REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONETE Annamaria – Rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3838-2021 proposto da:
(OMISSIS) RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via (OMISSIS) 18, presso lo studio dell’avvocato Jacopo (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
GLOCAL CANTIERI SRL, GENERAL CANTIERI SRL, ENDOCAGIMA SRL, CANTIERI GENERALI SPA, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SA, IRIDE SERVIZI SRL;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. cronol. 12737/2020 del Tribunale di Lecce, depositata il 29/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice Dott.ssa Annamaria Casadonte.
rilevato in fatto e ritenuto in diritto
– (OMISSIS) Riccardo impugna per cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Lecce ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n. 12220/2016 incardinato nel medesimo Tribunale;
– il giudice dell’opposizione, decidendo sulla base della ritenuta ragione più liquida ha respinto l’opposizione per non avere l’opponente prodotto la documentazione relativa all’attività svolta dal ctu nel procedimento n. 12220/2016;
– la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo e cioè la violazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 per avere il giudice dell’opposizione fatta erronea e formale applicazione dell’onere probatorio;
– preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato solo all’intimata Glocal Cantieri s.r.l.,. ma non alle altre parti del giudizio di opposizione Endocagima s.r.l., Cantieri Generali s.p.a., General Cantieri s.r.l., Helvetia s.a. e Iride Servizi s.r.l. (cfr. intestazione dell’ordinanza impugnata);
– va quindi disposta la rinnovazione della notifica a tutte le altre parti del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo ordinando al ricorrente di provvedere al rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 3 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2022.