REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano – Presidente
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32122-2019 proposto da:
(OMISSIS) LAMIN elettivamente domiciliato in Voghera, via (OMISSIS), n. 10, presso l’avv. MARIA ELENA (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO CHE
1.- (OMISSIS) Lamin è cittadino del Gambia: giovanissimo è fuggito dal suo paese dopo essere rimasto orfano dei genitori ed affidato alle cure di uno zio che, nonostante l’ età del ricorrente, lo sfruttava in lavori campestri e lo sottoponeva a vessazioni e violenze. In Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.
2.- Impugna un decreto del Tribunale di Milano, che, pur ritenendo credibile la vicenda narrata, l’ha però considerata irrilevante, in quanto di natura privata, non significativa di una persecuzione statale o proveniente da soggetti aventi un qualche ruolo pubblico; ha escluso che in Gambia vi sia un conflitto armato generalizzato; ha escluso la protezione umanitaria osservando come il ricorrente sia ancora giovane e dunque capace di reinserirsi nel suo paese, dove peraltro non avrebbe più, a causa del tempo trascorso e della sua stessa età (ormai maggiorenne), alcuna necessità di dipendere da quello zio violento.
3.- Il ricorso è basato su tre motivi.
Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO CHE
4.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli. 3 e 14 l. 251 del 2007, oltre che difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale, nel ritenere esclusa una qualche forma di persecuzione rilevante, utile a consentire protezione internazionale, non ha adeguatamente considerato la situazione del Gambia, e, soprattutto, l’inesistenza di forme di tutela giudiziaria e poliziesca.
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale si fa carico della situazione del paese di origine che diffusamente esamina; in più va evidenziato che, ai fini della protezione sussidiaria (lettere a) e b) 1. 251 del 2007, ha rilevanza il tipo di persecuzione lamentata, che in questo caso è effettivamente confinata nell’ambiente privato e familiare, sulla quale non ha alcuna rilevanza il contesto sociale e politico del paese di origine.
5.- Il secondo motivo, denuncia pur sempre violazione dell’articolo 14 della 1. 251 del 2007, e segnatamente ripropone la (pretesa) scarsa attenzione – diviene infatti denunciata motivazione apparente e difetto di istruttoria – alla situazione del Gambia anche con riferimento alla esistenza di un conflitto armato generalizzato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale (pp. 7-9) dedica attenzione alla situazione del paese e lo fa ricorrendo a fonti attendibili ed aggiornate, di cui indica luogo e data.
Per contro, il ricorrente non oppone a quelle fonti una diversa e più attendibile ricostruzione fondata, ossia, su fonti alternative e di maggiore efficacia.
6.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 l. 286 del 1998, e contesta alla decisione impugnata di avere in modo illogico, ed in violazione dei criteri legali di – giudizio, escluso ai fini della protezione umanitaria, vulnerabilità con argomenti irrilevanti: l’età giovane e la capacità di reintegrazione; il distacco, sia temporale che sociale, dalla minaccia dello zio.
Il motivo è infondato.
La corte ha effettuato la comparazione imposta dalla giurisprudenza di questa sorte come regola di giudizio ed ha escluso con giudizio di fatto, qui non censurabile, che il ricorrente sia vulnerabile: lo ha fatto tenendo in conto il livello di integrazione raggiunto ed altresì la capacità e possibilità di mantenere questo livello di vita in patria, dove ovviamente oltre alla situazione generale del paese, che peraltro qui non è contestata nella valutazione fatta dalla corte, è considerata adeguatamente la vicenda privata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Roma 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021.