione della ordinanza impugnata correttamente applica i principi giurisprudenziali in tema di valutazione della deposizione della persona offesa.

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 Ud. – dep. 14/01/2015 – Rv. 261730).

Il Tribunale del Riesame ha operato un corretto vaglio dell’attendibilità della persona offesa ed ha enunciato gli elementi di riscontro; al contrario, il ricorrente si è limitato ad una prospettazione alternativa affidata a stralci delle risultanze processuali.

3. Infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la prognosi negativa circa la futura condotta dell’indagato non è stata desunta dai precedenti penali o dai procedimenti penali in corso a carico del L., mai nemmeno menzionati nell’ordinanza, quanto piuttosto dalla gravità dei fatti, dalla loro reiterazione, dalla circostanza che la condotta persecutoria fosse in atto sino al momento dell’arresto.

Quanto alla idoneità della sola misura cautelare più afflittiva a salvaguardare le esigenze legate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha opportunamente richiamato il contesto in cui gli atti persecutori si sono sviluppati fino all’arresto e la personalità dell’indagato, improntata alla sopraffazione ed alla violenza.

Implicito, quindi, il giudizio di inidoneità di misure non custodiali, rimesse alla capacità di autocontrollo dell’indagato, che viene esplicitamente esclusa nei passaggi motivazionali sopra riportati.

Il controllo di legittimità è, in ogni caso, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6 sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv. 201840) ed in questi termini, per i motivi sopra enunciati, non sono ravvisabili i vizi dedotti dal ricorrente.

4. Con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

4.1. La natura dei reati impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.