Perseguitato in patria dallo zio: niente protezione per lo straniero. E’ giovane e può allontanarsi dal parente violento (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 30 agosto 2021, n. 23580).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32122-2019 proposto da:

(OMISSIS) LAMIN elettivamente domiciliato in Voghera, via (OMISSIS), n. 10, presso l’avv. MARIA ELENA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO CHE

1.- (OMISSIS) Lamin è cittadino del Gambia: giovanissimo è fuggito dal suo paese dopo essere rimasto orfano dei genitori ed affidato alle cure di uno zio che, nonostante l’ età del ricorrente, lo sfruttava in lavori campestri e lo sottoponeva a vessazioni e violenze. In Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Milano, che, pur ritenendo credibile la vicenda narrata, l’ha però considerata irrilevante, in quanto di natura privata, non significativa di una persecuzione statale o proveniente da soggetti aventi un qualche ruolo pubblico; ha escluso che in Gambia vi sia un conflitto armato generalizzato; ha escluso la protezione umanitaria osservando come il ricorrente sia ancora giovane e dunque capace di reinserirsi nel suo paese, dove peraltro non avrebbe più, a causa del tempo trascorso e della sua stessa età (ormai maggiorenne), alcuna necessità di dipendere da quello zio violento.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi.

Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO CHE

4.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli. 3 e 14 l. 251 del 2007, oltre che difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale, nel ritenere esclusa una qualche forma di persecuzione rilevante, utile a consentire protezione internazionale, non ha adeguatamente considerato la situazione del Gambia, e, soprattutto, l’inesistenza di forme di tutela giudiziaria e poliziesca.

Il motivo è infondato.

Invero, il Tribunale si fa carico della situazione del paese di origine che diffusamente esamina; in più va evidenziato che, ai fini della protezione sussidiaria (lettere a) e b) 1. 251 del 2007, ha rilevanza il tipo di persecuzione lamentata, che in questo caso è effettivamente confinata nell’ambiente privato e familiare, sulla quale non ha alcuna rilevanza il contesto sociale e politico del paese di origine.

5.- Il secondo motivo, denuncia pur sempre violazione dell’articolo 14 della 1. 251 del 2007, e segnatamente ripropone la (pretesa) scarsa attenzione – diviene infatti denunciata motivazione apparente e difetto di istruttoria – alla situazione del Gambia anche con riferimento alla esistenza di un conflitto armato generalizzato.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale (pp. 7-9) dedica attenzione alla situazione del paese e lo fa ricorrendo a fonti attendibili ed aggiornate, di cui indica luogo e data.

Per contro, il ricorrente non oppone a quelle fonti una diversa e più attendibile ricostruzione fondata, ossia, su fonti alternative e di maggiore efficacia.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 l. 286 del 1998, e contesta alla decisione impugnata di avere in modo illogico, ed in violazione dei criteri legali di – giudizio, escluso ai fini della protezione umanitaria, vulnerabilità con argomenti irrilevanti: l’età giovane e la capacità di reintegrazione; il distacco, sia temporale che sociale, dalla minaccia dello zio.

Il motivo è infondato.

La corte ha effettuato la comparazione imposta dalla giurisprudenza di questa sorte come regola di giudizio ed ha escluso con giudizio di fatto, qui non censurabile, che il ricorrente sia vulnerabile: lo ha fatto tenendo in conto il livello di integrazione raggiunto ed altresì la capacità e possibilità di mantenere questo livello di vita in patria, dove ovviamente oltre alla situazione generale del paese, che peraltro qui non è contestata nella valutazione fatta dalla corte, è considerata adeguatamente la vicenda privata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Roma 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.