Necessario il compimento di un solo atto per il reato di corruzione (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 8 settembre 2021, n. 33251).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. ROSATI Martino – Rel. Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova

nel procedimento a carico di

1) (OMISSIS) Alessio Matteo, nato a Sanremo il 20/05/19xx;

2) (OMISSIS) Ennio, nato a Sanremo il 12/10/19xx;

avverso la sentenza del 16/06/2020 della Corte di appello di Genova;

letti il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;

uditi i difensori degli imputati, avv. Andrea (OMISSIS) per (OMISSIS) ed avv. Eugenio Maria (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza della stessa Corte del 16 giugno 2020, che, in riforma della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia il 27 marzo 2019, ha mandato assolti Alessio Matteo (OMISSIS) ed Ennio (OMISSIS) dal reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.), loro contestato nelle rispettive qualità di pubblico ufficiale e di privato corruttore.

1.1. Secondo l’accusa, (OMISSIS), architetto interessato alla definizione di una pratica edilizia presso il competente ufficio del Comune di Sanremo, ha versato la somma di 150 euro all’impiegato tecnico (OMISSIS), ivi in servizio, affinché seguisse il relativo iter burocratico, e quest’ultimo, non appena ricevuta detta somma, si è attivato, interpellando il funzionario addetto e riferendo successivamente allo (OMISSIS) le informazioni ricevute.

Non risulta dimostrato, invece, che, per effetto di tale interessamento, la pratica abbia poi avuto uno svolgimento irregolare.

1.2. La Corte di appello, pur qualificando come illecita l’anzidetta dazione di denaro, poiché non altrimenti giustificata neppure dagli interessati, e pur ritenendo accertato il nesso consequenziale tra la stessa e l’immediato interessamento del (OMISSIS), ha escluso la configurabilità dell’ipotizzata corruzione, poiché non risulterebbe dimostrata la necessaria relazione di stabile asservimento del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, la quale presuppone un impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.

2. Il ricorso consta di due motivi.

2.1. Il primo denuncia la contraddittorietà, o comunque la manifesta illogicità, della motivazione, per l’inconciliabilità dell’esito assolutorio con le ritenute premesse dell’illiceità della dazione di denaro e dell’immediata consequenzialità tra la stessa e l’attività prestata dal (OMISSIS) nell’interesse dell’autore di essa, tanto più alla luce delle dichiarazioni del geom. Daniele (OMISSIS), secondo cui (OMISSIS) gli era stato indicato come soggetto capace, all’interno di quel Comune, di “risolvere problematiche edilizie”.

2.2. La seconda doglianza attiene all’erronea applicazione dell’art. 318, cod. pen., poiché la fattispecie ivi tipizzata non presuppone necessariamente un impegno permanente dell’agente pubblico alla prestazione di una serie indeterminata di atti d’ufficio o di servizio in favore del terzo interessato, essendo invece sufficiente anche una dazione causalmente ricollegata al compimento di un singolo atto, in quanto la norma mira a sanzionare la violazione del dovere di fedeltà del pubblico funzionario.

Peraltro, nel caso specifico, il perfezionamento della pratica avrebbe comunque richiesto il compimento di una pluralità di atti d’ufficio, alla cui sollecita evasione doveva ritenersi strumentale quella elargizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La decisione impugnata muove da un evidente fraintendimento della giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione per l’esercizio delle funzioni, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente del primo a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, e remunerato con la promessa o la dazione di danaro o di altre utilità da parte degli altri, sinallagmaticamente connessa all’esercizio della funzione, è sufficiente ad integrare il reato, pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest’ultimo ai doveri del pubblico agente (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobrio, Rv. 276783).

La legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del precedente testo dell’art. 318, cod. pen., che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell’ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistemica, quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. “pubblico ufficiale a libro paga”), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

In alcun modo, però, la novella ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata («per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri») è volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione).

Interpretare, allora, la disposizione dell’attuale art. 318 – come invece fa la Corte d’appello – nel senso che, per la configurabilità del reato, l’elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorché legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l’intentio legis, peraltro senza il benché minimo conforto della lettera della norma, nella quale non si rinviene alcun riferimento al carattere reiterato del rapporto tra pubblico agente corrotto e privato corruttore.

3. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, annullata e gli atti debbono essere restituiti al giudice di merito, affinché, nel rispetto dei princìpi di diritto richiamati, rivaluti se ed a quale titolo le condotte ritenute in sentenza rivestano rilevanza penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria l’8 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.