REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24830-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA (OMISSIS), EMANUELE (OMISSIS), ESTER (OMISSIS) (OMISSIS), LELIO (OMISSIS), ANTONINO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), 112, presso lo studio dell’avvocato CHIARA (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato decaduto l’Inps dalla pretesa vantata nei confronti di UNIPOLSAI SERVIZI CONSORTILI SCRL (di seguito Unipolsai), per crediti previdenziali, quale debitrice solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, in relazione a contratti per la distribuzione di servizi concessi dalla predetta Unipolsai, con appalto, ad altra società;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;
la società Unipolsai ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 29, comma 2, così come modificato, prima, dal D.Lgs. nr. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, poi, dalla legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 911, poi ancora, dall’art. 21, comma 1, D.L. nr. 5 del 2012, convertito con modificazione nella legge nr. 35 del 2012, infine, dall’art. 4, comma 31, lett. a e b, della legge nr. 92 del 2012.
Osserva che il D.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che regola l’obbligo solidale del committente nell’ambito di un appalto di opere e servizi e che prevede il perdurare del vincolo durante l’esecuzione dell’appalto e sino a due anni dalla sua cessazione, contempla una causa di decadenza del diritto di agire nei confronti del committente limitata ai lavoratori, in mancanza nel testo di ogni riferimento agli enti previdenziali e in ragione dell’esercizio di funzioni pubbliche da parte dei predetti enti, incompatibile con qualsiasi forma di decadenza;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- deduce la medesima violazione e/o falsa applicazione di legge perché, ove si ritenesse applicabile detto termine di decadenza anche agli enti previdenziali, detta decadenza non si sarebbe comunque verificata in ragione dell’avvenuta notifica del verbale ispettivo al committente;
il ricorso è fondato nei termini che seguono;
soccorre il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019, secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»;
nella richiamata sentenza, la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest’ultimo;
ha rimarcato che l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. nr. 8662 del 2019). Essa (Cass. nr. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. «minimale contributivo»);
in definitiva, la Corte ha preferito, quanto all’interpretazione dell’art. 29, comma 2, cit., nella stesura in vigore all’epoca dei fatti controversi, l’opzione interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 di espresse regole relative alla pretesa contributiva, autonomia tra la prestazione retributiva e quella contributiva), che reputa non operanti i termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale: opzione interpretativa compatibile con la natura indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione spettante al lavoratore;
tale interpretazione si conforma alla considerazione, di rilevo sistematico, secondo cui si vedrebbe, altrimenti, spezzato, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra retribuzione dovuta e in ipotesi in concreto erogata e adempimento dell’obbligo contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che l’art. 29 ha voluto potenziare;
il Collegio ritiene di dare continuità ai principi esposti (già seguiti, ex plurimis, da questa sesta sezione, con ordinanze nn. 23035, 23038, 23061 del 2020) che restano validi anche in relazione al testo della norma, ratione temporis applicabile, invariato nella parte rilevante ai fini di causa;
invero, la parte controricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ., non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale;
il ricorso, pertanto, va accolto e, conseguentemente, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà all’accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall’Inps alla luce del principio di diritto sopra indicato;
al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16/12/2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021.