Processo minorile: l’avvocato di fiducia rinuncia al mandato? Subentra quello d’ufficio, anche se non iscritto all’albo del Tribunale dei minorenni (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 5 aprile 2019, n. 15050).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS):

(OMISSIS) E (OMISSIS) – QUALI ESERCENTI PATRIA POTESTA’;

avverso la sentenza del 11/04/2018 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, sezione Minorenni, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato (OMISSIS) per furto consumato in abitazione, furto tentato in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 2, e articolo 29 disp. att. c.p.p., per la ragione che (OMISSIS), dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, fu difeso da un avvocato d’ufficio non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni.

Con altro motivo si duole della mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, negati, deduce, con motivazione manifestamente illogica e senza considerare che (OMISSIS) non e’ ricaduto – dopo i fatti per cui e’ processo – nell’illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

2.1. A parte la contraddittorietà della deduzione (a pag. 2), il ricorrente afferma, prima, che l’avv. (OMISSIS) fu “nominato d’ufficio dalla cancelleria della Corte d’appello”; poi, che “la nomina dell’avv. (OMISSIS) veniva richiesta al call center quale nomina per procedimento ordinario”), resta il fatto che non e’ causa di nullita’ la designazione, quale difensore d’ufficio, di legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, in quanto l’articolo 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, non commina alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso.

Tanto e’ stato ripetutamente affermato per l’ipotesi che venga nominato, quale difensore d’ufficio, un legale non iscritto (addirittura) nell’elenco dei difensori d’ufficio (ex multis, n. 56347 del 4/7/2017); lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l’imputato) da giudicare, per il principio di tassatività delle nullità e perche’ queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare l’irregolarità della sua nomina).

Ne’ può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti al giudice.

3. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e’ infondato. Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena sono stati negati – oltre che per il numero e la gravita’ dei reati commessi – in considerazione della condotta successiva ai fatti per cui e’ processo, non avendo (OMISSIS) mostrato alcuna consapevolezza circa la gravita’ delle proprie condotte, ne’ volonta’ di cambiamento, ed essendosi arbitrariamente allontanato dalla struttura in cui era stato collocato, a titolo di cautela.

Tanto ha convinto i giudici a formulare una prognosi sfavorevole circa i futuri comportamenti dell’imputato, che lo rende immeritevole dei benefici di legge.

Tale motivazione non presta il fianco a censura, atteso che non puo’ essere la condotta tenuta dall’imputato nel breve lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati in questa sede (commessi ad aprile 2017) e la sentenza d’appello (pronunciata ad aprile 2018) a smentire la prognosi, sfavorevole, che e’ base della decisione.

4. Consegue a tanto il rigetto del ricorso.

Non viene pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della minore eta’ dell’imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.