Notifica non validamente effettuata, ergo notifica nulla. La Cassazione dispone una nuova notifica (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 7 ottobre 2021, n. 36330).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso proposto da:

(OMISSIS) Franziska, nata a Bolzano il 09/10/19xx;

avverso la sentenza in data 18/06/2020 della Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 giugno 2020, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Franziska (OMISSIS) per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, commesso fino al 9 agosto 2016, nonché della notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado, e ha disposto trasmettersi gli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano per i provvedimenti di competenza.

Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d’appello, pur rilevando l’inesistenza della notificazione del decreto di rinvio a giudizio, ha escluso la nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare all’imputata.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Franziska (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato Francesco (OMISSIS), articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 legge n. 890/1982, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della invalidità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

Si deduce che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è stato invalidamente notificato mediante ricorso al servizio postale.

Si rappresenta che, in relazione al precisato avviso, non consegnato personalmente per assenza della destinataria dal luogo di residenza, risultano mancanti sia la copia della comunicazione dell’avvenuto deposito di tale atto presso l’ufficio postale, sia l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si dava notizia del deposito appena precisato.

Si osserva che la Corte d’appello ha ritenuto effettuata la comunicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale in ragione della presenza di un timbro apposto sulla busta in atti, il quale attesterebbe che in data 12 dicembre 2016 è avvenuto detto deposito e che in data 23 dicembre 2016 sarebbe stata poi spedita la raccomandata con la quale si dava notizia del deposito appena precisato.

Si segnala, poi, che:

a) il precedente citato dalla sentenza impugnata (Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non è conferente perché dà comunque atto della produzione dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’avviso di accertamento, ossia dell’avvenuta ricezione dell’atto da notificare;

b) il timbro apposto sulla busta non solo non prova che la comunicazione dell’avviso di deposito sia stata spedita, ma, soprattutto, non prova che la stessa sia stata spedita all’indirizzo corretto, siccome tale certezza è desumibile esclusivamente dall’avviso di ricevimento, mancate in atti;

c) il timbro non è idoneo nemmeno a provare che la comunicazione sia avvenuta mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, come espressamente richiede l’art. 8 legge n. 890 del 1982, invece che, ad esempio, con una raccomandata semplice, come suggerisce l’assenza in atti della ricevuta di ritorno;

d) la mancanza agli atti della raccomandata concernente la comunicazione dell’avviso di deposito non consente nemmeno di controllare la correttezza del suo eventuale contenuto, che pure deve includere, a norma dell’art. 8, quarto comma, legge n. 890 del 1982, specifiche indicazioni, ad esempio in ordine al soggetto richiedente la notifica, alla data di deposito, all’indirizzo del punto di deposito, e all’avvertimento circa il perfezionamento della notifica anche in caso di mancato ritiro del piego;

e) la più recente giurisprudenza civile ritiene imprescindibile, ai fini della validità della notifica, l’esibizione sia della comunicazione di avvenuto deposito, sia dell’avviso di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito, in particolare evidenziando che la mancanza di quest’ultimo impedisce di valutare la conoscenza e la possibilità del destinatario dell’atto di intervenire nel processo (si citano: Sez. 4 civ., n. 16601 del 20/06/2019; Sez. 4 civ., n. 2683 del 30/01/2019; Sez. 5 civ., n. 5077 del 21/02/2019).

Si conclude, quindi, chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e disponga il rinvio degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano per la fissazione della nuova udienza preliminare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione da esaminare è la seguente: se, in caso di notifica di un atto processuale penale, quando lo stesso non è stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per sua temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, sia necessario, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.).

Invero, nella specie, come risulta precisato nella sentenza impugnata, ed è incontroverso tra le parti, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non è stato consegnato né al destinatario, né ad altri soggetti, per assenza del destinatario o di familiari, ed è stato quindi depositato presso l’ufficio postale.

3. La precisazione che la situazione attiene a notificazione relativa ad atto processuale non consegnato né al destinatario né ad altri soggetti abilitati, per assenza degli stessi, è di assoluto rilievo. Invero, la disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, rubricata «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», nel testo applicabile ratione temporis, ossia quello risultante per effetto delle modifiche recate dall’art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, distingue nettamente tra la situazione consistente nel rifiuto di ricevere il piego contenente l’atto o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero nel mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza delle persone appena precisate, e la situazione della notificazione eseguita mediante consegna del piego contenente l’atto a persona diversa dal destinatario.

Precisamente, l’art. 8 legge cit., prevede, per il caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero per il caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di tali persone, che l’operatore debba dare avviso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità conseguenti all’impossibilità di consegna del piego alle persone abilitate, e che la notifica si perfezioni col decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della detta lettera raccomandata.

Invece, l’art. 7 legge cit., dispone, per il caso di notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, che «l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata».

Quindi, nel caso di cui all’art. 8 cit., è necessario che l’operatore postale, dopo il tentativo di notifica, inoltri una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia del compimento delle formalità conseguenti all’impossibilità di consegna del piego alle persone abilitate, e la notificazione si perfeziona col decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della detta lettera raccomandata; nel caso di cui all’art. 7 cit., invece, è sufficiente che l’operatore postale, dopo la «avvenuta notificazione» a persona diversa dal destinatario, inoltri a quest’ultimo una lettera raccomandata semplice, ossia senza avviso di ricevimento, contenente notizia dell’avvenuto adempimento comunicativo.

Per completezza, va rilevato che una disciplina di identico contenuto è anche oggi vigente, per effetto delle modifiche recate agli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 dall’art. 1, comma 97-bis, lett. f) e g) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come inserito dall’art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 813, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Questa distinzione tra le due situazioni precedentemente specificate, inoltre, sembra costituire la conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, «nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento» (Corte cost., n. 346 del 1998).

Invero, la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito la fattispecie di cui all’art. 8, ma non anche quella di cui all’art. 7 della legge cit., ossia quella relativa alla notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario.

4. La precisazione precedentemente compiuta circa la distinzione tra le due diverse situazioni esclude, innanzitutto, che alle ipotesi di rifiuto di ricevere il piego contenente l’atto o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero ancora di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone appena precisate, sia riferibile l’elaborazione giurisprudenziale in tema di notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario.

Secondo l’orientamento ampiamente maggioritario, la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in base all’art. 7, sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall’art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo (così, in particolare: Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Biagini, Rv. 277583-01; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019, De Rosa, Rv. 275341-01; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, Iodice, Rv. 273886- 01; Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729-01; Sez. 6, n. 3827 del 17/11/2010, dep. 2011, Parolini, Rv. 249370-01).

Isolato, in effetti, risulta rimasto l’arresto in forza del quale la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (così Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718-01).

Invero, le decisioni che enunciano l’orientamento prevalente – le quali ritengono, ai fini del perfezionamento della notifica, sufficiente la sola spedizione della lettera raccomandata, senza alcuna necessità di accertare la ricezione della stessa – premettono tutte, espressamente, che la disciplina di cui all’art. 7 legge n. 890 del 1982 è nettamente distinta da quella di cui all’art. 8 della medesima legge.

Inoltre, la pronuncia che maggiormente risulta aver approfondito il tema, sottolinea con chiarezza anche la diversità “sostanziale” delle due situazioni, evidenziando che, nelle ipotesi di cui all’art. 7 cit., l’atto è «pervenuto all’indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta», mentre le vicende di cui all’art. 8 cit. hanno «come presupposto la mancata consegna dell’atto […], tanto che lo stesso viene poi depositato presso l’ufficio postale».

5. L’assenza di contatti personali nella notifica effettuata mediante deposito del piego presso l’ufficio postale per mancata consegna dell’atto, a norma dell’art. 8 legge n. 890 del 1982, inoltre, ha indotto la giurisprudenza ad essere particolarmente rigorosa in ordine al controllo del rispetto degli adempimenti formali espressamente previsti dalla disposizione appena citata relativamente alla (seconda) raccomandata e al connesso avviso di ricevimento.

In particolare, più decisioni hanno affermato la nullità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, quando dall’avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall’art. 8, comma secondo, legge n. 890 del 1982 (così Sez. 1, n. 49365 del 26/11/2013, Paragliola, Rv. 259023-01, la quale ha ravvisato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale di sentenza di condanna in relazione ad avviso di ricevimento che non faceva menzione dell’avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell’avviso di deposito del piego raccomandato all’ufficio postale, ma anche Sez. 5, n. 5831 del 02/12/1999, dep. 2000, Di Liberto, Rv. 215472-01).

Altra pronuncia, poi, ha osservato che, ai fini della validità della notifica effettuata a norma dell’art. 8 cit., è necessario che la comunicazione dell’avviso di giacenza sia formalmente indirizzata al destinatario dell’atto da notificare (Sez. 3, n. 51714 del 03/12/2013, Buono, Rv. 258016-01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto invalida l’informativa del tentativo di notificazione indirizzata al padre dell’imputato).

Un ulteriore arresto, ancora, ha escluso che, ai fini della prova della regolarità della notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito con le indicazioni prescritte dall’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982 possa essere sostituito dall’estratto del registro dell’ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti del tribunale, recante l’indicazione della data della notifica e del numero della raccomandata rispedita al mittente (Sez. 6, n. 2941 del 20/11/2008, dep. 2009, Chimienti, Rv. 242465-01).

6. Da ultimo, in tema di interpretazione dell’art. 8 legge n. 890 del 1982, nel testo applicabile anche alla presente fattispecie, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite civili (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01).

Questa decisione ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

A fondamento della decisione, le Sezioni Unite hanno rilevato che, «nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito [ha] un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso», e che la «mera prova della spedizione di tale comunicazione non può […] considerarsi fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata Cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge 890/1982» laddove non prevedeva che, in caso di mancata consegna dell’atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare, si premette che l’indicazione della citata sentenza additiva della Corte costituzionale, poi recepita dal legislatore ordinario, non era diretta ad introdurre un adempimento «pleonasticamente ridondante», bensì una «pregnante direttiva».

Si evidenzia, poi, che la disciplina di cui all’art. 8 legge n. 890 del 1982, nel testo applicabile alla fattispecie in esame «si differenzia nettamente da quella dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell’art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo».

Si rappresenta, segnatamente, che la differenza di disciplina normativa «ha un senso evidente», in quanto nella fattispecie di cui all’art. 7 vi è comunque una consegna, a persona diversa dal destinatario, ma comunque legata allo stesso, con conseguente «ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto» da quest’ultimo, mentre nella vicenda di cui all’art. 8 «non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale»: tale diversità di situazioni, infatti, spiega perché soltanto nella seconda ipotesi il legislatore prevede una duplice comunicazione, e cioè «l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Si segnala, ancora, che, significativamente, con riguardo alla fattispecie della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario di notifica curata direttamente dall’ufficiale giudiziario, disciplinata dall’art. 140 cod. proc. civ., e caratterizzata da «evidente analogia» rispetto a quella di cui all’art. 8 legge n. 890 del 1982, è ormai consolidato, nella giurisprudenza civile di legittimità il principio in forza del quale la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”.

Si sottolinea, quindi, che «[p]ur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo – non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art.24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)».

Si evidenzia, a questo punto, che solo con l’adempimento – agevolmente eseguibile – della produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando «può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatorio».

Si espone, infatti, che «solo dall’esame concreto di tale atto [l’avviso di ricevimento] il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario».

Si conclude: «In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.

Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi».

7. Ad avviso del Collegio, la soluzione accolta dalle Sezioni Unite civili deve essere recepita anche in relazione alla notificazione degli atti processuali penali.

Invero, non solo l’autorevole enunciazione di principio delle Sezioni Unite civili si riferisce esattamente all’interpretazione dell’art. 8 legge n. 890 del 1982, di cui si fa questione in questa sede, e che costituisce disposizione concernente la «notificazione degli atti» indifferentemente relativi alla «materia civile, amministrativa e penale» (cfr., in proposito, il chiarissimo art. 1, primo comma, legge cit.).

Detta opzione ermeneutica, per di più, valorizza un’esigenza centrale nel sistema delle notifiche nel procedimento e nel processo penale, quella diretta ad assicurare una conoscenza “effettiva” dell’atto notificando; esigenza che, anche sulla spinta della giurisprudenza della Corte EDU, ha indotto il legislatore nazionale ad introdurre la disciplina del processo in “assenza”, specificamente finalizzata ad impedire che il giudizio si svolga senza la partecipazione dell’imputato determinata da una «incolpevole mancata conoscenza» della celebrazione dello stesso.

E, in questa prospettiva, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, solo l’esame concreto dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale può consentire al giudice di valutare se il destinatario abbia avuto l’effettiva possibilità di conoscere l’atto a lui indirizzato.

Risulta perciò ragionevole ritenere che, nel caso di notifica di un atto del procedimento o del processo penale effettuato per il tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

8. L’affermazione del principio appena indicato è risolutiva nel caso di specie.

È infatti accertato, e non controverso, che, all’incarto processuale, mancano sia l’avviso di ricevimento della prima raccomandata, quella contenente il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, sia l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, quella avente ad oggetto la comunicazione al destinatario della notifica della accertata impossibilità di consegna materiale del plico per temporanea assenza del medesimo o di altre persone legittimate alla ricezione nonché dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale.

Risulta solo che sulla parte retrostante della busta della raccomandata contenente il decreto di fissazione dell’udienza preliminare è apposto un timbro con voci compilate a mano, dalle quali, in particolare, si evince che, in seguito alla mancata consegna della prima raccomandata, determinata da assenza del destinatario o di suoi familiari, è stato effettuato il deposito del plico presso l’ufficio postale, ed è stata poi spedita la seconda raccomandata, la c.d. C.A.D., di cui è indicato il numero, e che, poi, l’atto non è stato ritirato nel termine di sei mesi.

Di conseguenza, deve concludersi che, stante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare non può ritenersi validamente effettuata ed è perciò affetta da nullità.

9. Dalla rilevata nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso detta invalidità e, in applicazione di quanto dispone l’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano affinché lo stesso provveda alla rinnovazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano affinché lo stesso provveda alla rinnovazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano.

Così deciso il 30/6/2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.