Pandemia e udienza da remoto per la convalida dell’arresto: la Corte chiarisce alcuni aspetti (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 29 settembre 2021, n. 35699).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS) Vito, nato a Polignano a Mare il 12/03/19xx;

avverso l’ordinanza del 26/03/2021 dal Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari in composizione monocratica non convalidava l’arresto in flagranza di Vito (OMISSIS) eseguito il 24 marzo 2021, alle ore 9,30, per il reato di evasione.

Rilevava il Tribunale come non fosse stato rispettato il termine di 48 ore decorrente dal momento della privazione della libertà dell’indagato, considerato che l’arrestato era stato messo a disposizione del giudice alle 10.15 del 26 marzo 2021, non essendo stato in precedenza possibile, per ragioni tecniche, l’inizio del collegamento telematico via Teams dal luogo in cui l’interessato si trovava (gli uffici della stazione dei carabinieri di Polignano a Mare) con il luogo da cui il giudice avrebbe condotto l’udienza.

2. Avverso l’ordinanza di non convalida ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale di Bari in composizione monocratica erroneamente ritenuto che fosse inutilmente decorso il prescritto termine di 48 ore per le presentazione dell’imputato dinanzi al giudice della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen., senza considerare che l’arrestato era già presente negli uffici dei carabinieri del luogo fin dalle ore 8,35 di quel 26 marzo 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.

2. Secondo l’orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. è riferito alla formulazione della richiesta di convalida ed alla “presentazione” dell’imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all’udienza, a nulla rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità (così, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 4323 del 12/01/2021, Halilovic, Rv. 280411).

Tale indirizzo esegetico è condiviso da questo Collegio, in quanto la disposizione in esame, chiara espressione del principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall’art. 13 Cost., va letta nel senso di impedire che gli effetti dell’applicazione della misura precautelare dell’arresto possano protrarsi ingiustificatamente nel tempo.

Per disegnare l’esatto ‘perimetro’ operativo della norma de qua occorre, dunque, far riferimento al momento in cui l’arrestato è posto nella materiale disponibilità del giudice e all’esistenza di un congruo nesso logico e cronologico con lo svolgimento dell’udienza di convalida dell’arresto: finendo per essere irrilevante tanto che nell’indicato termine delle quarantotto ore sia stato adottato il provvedimento decisionale finale del giudice, quanto l’individuazione del momento in cui effettivamente inizia l’udienza di convalida, laddove risulti che l’arrestato sia stato, comunque, condotto tempestivamente in udienza.

Tali regulae iuris risultano applicabili anche nel caso in cui l’udienza per la convalida dell’arresto e per il contestuale giudizio direttissimo sia stata fissata con le modalità del collegamento telematico.

Come noto, nel contesto delle misure finalizzate a contrastare l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, l’art. 83, comma 12 -bis, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (poi modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70; ed ancora dall’art. 23, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; con effetti fino al 31 luglio 2021), stabilisce la possibilità dello svolgimento dell’udienza di convalida dell’arresto ‘da remoto’ con l’arrestato o il fermato che, se posto agli arresti domiciliari, può essere autorizzato a partecipare con il proprio difensore con videoconferenza dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato; e la prosecuzione dell’udienza per lo svolgimento del giudizio direttissimo sempre ‘da remoto’, con notevoli limitazioni operative, salvo che non si proceda sulla base di eccezionali protocolli pure previsti da quella disciplina emergenziale.

In particolare, è previsto che lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti; che prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento; che in caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile; che, in tal caso, l’identità della persona arrestata o fermata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente; e che l’ausiliario del giudice partecipa n all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.

Orbene, è di tutta evidenza che in siffatte ipotesi l’udienza si svolge con i relativi ‘protagonisti’ posti in luoghi differenti, sicché l’aula di udienza è ‘virtuale’, nel senso che il giudice, le parti, i difensori e l’ausiliario vanno considerati come se fossero presenti nello stesso luogo in quanto collegati telematicamente tramite computer o altro apparecchio abilitato, fisicamente posto in uno dei luoghi indicati da quella norma, purché ciò avvenga nel rispetto delle modalità ivi precisate.

Dal tenore di tale disposizione si evince che l’arrestato che non sia stato condotto in un carcere, deve considerarsi posto nella materiale disponibilità del giudice della convalida e del giudizio direttissimo, a condizione che sia fisicamente presente nel più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza indicato da quello stesso giudice nel provvedimento di fissazione dell’udienza, dove lo stesso sia stato identificato da un ufficiale di polizia giudiziaria pure ivi presente.

Alla luce di riferimenti normativi deve ritenersi errata la decisione gravata con la quale il Tribunale di Bari ha sostenuto che il termine di quarantotto ore fissato dall’art. 588, comma 4, cod. proc. pen., non fosse stato rispettato: considerato che, a fronte di un arresto avvenuto alle ore 9.30 del 24 marzo 2021, il Pubblico Ministero aveva trasmesso la richiesta di convalida al giudice nella mattinata del giorno successivo e, entro le quarantotto ore dall’applicazione della misura precautelare, alle ore 8.35 del 26 marzo 2021 l’interessato era stato messo a disposizione del giudice con un collegamento da remoto dagli uffici della stazione dei carabinieri del luogo, ove era stato identificato dal personale di polizia giudiziaria: essendo del tutto irrilevante che il giudice, superando contingenti problemi tecnici, fosse riuscito a collegarsi telematicamente mediante l’applicativo Teams con tutte le parti, il difensore e il proprio ausiliario solo alle 10.15 dello stesso 26 marzo 2021.

In tal senso, integrando e in parte modificando il principio già enunciato in altra vicenda da questa Corte (v. Sez. 1, n. 2330 del 10/11/2020, dep. 2021, Presti, Rv. 280230), è possibile affermare che, in tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, nel caso in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da Covid-19, con modalità telematiche ai sensi dell’art. 83, commi 12 e 12-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 558, comma 4, cod. proc. pen., la presentazione dell’arrestato all’udienza da remoto per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi ritualmente effettuata da parte del Pubblico Ministero qualora questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate volte a consentire l’utile instaurazione dei collegamenti necessari all’apertura dell’udienza virtuale, abbia tempestivamente messo l’arrestato a disposizione del giudice garantendo la presenza dello stesso nel prescelto ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza: essendo ininfluente, a tal fine, che nel termine di quarantotto ore sia attivato il collegamento telematico con il giudice.

3. Segue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, essendo stato nella fattispecie rispettato il termine di cui all’art. 588, comma 4, cod. proc. pen., in una situazione nella quale non sono state segnalate, né sono altrimenti emerse condizioni ostative alla possibile convalida dell’arresto.

4. Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di Bari al solo fine di consentire lo svolgimento dell’udienza di convalida dell’arresto: adempimento che non è impedito dal fatto che l’indagato sia stato rimesso in libertà e gli atti a suo tempo restituiti al Pubblico Ministero per procedere all’esercizio dell’azione penale, essendo necessario verificare la legittimità o meno dell’applicazione di quella misura precautelare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio di convalida dell’arresto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.