Prende per la prima volta lo scooter, esce dal garage condominiale e cade: è colpa sua, nessun risarcimento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 26 maggio 2021, n. 14469).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32789-2019 proposto da:

(OMISSIS) Umberto, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO STEFANO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO RESIDENZA (OMISSIS), HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1248/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Antonella PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Umberto (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio Residenza (OMISSIS) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli allorquando, messosi alla guida del suo ciclomotore, mentre stava uscendo dal proprio garage del Condominio, cadde rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla polvere, terra e sporcizia depositatasi nel tempo e non pulita.

Si costituì in giudizio il Condominio Residenza (OMISSIS) contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva e garanzia la propria compagnia assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.p.A.

Quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa ed espletata la CTU medico-legale il Tribunale, con sentenza n. 90 del 27 ottobre 2015 rigettò la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi ove questa era avvenuta.

Condannò l’attore alla rifusione delle spese sia in favore del Condominio Residenza (OMISSIS) che dell’Helvetia Assicurazioni, oltre alle spese di C.T.U.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello (OMISSIS) Umberto lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e producendo una consulenza tecnica di parte, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, relativa alla inidoneità della pavimentazione del garage a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo.

Si sono costituite in giudizio la Residenza (OMISSIS) e la Helvetia Assicurazioni eccependo in via preliminare la tardività della perizia e nel merito l’infondatezza della domanda.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1248/2019 del 19 settembre 2019 ha rigettato l’appello dichiarando tardiva ed inammissibile, ai sensi dell’art. 345 co. 3 c.p.c., la produzione della perizia di parte.

Nel merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non provato il nesso causale tra danno ed evento.

3. Avverso tale decisione (OMISSIS) Umberto propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 345 co. 3 c.p.c.

Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la perizia di parte un documento nuovo, non ammissibile, per la prima volta, in appello, poiché la consulenza tecnica di parte sarebbe un mero atto difensivo a contenuto tecnico, come tale non sottoposto alle preclusioni di cui all’art. 345 co. 3 c.p.c.

Inoltre il ricorrente ritiene che la Corte d’appello sulla base della perizia avrebbe potuto mutare la sua valutazione sull’esistenza del nesso di causalità requisito necessario per ammettere il diritto dell’esponente al risarcimento dei danni patiti nel sinistro.

Il ricorso è inammissibile anche se occorre correggere la motivazione della Corte d’appello dove ha ritenuto tardiva la produzione della consulenza tecnica di parte dell’Ing. (OMISSIS) sul presupposto che fosse un documento prodotto tardivamente.

Come più volte affermato da questa Corte la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. civ. sez. VI n. 2347 del 31 gennaio 2017; cass. S.U. n. 13902 del 3 giugno 2013).

La natura tecnica del documento, infatti, non vale ad alterarne la natura che resta quella di atto difensivo.

Ciò detto il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza.

La Corte territoriale ha ritenuto sulla base dell’interrogatorio formale reso dallo stesso ricorrente che la caduta fosse da addebitarsi anche a causa dell’imperizia nell’utilizzo dello scooter (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: “preciso che mai uso lo scooter, era la prima volta”).

Sulla base delle stesse dichiarazioni dei testimoni la Corte ha ritenuto anche che (OMISSIS) fosse a conoscenza dello stato dei luoghi sia della particolare pavimentazione che della possibile presenza di detriti.

Tali rationes decidendi non sono state impugnate dal ricorrente e risulterebbe, comunque, irrilevante la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi dove si è verificata la caduta. Stato dei luoghi peraltro già esaminato dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile in data 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.