Processo Vannini, in appello pena ridotta a Ciontoli da 14 a 5 anni. La mamma di Marco: “Vergogna” … (Video)

Sentenza ridotta in appello per Antonio Ciontoli, a processo con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco Vannini, il ragazzo morto nel 2015 dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola, mentre si trovava nella villetta della famiglia della fidanzata, Martina Ciontoli.

In primo grado Ciontoli era stato condannato a 14 anni. La sentenza è stata pronunciata il 29 gennaio scorso in Corte d’Assise a Roma. Confermati i tre anni di pena, con l’accusa di omicidio colposo, comminati in primo grado alla fidanzata della vittima, Martina Ciontoli, al fratello Federico e alla mamma Maria.

Confermata l’assoluzione di Viola Giorgini, la fidanzata di Federico, che rispondeva di omissione di soccorso.

L’accusa nel processo d’appello aveva chiesto la condanna a 14 anni per tutti i membri della famiglia Ciontoli.

La Corte, dopo l’ultima udienza di questa mattina, poco prima delle 16 si è riunita in Camera di Consiglio.

La sentenza è arrivata rapidamente, in poco più di mezz’ora.

Sono da poco passate le 16.30 quando i giudici tornano in aula per leggere la sentenza d’appello nel processo per la morte di Marco Vannini. Antonio Ciontoli dai 14 anni del primo grado riceve uno sconto a 5 e in aula scoppia la rivolta. Mamma Marina va fin sotto il banco della Corte, interrompe la lettura e grida. “Mi hanno ucciso un figlio. Aveva solo 20 anni. Si poteva salvare“.

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Antonio Ciontoli non è in aula. Escono fuori scortati dai carabinieri e da un cordone umano di familiari e amici mamma Marina, papà Valerio, lo zio Roberto. Fuori dal tribunale sfilano le magliette ‘Non in mio nome’ e Marina sfoga il suo dolore: “Domani consegnerò la mia scheda elettorale, non mi sento più di essere italiana.

Sono disgustata e a questo punto mi domando chi protegge queste persone?“.

Papà Valerio le sta sempre accanto, la sorregge e vorrebbe proteggerla da microfoni e telecamere. Marina lo dice mentre si tiene i capelli e cerca di spiegare tutto con lucidità: “Oggi sono nervosa. 44 mesi di attesa. Oggi piango, piango. Ma non mi fermerò “.

“Sbarazziamoci delle tesi subordinate”. E’ stato l’incipit con cui Franco Coppi, avvocato della famiglia Vannini, ha preso la parola questa mattina durante l’ultima l’udienza del processo di appello in Corte d’Assise. “Condotta dei familiari, colpo di pistola a 20 centimetri con una calibro 9 e le telefonate al 118 che sottraggono Marco Vannini ai soccorsi” sono i punti cardine del suo intervento.

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Non è mancato un ritratto della fidanzata di Marco, Martina. “Cinica, preoccupata per il suo prossimo esame, per il papà o per la villetta chissà… così addolorata che non si precipita al Pit” dove Marco sta morendo.

I genitori di Marco, i familiari e tutte le persone vicine alla famiglia Vannini hanno invece abbandonato l’aula in segno di protesta durante la requisitoria di Domenico Ciruzzi, il legale che difende l’imputato Federico Ciontoli.

Fonte

Il Giudice, durante la lettura della sentenza, veniva interrotto dal pubblico con urla e frasi di disapprovazione quindi, lo stesso magistrato, rivolgendosi a chi lo stava contestando, con voce crescente, che la sua interruzione è considerata una violazione al codice penale, nella fattispecie gli artt. 340 e 343, aggiungendo “se volete farvi una passeggiata a Perugia ditelo” … (Perugia ha competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato – D.Lgs. 28.07.1989, n. 271; Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [disposizioni attuative codice procedura penale]).

Giurisprudenza annotata

art. 343 c.p.: Oltraggio a magistrato in udienza

Risponde del reato di oltraggio l’avvocato che pronunci durante l’udienza, in presenza di più persone, l’espressione “Arrivederci! Questa è pazza”, dopo avere sbattuto con forza il pugno sulla scrivania dello stesso magistrato, allontanandosi subito dopo dall’aula.

Cassazione penale sez. VI  18 settembre 2014 n. 40596  

Agli effetti dell’art 343 c.p., deve ritenersi magistrato in udienza il giudice minorile che procede all’audizione di una persona, assistita dal difensore di fiducia, nell’istruttoria della procedura per la decadenza della potestà genitoriale. Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 25/05/2010

Cassazione penale sez. VI  21 giugno 2012 n. 26178  

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, ravvisando nella condotta dell’imputato la mera espressione di uno sfogo difensivo, pur aspro, volto a disapprovare l’operato del p.m. nella gestione dei pentiti). Annulla senza rinvio, App. Lecce, 23/04/2009

Cassazione penale sez. VI  26 aprile 2011 n. 20085

Le espressioni di critica a un provvedimento del magistrato, laddove siano immediatamente percepibili come un giudizio che investe la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato, e non la persona del magistrato in quanto tale, non possono integrare il reato di oltraggio (nella specie, a magistrato in udienza ex art. 343 c.p.): ciò in quanto il rispetto, di cui tutti i pubblici funzionari devono essere circondati, non equivale a insindacabilità. (Nella specie, è stato escluso il reato nella condotta di un imputato che, nel corso di un’udienza davanti alla Corte di assise ove rispondeva di gravi reati, aveva reso a verbale dichiarazioni spontanee affermando che il processo era “un complotto tra falsi pentiti, compresi i pubblici ministeri”, tanto che, all’esito del giudizio di merito, era stato condannato per i reati di calunnia e, appunto, di oltraggio a magistrato in udienza).

Cassazione penale sez. VI  26 aprile 2011 n. 20085  

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti del vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell’udienza.

Cassazione penale sez. I  02 marzo 2011 n. 14591  

Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell’imputato che rivolga frasi offensive all’indirizzo del P.M., definendolo “ignorante” nella materie specialistiche oggetto dell’istruttoria dibattimentale. Rigetta, App. Salerno, 9 Gennaio 2007

Cassazione penale sez. VI  06 febbraio 2009 n. 14201  

Deve essere riconosciuto colpevole del reato di oltraggio a un magistrato in udienza, l’imputato che con grida concitate e mediante l’uso di espressioni altamente offensive inveisca all’interno di un’aula di giustizia contro i magistrati del collegio giudicante durante la lettura del dispositivo di una sentenza, tanto da costringere il Presidente ad interrompere la lettura stessa e a sospendere l’udienza intimando alla scorta di allontanare dall’aula l’imputato. Un tale atteggiamento, infatti, è pienamente idoneo ad arrecare offesa all’onore e al prestigio dei predetti magistrati, esorbitando, per il contenuto stesso, nonché per le particolari modalità di espressione, consistite in urla e grida scomposte dalla gabbia all’indirizzo del collegio che hanno coinvolto ed aizzato anche il pubblico dei familiari presenti in aula, dalla sfera lecita della critica e del dissenso dalla decisione adottata.

Tribunale Roma sez. II  14 marzo 2007 n. 38671

Si configura il reato di oltraggio ai magistrati in udienza per l’imputato che batte le mani ai giudici dopo la lettura della sentenza.

Cassazione penale sez. VII  09 novembre 2006 n. 3844  

Nel reato di oltraggio a magistrato in udienza deve ritenersi persona offesa anche il magistrato (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del g.i.p. non preceduto dalla notificazione dell’avviso della richiesta ex art. 408 c.p.p.).

Cassazione penale sez. VI  22 marzo 2006 n. 14597  

Integra delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell’udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: “la “reformatio in peius” non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti”).

Cassazione penale sez. VI  29 settembre 2005 n. 2253

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell’atto del magistrato (o, in genere, al contesto processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un’udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: “per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perché la S.V. ha dovuto fare delle correzioni” e “il giudice dell’esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive”, riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui).

Cassazione penale sez. VI  23 marzo 2004 n. 21112  

Ai sensi dell’art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi “in udienza” tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l’intervento delle parti. Deve ritenersi “udienza” qualsiasi seduta nella quale si svolge l’attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l’oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l’inizio di un altro.

Cassazione penale sez. VI  03 febbraio 2003 n. 17314  

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Il comportamento tenuto dal Magistrato, non è sfuggito al Ministro di Grazia e Giustizia, Bonafede, che ha replicato postando un video sulla sua pagina facebook 

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