Meno di tre minuti in consiglio comunale: è truffa percepire il gettone di presenza (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 2 settembre 2021, n. 32768).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. IMPERIALI Luciano – Rel. Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ABBATE CARLO nato a MESSINA il 28/10/19xx

ADAMO PIETRO nato a MESSINA il 19/05/19xx

AMADEO PIO nato a MESSINA il 04/05/19xx

BURRASCANO ANGELO nato a MESSINA il 24/06/19xx

CARRERI ANTONINO nato a MESSINA il 02/02/19xx

CONSOLO ANDREA nato a MESSINA il 08/06/19xx

CRIFO’ GIOVANNA nato a MESSINA il 24/02/19xx

CRISAFI NICOLA SALVATORE nato a TAURIANOVA il 11/10/19xx

CUCINOTTA NICOLA nato a MESSINA il 22/09/19xx

DAVID CARMELA nato a MESSINA il 17/03/19xx

DAVID PAOLO nato a MESSINA il 06/04/19xx

SOTTILE FABRIZIO nato a MESSINA il 31/03/19xx

SORRENTI SANTI nato a REGGIO CALABRIA il 02/12/19xx

ZUCCARELLO SANTI DANIELE nato a MESSINA il 12/01/19xx

VACCARINO BENEDETTO nato a MESSINA il 20/05/19xx

avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;

uditi i difensori:

l’avv. PICCIOTTO CARMELO in difesa del COMUNE DI MESSINA si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha depositato comparsa conclusionale e nota spese.

l’avv. PLACANICA CESARE in difesa di ABBATE CARLO, ADAMO PIETRO, AMADEO PIO, CARRERI ANTONINO, CRISAFI NICOLA SALVATORE, CUCINOTTA NICOLA, SOTTILE FABRIZIO, SORRENTI SANTI, ed in qualità di sostituto processuale dei codifensori ha insistito sui motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

l’avv. COLONNA UGO, difensore di BURRASCANO ANGELO, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

l’avv. TAORMINA CARLO, difensore di ZUCCARELLO SANTI DANIELE ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

l’avv. POLLICINO PIERO in sostituzione dell’avv. NOTARIANNI AURORA FRANCESCA in difesa di CONSOLO ANDREA si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

l’avv. AUTRU RYOLO TOMMASO, difensore di CONSOLO ANDREA si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

l’avv. FAVAZZO ANTONINO, difensore di CRIFO’ GIOVANNA, DAVID CARMELA, DAVID PAOLO, VACCARINO BENEDETTO ha insistito sui motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Tutti i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere del reato di truffa ai danni di ente pubblico e falso in atto pubblico per induzione in quanto, nella qualità di consiglieri del comune di Messina, avrebbero ottenuto il gettone di presenza correlato alla partecipazione alle sedute di commissioni permanenti senza di fatto presenziare a tali sedute.

Nella prospettazione accusatoria, infatti, gli stessi si sarebbero allontanati subito dopo aver apposto la firma di presenza, senza attendere la verifica del numero legale o l’apertura della seduta, ovvero si sarebbero trattenuti solo per pochi minuti senza svolgere di fatto alcuna attività.

Ad Adamo Pietro, Crifò Giovanna e Cucinotta Nicola è stato contestato anche il reato di cui all’art. 479 cod. pen. per avere falsamente attestato – nei verbali di alcune sedute delle commissioni permanenti che avevano presieduto – l’esistenza del numero legale ovvero di aver proceduto alla relativa verifica.

2. La sentenza di primo grado, emessa il 3 luglio 2017 dal Tribunale di Messina, aveva accolto integralmente la prospettazione accusatoria, ritenendo la “effettiva partecipazione” alle sedute requisito per ottenere il gettone di presenza e, conseguentemente, aveva riconosciuto la responsabilità penale di chi aveva firmato la presenza in prima convocazione allontanandosi prima che la seduta venisse dichiarata deserta e senza rispondere alla seconda convocazione, di chi aveva firmato ma si era allontanato prima della seduta ed anche di chi si era trattenuto nell’aula durante la seduta per un tempo inferiore a tre minuti, ritenuto dalla predetta sentenza il tempo minimo per considerare effettiva la partecipazione.

Inoltre, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la rilevanza penale delle condotte solo in presenza di un effettivo vantaggio economico conseguente alle attività predette e, giacché il regolamento del comune di Messina prevedeva un massimo di 39 sedute mensili liquidabili, la truffa ed il falso erano state escluse per tutti coloro che avrebbero comunque raggiunto tale numero di presenze, compensando quelle asseritamente fittizie con quelle effettive.

3. Decidendo sull’appello proposto da tutti i condannati, con sentenza del 20/12/2020 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo innanzitutto arbitrario il parametro della permanenza di almeno tre minuti, in quanto non previsto da alcuna norma e tale da demandare alla giurisprudenza l’apprezzamento concreto dell’incidenza delle attività del consigliere in termini che rischiano di violare le prerogative di questo. In definitiva, pertanto, ritenendo non apprezzabile a posteriori dall’A.G. l’effettiva partecipazione del consigliere, intesa come contributo ai lavori della commissione, la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei reati contestati – sia la truffa che il falso – in quei casi nei quali il consigliere aveva firmato il foglio di presenza ma si era trattenuto nell’aula durante la seduta per un tempo limitato, anche inferiore ai tre minuti.

Ha confermato, invece, il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice nei confronti di coloro che erano risultati aver firmato il foglio di presenze ma, poi, essersi allontanati senza attendere l’apertura della seduta e la verifica del numero legale.

La Corte, inoltre, non ha riconosciuto nei provvedimenti di liquidazione oggetto delle imputazioni alcuna valenza cedificativa ed ha escluso l’aggravante di cui all’art. 476 comma 2 cod..pen., rilevando anche che la stessa non era stata specificamente contestata in alcuno dei capi di imputazione oggetto delle imputazioni.

Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte di appello ha assolto i ricorrenti dai reati di truffa e di falso come sopra individuati, ed ha rideterminato le pene inflitte, concedendo a tutti gli imputati la sospensione condizionale della pena, confermando le statuizioni civili, salvo una riduzione della provvisionale in misura pari a 3.000 euro ciascuno.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione 15 imputati, proponendo deduzioni in parte sovrapponibili tra loro.

In particolare, i ricorsi proposti nell’interesse dei ricorrenti Carlo Abbate, Crisafi, Amadeo dall’avv.to Placanica unitamente all’avv. Formica, e di Carreri, Sorrenti, Cucinotta e Sottile dall’avv.to Placanica unitamente all’avv. Santoro presentano i primi quattro motivi in comune:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale ha riconosciuto che l’attività politica può svolgersi anche con forme non convenzionali ma, poi, ha ritenuto che, nel difetto di pubblicità, dovesse escludersi che i prevenuti stessero manifestando alcunché quando – lasciate le loro occupazioni personali – comunque si erano recati in Comune pur senza materialmente partecipare ai lavori della commissione, allontanandosi prima dell’apertura della seduta.

4.2. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle imputazioni per truffa ed alle corrispondenti contestazioni di falso per induzione in errore del Segretario Generale del Comune di Messina Antonio Le Donne: deducono i ricorrenti che l’affermazione della Corte di appello secondo cui “nessuno invece ha affermato che il segretario era informato che i consiglieri ricevevano il gettone anche quando si allontanavano prima dell’inizio della seduta”, contrasterebbe con il prosieguo della motivazione e con deposizioni testimoniali testualmente richiamate nel ricorso (test. Di Bella, Bianco).

Altro ricorso proposto dall’avv. Gullino nell’interesse del Crisafi, oltre a contestare, sul piano dei principi, che la presenza del consigliere possa ritenersi valida solo se protratta fino all’inizio formale della seduta, non potendosi escludere un motivo di natura politica che induca il consigliere ad allontanarsi prima della seduta, anziché pochi secondi dopo l’inizio di questo (come dalla Corte ritenuto legittimo ai fini del conseguimento del gettone), ha dedotto la contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, laddove prima asserisce che il Le Donne era consapevole che alcuni consiglieri si allontanavano dopo un tempo relativamente. breve e non già che si, allontanavano prima dell’inizio della seduta, e poi riferisce le testimonianze Di Bella e Bianco dalle quali emergerebbe, invece, che il Le Donne sapeva che taluni firmavano il foglio di presenza anche quando dal verbale della seduta risultava l’assenza, tanto che dopo l’esame dei testi il P.M chiese la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

4.2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di Andrea Consolo deduce, a tal proposito, la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente in virtù della sottoscrizione di fogli di presenza che non attestavano altro se non, appunto, la presenza del ricorrente al momento dell’apposizione della firma. In quattro degli episodi di cui al capo nr. 15, nei quali il Consolo si è allontanato prima che la seduta fosse dichiarata deserta, del resto la sentenza impugnata avrebbe evidenziato che i verbali non registravano le presenze facendo riferimento al foglio di firma, bensì davano atto delle persone che, all’apertura della seduta, erano effettivamente presenti: ad avviso del ricorrente, pertanto, le firme apposte sui fogli di presenza non avevano alcuna efficacia sull’atto del pubblico ufficiale, ed erano inidonee a trarre questo in inganno.

Nei casi in cui, invece, le sedute si erano effettivamente svolte la firma del foglio comunque non era idonea ad indurre in errore il pubblico ufficiale che, invece, informato della prassi, l’aveva sostanzialmente avallata: si contesta l’affermazione della sentenza secondo cui vi sarebbe reato anche nel caso di concorso dei segretari delle sedute – ove consapevoli – nei reati commessi dai ricorrenti, e si deduce che, in tal caso, non vi sarebbe correlazione tra accusa e sentenza.

4.2.2. Altri ricorrenti – quali l’avv. Colonna nell’interesse di Angelo Burrascano e, sotto diversa angolazione, dall’avv. Taormina nell’interesse di Santi Daniele Zuccarello, hanno dedotto, a tal proposito, il travisamento delle emergenze istruttorie in quanto si assume che la mera apposizione di una firma sul foglio di presenza non realizzerebbe alcuna falsa attestazione inducente altri in errore, perché – a loro avviso – tutti i soggetti che partecipavano all’iter amministrativo avevano a disposizione tutti gli elementi per distinguere tra chi si era limitato ad apporre la firma di presenza allontanandosi subito dopo, e chi, invece, aveva atteso l’ora prevista dal regolamento per l’apertura della seduta.

Il Direttore Generale Le Donne, peraltro, ai fini della liquidazione dei compensi mensili, aveva a disposizione sia i fogli con le firme dei presenti che i verbali delle sedute..

La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe travisato la prova costituita dalle dichiarazioni dei testi Bianco e Di Bella, dalle quali emergeva l’assenza di qualsiasi comportamento idoneo a trarre alcuno in errore. Nel difetto di induzione di alcuno in errore difetterebbe, pertanto, sia la condotta materiale di truffa che quella di cui all’art. 479 cod. pen.

Il travisamento della prova è stato dedotto anche da Giovanna Crifò, Carmela David, Benedetto Vaccarino e Paolo David, con unico ricorso a mezzo del comune difensore, avv. Antonio Favazzo, sempre con riferimento al riconoscimento dell’induzione in errore, indicata come presupposto di entrambe le fattispecie di reato di cui alle condanne (le truffe ed i falsi per induzione): a dire dei predetti ricorrenti ricorrerebbe una “macroscopica e manifesta evidenza” del travisamento delle risultanze probatorie acquisite, e dedotte già con i motivi di appello.

Ad avviso dei ricorrenti, a seguito del giudizio di appello non vi sarebbe più contrasto sul concetto di “effettiva partecipazione”, bensì sulla mancanza di una motivazione logica e convincente sulla idoneità delle condotte dei ricorrenti a trarre in inganno i vertici dell’ente territoriale, inducendoli in errore.

Analogamente, sul piano dell’elemento soggettivo, è stato evidenziato che tutti i 39 consiglieri sono stati oggetto di indagine e molti oggetto di archiviazione, segno dell’esistenza di una prassi amministrativa in qualche modo “codificata”.

I giudici di merito, così, erroneamente avrebbero ritenuto che le determine di liquidazione dei gettoni di presenza fossero emesse dal Segretario Generale sulla base dei prospetti predisposti dal teste Di Bella, segretario a ciò delegato, prospetti redatti alla luce dei fogli di firma allegati ai verbali di ciascuna seduta.

A dire dei ricorrenti, invece, dagli stessi prospetti (“visti gli atti di ufficio”, “visti i fogli di firma”) emergerebbe che questi venivano predisposti secondo le indicazioni dei segretari che partecipavano alle sedute della commissione e ne redigevano i verbali, in cui si dava atto che al momento della dichiarazione di seduta deserta o della sua apertura, molti consiglieri si erano allontanati.

I ricorrenti non sarebbero stati mossi, pertanto, da intenti truffaldini, bensì dalla consapevolezza che, per prassi consolidata, era ritenuta sufficiente la sottoscrizione del foglio di presenza per far maturare il diritto al gettone di presenza, ed i segretari verbalizzanti erano ben in grado di apprezzare chi fosse rimasto in aula e chi, invece, si fosse allontanato.

Peraltro, al pari di altri, i suddetti ricorrenti hanno evidenziato che i gettoni di presenza venivano corrisposti – senza bisogno di alcuna richiesta da parte dei richiedenti – da parte del Le Donne, che disponeva di tutti i verbali delle sedute, gli unici attestativi della presenza di ciascun consigliere ai avori della commissione: ciò confermerebbe il travisamento delle dichiarazioni dei segretari Bianco e Di Bella in ordine all’esistenza di questa prassi consiliare.

Nel ricorso si riportano le dichiarazioni dei predetti (allegate in copia allo stesso) e si evidenzia .come significativo che, proprio in considerazione di tale prassi, i consiglieri comunali non annotavano nei verbali i consiglieri che si allontanavano senza attendere la verifica del numero legale e l’apertura della seduta.

Deducono, infatti, i ricorrenti che, nel silenzio del Le Donne, avvalsosi della facoltà di non rispondere, il teste Di Bella ha cercato di ridimensionare la portata delle affermazioni rese in sede di indagini, ma la teste Bianco ha insistito nel ricordare che il Le Donne era informato che qualcuno firmava e se ne andava senza partecipare ala riunione.

Si lamenta, in definitiva, che non vi sarebbe stato alcun effettivo inganno del Le Donne, necessario per realizzare entrambi i reati.

4.3. Con il terzo motivo dei ricorsi presentati dall’avv. Placanica sono stati dedotti la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento materiale dei reati di truffa e falso per induzione, dovendosi ritenere la motivazione della sentenza del tutto carente nel delineare gli artifici e raggiri, così travolgendo anche le imputazioni di falso per induzione.

4.4.1. Con il quarto motivo dei predetti ricorsi, invece, sono stati dedotti la Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del dolo richiesto per l’integrazione delle disposizioni di cui agli artt. 640 e 479 cod. pen., con omessa valutazione dell’integrazione dell’ipotesi dell’errore scusabile di cui all’art. 5 cod. pen.: deducono, a tal proposito, i ricorrenti che la pacifica diffusione di una prassi in virtù della quale la liquidazione del gettone di presenza avveniva prescindendo dall’accertamento della concreta partecipazione del consigliere alla singola seduta avrebbe dovuto indurre a verificare se tale prassi fosse idonea a giustificare l’affidamento del consigliere nella sua legittimità.

4.4.2. Anche nel ricorso proposto nell’interesse del Consolo si rinviene analogo motivo di impugnazione, avendo lo stesso evidenziato che la sentenza da un lato riconosce l’esistenza di una prassi adottata presso il Comune di Messina per il riconoscimento del gettone di presenza e, dall’altro, individua il dolo nell’adeguamento alla prassi, sicché la mera condotta materiale sarebbe di per sé necessariamente realizzata al solo fine di lucrare gettoni di presenza, per una sorta di inaccettabile configurazione di dolo in re ipsa.

Il tutto, peraltro, anche in assenza di qualsiasi iniziativa volta a chiedere la liquidazione dei gettoni di presenza, mentre la giurisprudenza richiede che, ai fini della falsità, vi siano elementi estrinseci idonei ad escludere la falsità sia dovuta a mera leggerezza dell’agente o incompleta conoscenza di norme o negligente applicazione di una prassi amministrativa.

4.4.3. Analogamente, anche nel ricorso presentato nell’interesse del Burrascano è stato dedotto il vizio di motivazione per essergli stato attribuito un dolo. di induzione laddove. aveva sempre agito, invece, uniformandosi ad una prassi amministrativa a tutti nota, tanto che l’indagine ha riguardato tutti i 39 consiglieri comunali.

4.5. Il ricorso proposto nell’interesse di Giovanna Crifò, Carmela David, Benedetto Vaccarino e Paolo David ed il quinto motivo di impugnazione del ricorso proposto nell’interesse dell’Abbate hanno prospettato anche la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’assunto della sentenza secondo cui, anche a voler ammettere che il Le Donne fosse informato della prassi dei consiglieri di allontanarsi dopo aver firmato il foglio di presenza, comunque non verrebbe meno la configurabilità dei reati contestati: ad avviso dei ricorrenti in tal modo si prospetta un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, configurandosi la condotta in maniera diversa da quella contestata, nei suoi elementi essenziali, con violazione anche dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

4.5.1. Il tema è affrontato, anche sotto diversa angolazione, dal quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse del Sottile, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzata dalla difesa con l’atto di appello in relazione ad un nuovo esame del Segretario Generale Le Donne, esame che si riconosce impossibile, essendosi il predetto avvalso della facoltà di non rispondere in primo grado, ma in relazione al quale si deduce la violazione di legge nella sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il predetto fosse stato tratto in inganno e, comunque, non ha riconosciuto che l’esclusione dell’induzione in errore, elemento costitutivo tanto del reato di truffa quanto di quello di falso per induzione, comporterebbe il radicale mutamento del capo di imputazione, così determinando una violazione degli artt. 521, 522, cod. proc. pen.

5. Diversi ricorrenti (Burrascano, Consolo, Zuccarello, Crifò, David Carmela e Paolo, e Vaccarino) hanno anche dedotto il vizio di violazione di legge nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver riconosciuto, nel difetto di induzione in errore, tutt’al più la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di cui all’art. 316 ter cod. pen., che secondo la giurisprudenza si distingue dall’art. 640 bis cod. pen. proprio sul rilievo che non richiede induzione in errore del soggetto passivo.

Si è, peraltro, a tal proposito anche rilevato che la configurazione del fatto ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., comporterebbe il proscioglimento per non essersi raggiunta la soglia di punibilità di euro 3.999,96 di cui al comma 2 di tale norma.

6. Il. ricorso proposto nell’interesse del Cucinotta. ha dedotto anche (con il quinto motivo) il vizio di motivazione con riferimento all’elemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato ascritto al predetto, che aveva dedotto con l’atto di appello di aver partecipato nei mesi di novembre, dicembre e gennaio ad un numero di sedute di gran lunga superiore alle 39 che consentivano l’erogazione dell’indennizzo, sicché, anche escludendo dal computo le sedute contestate, avrebbe ricevuto le stesse somme: la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare tale elemento pur riconoscendo l’irrilevanza penale delle condotte in tutti quei casi nei quali comunque si sarebbe raggiunto il tetto di 39 sedute.

7. Lo stesso Cucinotta ha dedotto anche il vizio di motivazione con riferimento alle doglianze avanzate con l’atto di appello con riferimento alle sedute del 26/11/2014, 3/12/2014, 23/12/2014, 30/12/2014 e 27/1/2015.

8. Il Sottile – con il sesto motivo di ricorso – ha dedotto l’omessa motivazione con riferimento alle censure difensive che avevano evidenziato la lacunosità delle indagini che non avevano consentito alla P.G. di monitorare accessi alla sala consiliare diversi da quello principale, né avevano posto una telecamera nella sala medesima: a fronte di tali deduzioni, la Corte si sarebbe limitata ad osservare la ritenuta impraticabilità del percorso che conduceva alla via di accesso alternativa alla sala consiliare.

9. Il Crisafi ha dedotto anche la violazione di legge ed il vizio della motivazione laddove non si è ritenuto il falso per induzione assorbito comunque dalla truffa, dal momento che la condotta dell’autore mediato per l’induzione in errore costituisce elemento costitutivo della truffa.

10. Con altri motivi di impugnazione i ricorsi proposti dall’avv. Taormina nell’interesse dello Zuccarello e dall’avv. Autru Ryolo nell’interesse del Consolo hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., motivata solo con riferimento alla pena edittale per il falso per induzione, mentre era stata invocata anche con riferimento alla ipotesi di truffa contestata, in relazione al quale si assume che il danno arrecato al Comune di Messina sarebbe comunque di particolare tenuità, mentre ricorrerebbe anche il requisito della non abitualità del comportamento.

Si assume che difetterebbe, infatti, la qualità di delinquente abituale, professionale o per tendenza e, comunque, la commissione di più reati della stessa indole.

Altri motivi di ricorso hanno ad oggetto, invece, il diniego di circostanze invocate o, comunque, il trattamento sanzionatorio.

11. I ricorsi proposti nell’interesse dell’Abbate, del Crisafi, dell’Amadeo, del Carreri e del Sorrenti, del Sottile e del Consolo deducono:

11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità.

Si contesta che i giudici di merito, pur riconoscendo che il danno da considerare a tal fine è quello del singolo episodio e non del reato continuato, abbiano considerato anche voci diverse quali il malfunzionamento delle commissioni ed il danno all’immagine.

11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non comprendendosi come, pur volendo escludere l’idoneità della prassi a giustificare l’affidamento del consigliere, la stessa sia stata ritenuta tale da non attenuare il dolo, bensì da acuirlo.

11.3. Anche nei ricorsi proposti dall’avv. Colonna nell’interesse di Angelo Burrascano e dall’avv. Placanica e dall’avv. Santoro nell’interesse di Fabrizio Sottile vengono dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento sia al diniego delle attenuanti generiche che alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

11.3.1. A tal proposito, con unico motivo di ricorso – il terzo – nell’interesse di Santi Daniele Zuccarello, sono stati dedotti la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n.2 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: quanto all’aggravante si sostiene non potersi riconoscere il nesso teleologico perché la condotta è unica, pur violando due beni giuridici diversi, ed altrimenti lo si dovrebbe riconoscere ogni vc,6 che si verifica un concorso formale di reati.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sarebbe stata negata sulla base di voci di danno che non attengono la sfera patrimoniale e non sono dimostrate.

11.4. Anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso proposti nell’interesse del Crisafi hanno dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, fondate sull’erronea considerazione che l’allinearsi ad una consolidata prassi aggravi – anziché attenuare – la gravità dei fatti.

11.5. Anche nei ricorsi proposti nell’interesse di Giovanna Crifò, Carmela David, Benedetto Vaccarino e Paolo David vengono prospettati la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura superiore, seppur di poco, ai minimi edittali.

11.6. Gli stessi hanno dedotto la Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento alla richiesta, avanzata con l’atto di appello, di concessione del beneficio della non menzione: si assume che l’esigenza che la collettività conosca le condotte degli eletti sia in realtà una sorta di “sanzione accessoria” secondo cui il beneficio è condizionato solo alla valutazione della capacità a delinquere del reo.

11.7. Infine, gli stessi ricorrenti deducono anche la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni, senza alcuna verifica della sussistenza concreta di danni, quasi fossero in re ipsa ed in ordine alla quantificazione della provvisionale.

12. Con memoria depositata il 6/11/2020 la difesa del Consolo ha insistito nei motivi già proposti, rilevando come l’atto pubblico redatto dal segretario (il verbale della commissione) dava contezza del dato veridico, la presenza dei consiglieri, e che i segretari erano ben consapevoli che coloro che avevano sottoscritto il foglio di presenze non erano presenti al momento dell’apertura della seduta, sicché non vi sarebbe stata alcuna “immutatio veri”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e non possono trovare accoglimento.

Deve premettersi che, come correttamente evidenziato dalle pronunce di merito, invero, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai lavori delle commissioni è prevista dall’art. 82 del D.Ivo 18/8/2000 n. 267, modificato dall’art. 2 comma 25 lett. d) della L. 24/12/2007 n. 244 e sostituito dall’art. 76 comma 3, D.L. 25/6/2008 n. 112, conv. con modificazioni dalla L 6/8/2008, n. 113, che stabilisce che “la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni”, e rimanda ai regolamenti dell’ente locale per la determinazione di “termini e modalità”.

Le stesse espressioni si rinvengono, poi, nella formulazione dell’art. 19 comma 12-bis della L. reg. Sicilia 23/12/2000 n. 30, introdotto dalla L. reg. Sicilia 16/12/2008 n. 22, secondo cui “la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell’ente locale stabilisce termini e modalità”.

Il regolamento del consiglio comunale di Messina vigente all’epoca dei fatti per cui è processo, invece, pur richiamando la formula della “effettiva partecipazione”, nulla disponeva in ordine alle modalità attraverso le. quali il requisito doveva essere apprezzato.

2. Alla luce di tale disciplina, riformando la sentenza di primo grado, la sentenza impugnata ha riconosciuto l’insussistenza dei reati di falso e truffa contestati in tutti quei casi nei quali il consigliere aveva firmato il foglio di presenza ma si era trattenuto nell’aula durante la seduta per un tempo limitato, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non apprezzabile a posteriori dall’A.G., sotto il profilo quantitativo, l’effettiva partecipazione del consigliere, intesa come contributo ai lavori della commissione, pur quando tale partecipazione si è ridotta per un tempo estremamente limitato, anche inferiore ai tre minuti.

Pur attribuendo tali condotte a “ragioni di arricchimento personale”, infatti, la Corte territoriale ha comunque ritenuto tali comportamenti legittimati dalla mancata individuazione nel regolamento comunale di “termini e modalità” delle partecipazioni legittimanti la liquidazione del gettone: da qui la riconosciuta insussistenza dei reati contestati – sia la truffa che il falso – in quei casi nei quali il consigliere aveva firmato il foglio di presenza ma si era trattenuto nell’aula durante la seduta per un tempo anche limitatissimo, ma non sindacabile a posteriori dal giudice penale.

Per le stesser ragioni, la sentenza impugnata non ha contestato il diritto dei consiglieri comunali a percepire il gettone di presenza anche nei casi in cui la seduta non veniva tenuta perché all’apertura di questa veniva constatato, in loro presenza, la mancanza del numero minimo di partecipanti previsto dal regolamento comunale: la questione, infatti, è risultata essere stata discussa dall’apparato burocratico dell’ente, che aveva deciso di riconoscere il diritto al gettone per i consiglieri all’apertura della seduta andata deserta.

Con argomentazioni del tutto immuni da vizi logici e giuridici, invece, la Corte territoriale ha riconosciuto i contestati artifici e raggiri nella condotta dei consiglieri comunali che hanno firmato i fogli di presenza senza alcuna effettiva partecipazione alla relativa seduta, per essersi allontanati senza attendere l’apertura della stessa e la verifica del numero legale: nessun artificio logico o semantico, infatti, consente di ritenere “effettiva partecipazione” alla seduta il comportamento di chi si è allontanato prima ancora che questa iniziasse, quantomeno con la verifica del numero legale, tanto che il relativo verbale non teneva conto di tale presenza nemmeno ai fini del raggiungimento del numero legale.

3. Con argomentazioni congrue, pertanto, in tali casi la Corte di appello di Messina ha riconosciuto nella sottoscrizione dei fogli di presenza, da parte di chi, poi, non avrebbe presenziato effettivamente alla seduta, nemmeno per attendere l’apertura di questa e la verifica del numero legale, gli artifici e raggiri di cui all’art. 640 cod. pen., attraverso i quali i ricorrenti inducevano in errore il pubblico ufficiale tenuto a verificare l'”effettiva partecipazione” dei consiglieri alle sedute consiliari, ai fini dell’erogazione del gettone di presenza, a nulla rilevando la diffusività del fenomeno, tale da comportare la diffusione di una sorta di prassi contra legem.

Con insindacabile apprezzamento di merito, pertanto, la sentenza impugnata ha riconosciuto nella stessa sottoscrizione del foglio di presenze, non seguita da effettiva presenza, il dolo richiesto per l’integrazione dei reati contestati.

Premesso, infatti, per mera completezza di esposizione che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto ne l’animus nocendi ne’ l’animus decipiendi (Sez. 5, n. 6246 del 20/01/2004, Rv. 228084), nel caso di specie dalla ricostruzione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che i giudici di merito non hanno ravvisato alcun elemento per attribuire la falsità della sottoscrizione ad una leggerezza dell’agente, ovvero ad una incompleta conoscenza od errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa: anche considerando che i gettoni di presenza venivano erogati senza espressa richiesta del consigliere, emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che le predette attestazioni, alle quali nessun ricorrente ha attribuito specifiche finalità diverse, vanno incontrovertibilmente ricondotte a quelle che la sentenza ha definito “deprecabili ragioni di arricchimento personale”, avendo così ravvisato la Corte territoriale – senza incorrere in alcun vizio logico – il dolo dei ricorrenti nella finalità di acquisire il gettone di presenza senza effettivamente partecipare alle sedute per le quali questo sarebbe stato elargito, in virtù della mera sottoscrizione del foglio di presenze destinato, per quanto si dirà, ad indurre in errore l’ente pubblico e, per esso, il funzionario preposto alle determinazioni dirigenziali che comportavano il conseguimento del gettone di presenza.

3.1. Vanno ritenuti del tutto privi di fondamento, pertanto, i motivi di ricorso – comuni ad una pluralità di ricorrenti – con i quali si prospettano la violazione di legge o vizi di motivazione per non aver adeguatamente considerato la Corte territoriale che l’attività politica può svolgersi anche con forme non convenzionali, e che tra queste dovrebbe considerarsi anche l’abbandono delle personali occupazioni per recarsi presso la sede del Comune, sia pure senza partecipare ai lavori delle, commissioni permanenti ed allontanandosi. prima dell’apertura delle relative sedute.

E’ certo indubitabile che l’attività politica possa estrinsecarsi nelle più molteplici forme, di per sé non sindacabili dall’autorità giudiziaria, e non appare nemmeno determinante, a tal proposito, la pur condivisibile considerazione espressa dalla Corte di Appello secondo cui, però, nel caso di specie è ben difficile riconoscere una valenza politica ad un’attività, quale la sottoscrizione di un foglio di presenze ad una seduta alla quale, invece, non si intende presenziare, se tale condotta non viene nemmeno pubblicizzata, né risulta in alcuna sede specificato il solo astrattamente ipotizzato valore politico della stessa.

Quel che rileva, invece, è che la corresponsione del gettone di presenza è subordinata dalla normativa dinanzi richiamata non già ad una qualsiasi – ed indeterminata – attività politica, convenzionale o meno che sia, bensì a quella specifica attività costituita dalla “effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni” e, per quanti sforzi si facciano, sia sul piano letterale che sul piano logico non è in alcun modo possibile far rientrare nel concetto di “effettiva” partecipazione la mera sottoscrizione di un foglio di presenza ad una seduta alla quale invece non si intende presenziare: la mera sottoscrizione di tale foglio di presenza, prima dell’apertura della seduta (non rileva se molto o poco prima) e prima che i lavori della commissione inizino, come correttamente rilevato dalla pronuncia impugnata, integra inequivocabilmente una “non partecipazione alla seduta” e, pertanto, non comporta alcun diritto alla corresponsione del gettone previsto per l'”effettiva presenza”.

4. Del tutto infondati, poi, sono tutti i motivi di ricorso con i quali la quasi totalità dei ricorrenti contesta, anche sotto il profilo del travisamento della prova, l’assunto della sentenza impugnata secondo cui il Segretario Generale del Comune di Messina, Antonio Le Donne, sarebbe stato tratto in inganno dalla sottoscrizione dei fogli di presenza anche da parte di consiglieri che, poi, non partecipavano alle sedute, in quanto non sarebbe stato informato della prassi secondo cui i gettoni venivano corrisposti così anche a chi, dopo la sottoscrizione, non partecipava in alcun modo alle sedute.

Nei ricorsi si sostiene, invece, che la consapevolezza di tale prassi, da parte del Le Donne, risulterebbe dalle testimonianze dei segretari delle commissioni, Di Bella Francesco e Bianco Daniela, che smentirebbero l’assunto della sentenza impugnata secondo cui “nessuno invece ha affermato che il segretario era informato che i consiglieri ricevevano il gettone anche quando si allontanavano prima dell’inizio della seduta”.

Si tratta di affermazione imprecisa, come chiarito, però, dalla stessa sentenza impugnata proprio con il dettagliato esame, immediatamente successivo, delle predette testimonianze, con il quale la Corte territoriale ha ben evidenziato le incertezze, le indeterminatezze ed anche qualche contraddizione in cui sono incorsi i predetti Di Bella e Bianco nell’indicare l’ipotizzata consapevolezza, da parte del Le Donne, della non corrispondenza tra le risultanze dei fogli di presenza e l’effettiva presenza nelle sedute dei consiglieri che tali fogli avevano firmato: la sentenza impugnata ha estrapolato dal verbale della testimonianza del Di Bella diverse affermazioni da questo rese sia in sede di s.i.t. che all’udienza del 14/2/2017, dalle quali emergeva inequivocabilmente che la liquidazione dei gettoni veniva effettuata sulla base dei fogli di presenza che egli riportava in un foglio Excel, pur consapevole della circostanza che alcuni consiglieri apponevano la firma e se ne andavano, ed il predetto dapprima aveva risposto affermativamente alla domanda se avesse mai riferito al Le Donne che in tal modo veniva liquidato il gettone a chi “partecipava alla riunione solo ed esclusivamente per apporre la firma”, poi però aveva chiarito: “non dicevo che il consigliere firmava solo per il gettone, questo non lo potrei valutare io, dicevo che stavano poco in commissione”, assumendo che alla richiesta del Le Donne di meglio specificare il concetto di “stare poco in commissione”, si era trovato in difficoltà (“si mi chiese, ma io risposi allo stesso modo in cui ho risposto prima, che per noi diventava difficile perché c’era entra ed esci e quindi diventa complicato riuscire a quantificare la singola presenza”).

La sentenza impugnata ha anche dato conto della testimonianza della segretaria Bianco: questa ha ricordato che quella di sottoscrivere il foglio di presenza per poi allontanarsi prima dell’apertura della seduta della Commissione era una prassi diffusa da diverse consiliature, e che nonostante ciò i segretari verbalizzanti trasmettevano al segretario generale il foglio presenze, che indicava anche coloro che, dopo aver firmato, non avevano partecipato alla riunione; ciò avveniva, a suo dire, sulla base di “indicazioni che hanno dato i vari dirigenti del tempo”.

La sentenza ha evidenziato anche la titubanza della testimone che ha anche riferito di una riunione che si era tenuta appena insediato il Le Donne, nel corso della quale allo stesso era stato “detto e spiegato come andavano le cose…” e che, pertanto il Segretario Generale “sapeva” che qualcuno firmava e se ne andava immediatamente “senza partecipare alla riunione”.

Poi, però, la Bianco ha anche precisato di non essere stata lei a riferire ciò al Le Donne, senza in alcun modo indicare chi, allora, avrebbe informato il segretario generale, poi proseguendo nella deposizione riferendo .ancora di varie prassi di cui riteneva che il predetto fosse comunque al corrente.

Immediatamente dopo (alla pag. 27), la sentenza ha anche richiamato le controdeduzioni scritte redatte dal Le Donne nel novembre 2015 in seguito ad alcuni rilievi provenienti dalla Regione, desumendo da queste che lo stesso era stato informato solo di circostanze che – secondo l’interpretazione data dalla stessa Corte territoriale – non inficiavano il diritto alla percezione del gettone da parte del consigliere firmatario, comunque in qualche modo presente alla seduta.

All’esito della descrizione delle testimonianze dei segretari Di Bella e Bianco e delle controdeduzioni del be Donne, quindi, ed in coerenza con tali elementi di prova, la sentenza ha corretto o, quantomeno, meglio specificato il senso dell’affermazione iniziale chiarendo che “nessuno dei testi, invece, ha affermato di aver informato Le Donne che i consiglieri, dopo aver firmato, si allontanavano senza attendere l’apertura della seduta.

Dalle controdeduzioni soprarichiamate emerge che la problematica che si era posta afferiva al diritto al gettone nel caso di seduta deserta, ma pur sempre sul presupposto dell’effettiva presenza fisica del consigliere nella seduta medesima”.

Pertanto, l’affermazione iniziale secondo cui “nessuno invece ha affermato che il segretario era informato che i consiglieri ricevevano il gettone anche quando si allontanavano prima dell’inizio della seduta”, è stata poi mitigata nel senso che “nessuno dei testi, invece, ha affermato di aver informato Le Donne” di tale prassi, all’esito di una corretta descrizione del materiale probatorio valutato e, quindi, con un’affermazione conclusiva coerente con questo: conseguentemente, non può riconoscersi alcun travisamento della prova quanto, piuttosto, un’autonoma valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, che ha tenuto conto delle imprecisioni e delle oscillazioni nelle dichiarazioni dei testimoni e le ha confrontate in modo non illogico con le controdeduzioni scritte del Segretario Generale, avvalsosi della facoltà di non rispondere perché sottoposto ad indagini all’esito delle quali, peraltro, la sua posizione risulta essere stata poi archiviata.

Si tratta di valutazioni non censurabili in questa sede, soprattutto ove si consideri che si vede in un caso di cd. “doppia conforme” sul punto e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle, risultanze probatorie. acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 272018).

In coerenza con il tradizionale insegnamento di questa Corte, infatti, deve affermarsi che non ogni imprecisione o minima incongruenza, può integrare il vizio dedotto, ma soltanto quelle che si rivelano inequivocabili perché di macroscopica evidenza e, comunque, determinanti ai fini della decisione impugnata (cfr. anche Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099).

Ciò in quanto le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità.

Ne consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati ora dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

5. Coerentemente con il materiale probatorio richiamato in sentenza, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto che le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza venivano emesse dal Segretario Generale sulla base dei prospetti predisposti dal teste Di Bella, segretario a ciò delegato, da questo redatti alla luce dei fogli di firma allegati ai verbali di ciascuna seduta e, sotto diversi profili, a nulla rileva che i segretari verbalizzanti fossero consapevoli dell’assenza dalle sedute di alcuni dei firmatari del foglio di presenza, né che il Direttore Generale De Donne avesse tutti gli strumenti per evitare l’errore, ben potendo controllare, ai fini della liquidazione dei compensi mensili, non solo i fogli con le firme dei presenti, ma anche i verbali delle sedute: in coerenza con l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007 Rv. 236867), infatti, correttamente la sentenza impugnata ha riconosciuto come sufficiente e determinante ai fini della configurazione dell’induzione in errore la sottoscrizione dei fogli di presenza, atteso che da questa – e non già dai verbali delle sedute – veniva nei fatti desunta la presenza dei sottoscrittori alle sedute medesime, ai fini dell’erogazione del gettone di presenza.

6. Nei rilievi di cui supra, sub 4., in ordine all’insussistenza del dedotto travisamento delle prove, con riferimento all’induzione in errore del Segretario Generale del Comune, be Donne, debbono ritenersi assorbiti i motivi di ricorso (cfr. supra sub. 4.5., 4.5.1., 4.5.2) con i quali una pluralità di ricorrenti (Carlo Abbate, Giovanna Crifò, Carmela David, Benedetto Vaccarino, Paolo David e, sotto altra angolazione, anche Fabrizio Sottile) hanno prospettato un asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza nell’affermazione della Corte territoriale secondo cui i reati non sarebbero esclusi nemmeno dall’eventuale connivenza del Le Donne con le condotte contestate ai ricorrenti.

Per mera completezza di esposizione, peraltro, giova qui ricordare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946), come avvenuto nel caso di specie, nel quale a lungo le parti si sono confrontate in ordine alla consapevolezza o meno, da parte del Le Donne, della difformità tra le risultanze dei fogli di presenza e quelle dei verbali delle sedute delle commissioni.

In coerenza con tali principi, pertanto, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che non dà luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), ed è quindi legittima, la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all’imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, (art. 48 e 479 cod. pen.), ai sensi invece dell’art. 110 cod. pen., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori (Sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Rv. 235010).

7. Alla luce di tali principi, deve ritenersi manifestamente infondato il motivo di ricorso avanzato nell’interesse del Sottile, volto a contestare il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale avanzata dalla difesa con l’atto di appello in relazione ad un nuovo esame del Segretario Generale De Donne.

Giova, infatti, ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820): appare, pertanto, congrua la valutazione della Corte territoriale che ha mostrato di ritenere sufficienti le controdeduzioni scritte del Le Donne, dal confronto delle quali con le deposizioni testimoniali dei segretari delle sedute ha desunto i limiti di quanto il predetto sapeva in ordine alle modalità di compilazione dei fogli di presenza.

8. Il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse del Sottile, con il quale si contestano le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla dedotta lacunosità delle indagini che, non essendo stata posta una telecamera nella sala consiliare, non avrebbero consentito alla P.G. di monitorare accessi alla stessa diversi da quello principale, prospetta ancora una volta una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, in coerenza con la pronuncia di primo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando comunque l’impraticabilità del percorso alternativo prospettato dalla difesa, come desunto non solo dal video acquisito, ma anche dalla deposizione del teste Pontoriero, secondo cui si trattava di percorso impedito dal materiale accatastato (pag. 35, poi richiamata da pag. 45 della sentenza impugnata).

E’ evidente, invece, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4,.n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

9. Dalla ricostruzione che precede è emerso con chiarezza che l’ente pubblico è stato indotto in errore dalla sottoscrizione dei fogli di presenza da parte dei consiglieri ricorrenti, per consuetudine posti a fondamento dell’erogazione dei gettoni senza alcuna verifica della corrispondenza o meno delle risultanze degli stessi alle effettive partecipazioni alle sedute: conseguentemente, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, alla quale si è uniformata la sentenza impugnata, deve riconoscersi l’infondatezza dei motivi di ricorso con i quali una pluralità di ricorrenti (Burrascano, Consolo, Zuccarello, Crifò, Vaccarino, David Carmela e David Paolo) hanno prospettato il vizio di violazione di legge nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver qualificato ai sensi dell’art. 640 comma 2 n. 1) cod. pen. condotte che, invece, nel difetto di induzione in errore, nella prospettazione difensiva integrerebbero tutt’al più la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato di cui all’art. 316 ter cod. pen., la cui configurazione, peraltro, comporterebbe il proscioglimento per non essersi raggiunta la soglia di punibilità di euro 3.999,96 di cui al comma 2 della predetta norma.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di evidenziare che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, essendo quest’ultimo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979).

Come riconosciuto dalle sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, Rv. 249104), anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 95 del 2004 ha affermato, come dato inequivoco, il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter rispetto all’art. 640-bis del codice penale, chiarendo che, alla luce del dato normativo e della ratio legis, l’art. 316-ter assicura una tutela aggiuntiva e “complementare” rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall’art. 640-bis, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento per difetto del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode.

Ha quindi rinviato all’ordinario compito interpretativo del giudice l’accertamento, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie dell’art. 316-ter integri anche la figura descritta dall’art. 640-bis, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest’ultima.

Conseguentemente, l’art. 316-ter. cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente.

Si è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso.

Sempre le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16568 del 2007, Carchivi, avevano già statuito che “vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316-ter e non a quella di truffa le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto” (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962), e questo principio è stato ancora ribadito da Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, cit., laddove si è anche precisato che alla stregua di esso «la truffa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto “circuito” nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi.

La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, deve formare oggetto (come segnalato dalla Corte Costituzionale) di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto».

La sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tale giurisprudenza, evidenziando da un lato la non corrispondenza delle risultanze dei fogli di presenza alla realtà, e dall’altro che gli stessi hanno indotto in errore l’ente pubblico, portato a corrispondere l’emolumento ai consiglieri assenti solo per il mancato accertamento, da parte della segreteria dell’ente, della corrispondenza o meno di tali risultanze all’effettiva partecipazione dei consiglieri alle sedute, quantomeno nei termini delineati dalla sentenza impugnata.

10. Altre censure difensive si riferiscono, invece, a singole posizioni processuali:

10.1. Nella prospettazione del ricorso proposto nell’interesse di Consolo Andrea, l’affermazione – di cui a pag. 24 della sentenza impugnata – secondo cui in relazione all’apertura delle sedute “i verbali non registrano le presenze facendo riferimento al foglio di firma, ma danno atto di coloro che, all’apertura della seduta, erano effettivamente presenti” smentirebbe l’assunto di cui alla stessa sentenza secondo cui in quattro dei sette episodi di cui al capo n. 15 il predetto ricorrente si sarebbe allontanato prima che la seduta venisse dichiarata deserta, escludendo ogni efficacia induttiva della firma apposta nel foglio di presenza.

Si trattasi di argomentazione del tutto priva di fondamento in quanto, come già dinanzi ricordato, secondo la ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito, e da questa esposta senza incorrere in illogicità alcuna, dagli atti processuali è emerso che i gettoni di presenza venivano erogati in base alle risultanze dei fogli di presenza e – anche nei quattro casi dinanzi menzionati – nella ricostruzione dei giudici di merito il Consolo ha percepito il gettone di presenza pur non risultando questa dal verbale della seduta andata deserta, bensì soltanto sulla base del foglio di firma.

10.2. Con il ricorso in appello proposto nell’interesse del Cucinotta si era dedotto che questo avrebbe partecipato nei mesi di novembre 2014, dicembre 2014 e gennaio 2015 ad un numero di sedute di gran lunga superiore alle 39 che consentivano l’erogazione dell’indennizzo, sicché, anche escludendo dal computo le sedute contestate, avrebbe ricevuto le stesse somme: l’atto, però, non indicava a quali sedute il Cucinotta avesse effettivamente partecipato in quel periodo, e nemmeno quantificava tali sedute, sicché si trattava di ricorso sul punto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicava gli elementi posti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Analogamente, nel sesto motivo di ricorso in cassazione il Cucinotta si duole di un’asserita mancanza di motivazione con riferimento, tra le altre, alla seduta del 30/12/2014 in relazione alla quale non contesta di essere uscito dalla sala prima dell’apertura della seduta, come da prospetto riportato nella sentenza impugnata: si tratta, pertanto, di motivi ab origine inammissibili, in relazione ai quali deve ritenersi inammissibile anche, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non li abbia presi in considerazione, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). Quanto alle altre sedute contestate (26/11/2014, 3/12/2014, 23/12/2014 e 27/1/2015), la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto in altra parte, – come dinanzi ricordato. – dell’infondatezza della prospettazione di un possibile percorso alternativo a quello ripreso dalle videocamere e, nel prospetto relativo al Cucinotta, ha dato conto di come dalla sentenza di primo grado – con la cui motivazione si integra quella del giudizio di appello – fosse emerso che il ricorrente era già uscito al momento dell’apertura di ciascuna delle sedute indicate.

11. Pur se espressa in termini sintetici, deve ritenersi immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha negato il riconoscimento della scriminante della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. con riferimento alla pena edittale per il falso per induzione e – evidentemente con riferimento, invece, alla truffa – alle “caratteristiche di abitualità” proprie delle condotte contestate, “poste in essere da tutti gli imputati in maniera reiterata per tutto l’arco temporale oggetto di indagine”: la Corte territoriale senza incorrere in vizi logici o giuridici ha, pertanto, evidentemente ritenuto la costante reiterazione degli episodi, benché unificati dalla continuazione, sintomatica di gravità, in coerenza alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché, però, non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, Rv. 277928).

Altri motivi di ricorso hanno ad oggetto, invece, il diniego di circostanze invocate o, comunque, il trattamento sanzionatorio.

12. Tra questi, priva di fondamento è la censura rivolta nell’interesse di Santi Daniele Zuccarello, al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., non potendosi condividere l’assunto difensivo secondo cui, aderendo alla tesi della Corte territoriale, si dovrebbe riconoscere tale aggravante ogni volta che si verifica un concorso formale di reati: non è questo, infatti, il caso in esame, laddove la Corte di appello ha correttamente rilevato che la condotta ascritta ai ricorrenti, consistente nell’aver creato la mera apparenza di partecipazione alle sedute, era chiaramente finalizzata alla percezione indebita del gettone di presenza, con il quale si consumava la truffa e, pertanto, la falsa attestazione indotta nel pubblico con la sottoscrizione del foglio di presenze non era fine a se stessa, bensì finalizzata all’indebita erogazione del gettone.

Il rilievo difensivo secondo cui nel caso di specie “con un’unica condotta si violano due beni giuridici tutelati da due distinte norme” non è di alcun ostacolo, t. infatti, al riconoscimento dell’aggravante in parola, come . costantemente riconosciuto da questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di rilevare che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell’un reato alla realizzazione dell’altro (Sez. 5 , n. 34504 del 12/10/2020, Rv. 280122; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Rv. 278844).

13. Analogamente, non è suscettibile di censura in questa sede anche il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., da ritenersi privo di illogicità evidenti, atteso che, per consolidata giurisprudenza, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241 che, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente considerato la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto reato (Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Rv. 262975), ma senza incorrere in illogicità alcuna ha anche riconosciuto che il danno patrimoniale patito dall’ente per ogni reato in continuazione non poteva nemmeno essere circoscritto al solo gettone di presenza indebitamente erogato, dovendosi considerare tra gli ulteriori effetti pregiudizievoli delle truffe quantomeno anche le disfunzioni conseguenti alle sedute rinviate per mancanza di numero legale che, invece, non sarebbero stare rinviate con la presenza di tutti i firmatari.

14. Sono inammissibili anche i motivi con i quali una pluralità di ricorrenti hanno contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la concessione di queste deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello non solo ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a giustificare il beneficio, ma ha anche sottolineato la particolare intensità del dolo, ritenuta connotare i fatti di particolare gravità anche per la reiterazione delle condotte contestate, poste in essere approfittando di una prassi che consentiva di superare “i blandi controlli dell’apparato burocratico dell’ente”: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come tale insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

15. Non diversamente, quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti – o per la continuazione – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).

Nel caso di specie la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, determinando la pena base in anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione, misura vicina al minimo edittale di anni uno, perfino per gli imputati chiamati a rispondere di venti e più episodi, e nella misura di anni uno e giorni venti, ancor più vicina al minimo, per gli altri imputati, con aumenti per la continuazione davvero esigui, fino a soli dieci giorni di reclusione per ciascun episodio in continuazione: ne discende che sono inammissibili le censure difensive sul punto, genericamente volte ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non può ritenersi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

16. E’ infondata anche la censura con la quale i ricorrenti Giovanna Crifò, Carmela David, Benedetto Vaccarino e Paolo David hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche con riferimento alla richiesta, avanzata con l’atto di appello, di concessione del beneficio della non menzione, in quanto è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena – come nel caso di specie – e di riconoscimento delle attenuanti generiche, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020 Rv. 278572): nel caso di specie, anche al di là della menzionata esigenza che la collettività conosca le condotte degli eletti, di cui si dolgono i ricorrenti, comunque la sentenza ha ripetutamente evidenziato, anche nella descrizione dei fatti e nel diniego delle attenuanti generiche, un giudizio di “intrinseca gravità”, oltre che di rilevanza pubblica, dei fatti, di per sé sufficiente al diniego del beneficio.

17. Infondato, infine, è anche l’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei predetti Crifò, Carmela e Paolo David e Vaccarino, atteso che la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile trova fondamento non già nel riconoscimento di un danno in re ipsa, bensì nell’individuazione di tale danno, come già dinanzi ricordato, nell’ammontare dei gettoni di presenza indebitamente erogati ai singoli ricorrenti, nelle spese conseguenti alle disfunzioni arrecate dalle condotte contestate e nel danno all’immagine da queste cagionate all’ente.

Con riferimento alla quantificazione della provvisionale, infine, deve ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711).

18. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Messina, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Messina, che liquida in complessivi Euro 7.776,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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MESSINA, 12 novembre 20215 – L’indagine che ha portato alla notifica di 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti consiglieri comunali in carica a Palazzo Zanca, fu avviata dalla Procura della Repubblica di Messina nel 2014.

Nelle indagini gli uomini della Digos, per accertare le condotte illecite si sono avvalsi di intercettazioni video e ambientali, ne sono scaturite le condotte illecite di un gruppo di consiglieri comunali in occasione delle sedute di commissione permanenti, presenza in commissione che dava diritto ad un gettone di presenza.

L’ordinanza, che prevede l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stata notificata ai consiglieri: Carlo Abbate, Pietro Adamo, Pio Amodeo, Angelo Burrascano, Giovanna Crifò, Nicola Crisafi, Carmela David, Fabrizio Sottile, Paolo David, Benedetto Vaccarino e Daniele Santi Zuccarello.

Nella stessa operazione risultano indagati anche: Carlo Cantali, Andrea Consolo, Libero Gioveni, Nino Interdonato, Rita La Paglia, Nina Lo Presti, Maria Perrone, Nora Scuderi, Donatella Sindoni, Santi Sorrenti e Giuseppe Trischitta.

Fonte: lagazzettamessinese.it/