Per rubare un furgone Nissan, usa un cacciavite forzando la portiera. Nessuna aggravante (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 7 aprile 2021, n. 13070).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Rel. Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Romano, nato a (OMISSIS) il 24/04/19xx;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 22/02/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di condizione di procedibilità in relazione al delitto di cui all’art. 624 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione;

i difensori di fiducia dell’imputato, avv.to Fausto (OMISSIS) e avv.to Elena (OMISSIS), a mezzo memoria, si sono riportati al ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in data 19/03/2015 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica – con cui Romano (OMISSIS) era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: a) agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Lucca il 03/06/2013; b) all’art. 55 comma 9, d. Igs. 231/2007, in Pescia Ponte all’Abate il 03/06/2013, con la recidiva specifica e reiterata – esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7, cod. pen., riduceva la pena nei confronti dell’imputato.

2. In data 08/07/2019 Romano (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Fausto (OMISSIS), deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge, in riferimento all’art. 625 n. 2 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, in quanto, nel caso di specie, non risulta essersi verificata alcuna immutazione della destinazione d’uso del bene su cui era stata esercitata energia fisica, sicché nessuna conseguenza si era prodotta, tale da necessitare un ripristino dell’originaria funzione del bene; ne conseguirebbe, pertanto, l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza della querela in relazione alla fattispecie di furto semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto alla questione concernente la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.

La sentenza impugnata, infatti, ha ricordato come la persona offesa, Fabio (OMISSIS), aveva notato che la portiera dell’autocarro Nissan, nella sua disponibilità, era stata forzata con un cacciavite; sulla base di detta circostanza, quindi, è stato affermato che, per la sussistenza della contestata aggravante, sia sufficiente l’impiego di forza fisica o di uno strumento per forzare la serratura, aperta senza fare uso della chiave, non essendo, invece, necessario che la portiera o la serratura fossero divenute inservibili.

La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha chiarito che in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, sentenza n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17/12/2013, dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 258725; Sez. 5, sentenza n. 22568 del 08/03/2012, Maggio, Rv. 252966; Sez. 5, sentenza n. 24029 del 14/05/2010, Vigo, Rv. 247302; Sez. 4, sentenza n. 41952 del 06/11/2006, Di Cola ed altro, Rv. 235541).

Appare, quindi, del tutto evidente come, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. della violenza sulle cose, non sia sufficiente la sola estrinsecazione di una energia fisica, rendendosi necessaria anche la produzione di un effetto, ancorché minimo, di tale energia.

Il concetto di violenza, nell’accezione posta a fondamento della suddetta circostanza aggravante, risulta composito, in quanto postula non solo la mera condotta consistente in una manifestazione di energia fisica, ma richiede anche la produzione di un effetto che può consistere in una gamma diversificata di alterazioni, da quelle minime, come un semplice danneggiamento, a quelle più gravi o irreversibili, come la rottura e la trasformazione del bene.

Non a caso, la più recente giurisprudenza ha ritenuto che la semplice manipolazione o forzatura, che non determini una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione, non implicando alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione che renda necessaria un’attività di ripristino, non integra la circostanza aggravante in esame (Sez. 5, sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 09/04/2020, Romeo Giovanvito, Rv. 279042; Sez. 4, sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Vales Lukas, Rv. 274771).

Tanto premesso, non vi è dubbio come, nel caso di specie – alla luce della motivazione di entrambe le sentenze di merito – non emerga affatto che la forzatura della serratura avesse cagionato una qualsiasi alterazione del bene su cui era stata esercitata la forza fisica, ovvero si fosse risulta ad una manomissione senza alcuna conseguenza sulla funzionalità del bene.

D’altro canto, tale verifica richiede un accertamento di merito delle risultanze processuali che, all’evidenza, non rientra nei compiti di questa Corte regolatrice, sicché si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che, alla luce dell’enunciato principio di diritto, procederà alla verifica della sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 17/02/2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.