Rapporto gay in patria, di nuovo eterosessuale in Italia: protezione possibile per lo straniero (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 27 ottobre 2021, n. 30359).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15281/2019 proposto da:

(OMISSIS) Felix, elettivamente domiciliato in Roma Via (OMISSIS) 24 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) Claudio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) Danilo

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Procuratore Generale Presso La Corte D’appello Di Firenze;

– intimati –

nonché contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2479/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dalla Dott.ssa ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2597/2018, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano (OMISSIS) Felix, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 8/06/2017, ha confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umana emesso dalla competente Commissione Territoriale.

2. Il richiedente ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, di quella umanitaria.

A sostegno della domanda ha dichiarato di aver avuto un rapporto omosessuale con un signore americano, ospite dell’albergo in cui egli lavorava ed, a seguito di tale episodio, di essere stato ricercato dalla Polizia.

Ha dichiarato, inoltre, di essere attualmente attratto dalle donne e di volersi formare una famiglia in Italia.

3. La Corte d’appello, in via preliminare, ha osservato che non esiste riscontro esterno delle dichiarazioni rese dal richiedente, nella parte in cui afferma di essere stato inseguito dalla polizia e di essere stato investito da un’autovettura durante la fuga.

Egli pertanto non può ritenersi vittima di una persecuzione individualizzata dato che attualmente ha recuperato la sua eterosessualità. Infine non ha allegato di essere stato sottoposto a tortura o condanna a morte, ma solo di essere stato ricercato dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro.

3.1. Alla luce di tali elementi, la Corte ha escluso sia che sussistano i requisiti per il riconoscimento del rifugio politico che per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, d.lgs. n. 251/2007, lett. a) e b).

4. Tantomeno risulta essere stata integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) del citato art. 14, considerato che la zona di provenienza del ricorrente non è interessata da una situazione di violenza indiscriminata, essendo quest’ultima confinata nella zona nord-est del Paese.

5. Da ultimo è stato negato il riconoscimento della protezione umanitaria poiché l’appellante non ha allegato alcuna condizione di apprezzabile disagio tale da ritenere sussistente una delle condizioni legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno speciale ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 113/2018.

6. Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione il cittadino straniero.

L’Amministrazione intimata si costituisce depositando controricorso.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 251/2007 per non avere il giudice di appello tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente sia ricercato dalla polizia, risultando irrilevante che egli possegga effettivamente l’orientamento sessuale che provoca gli atti di persecuzione.

Deduce il ricorrente che in Nigeria il compimento di atti omosessuali è penalmente sanzionato a prescindere dal reale orientamento sessuale della persona.

8. Nel secondo motivo di ricorso di deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., posto che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di C.T.U. avanzata dal ricorrente al fine di valutare la personale credibilità in merito all’orientamento omosessuale.

9. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 9 della L. n. 132/2018, degli artt. 5, co. 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 10, co. 3, Cost. avendo il giudice d’appello applicato retroattivamente la disciplina di cui al d.l. n. 113/2018, entrato in vigore il 5/10/2018.

Contesta il ricorrente che i nuovi criteri previsti dall’art. 32 del d.l. da ultimo citato non potevano trovare applicazione nel caso di specie, considerata l’irragionevole discriminazione che si introdurrebbe tra le cause che, seppur presentate prima del 5/10/2018, siano definite dopo tale data in ragione della scarsa efficienza dell’organizzazione giudiziaria.

10. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti in motivazione.

10.1. Il ricorrente ha dedotto di essere ricercato dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro e di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguito penalmente poiché in Nigeria l’omosessualità costituisce un reato.

La credibilità di tale affermazione non è stata negata, dal momento che la Corte d’Appello ha centrato il rigetto delle protezioni maggiori sul “recupero” dell’eterosessualità, circostanza del tutto ininfluente ove, incontestata la persecuzione penale dell’omosessualità, sia stato allegato che il richiedente è stato perseguito perché omosessuale nel paese di origine e ricercato dalla Polizia, soprattutto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. a) e b) che è stata richiesta dal ricorrente.

10.2. Deve, pertanto, ribadirsi che ciò che rileva non è la circostanza, di natura meramente soggettiva, che il cittadino straniero sia effettivamente omosessuale, bensì il fatto che egli sia oggettivamente percepito come tale dalla società o dalle pubbliche autorità.

Dunque, il rischio effettivo di subire un danno grave, che il giudice è tenuto ad accertare, deve essere eziologicamente collegato alla vicenda che ha portato il richiedente ad essere individuato e qualificato come omosessuale, senza che possa rilevare il successivo mutamento di orientamento sessuale.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è la sussistenza dell’accusa di omosessualità nei confronti del richiedente che rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili previste dall’ordinamento straniero, essendo irrilevante la fondatezza di tali accuse (Cass., n. 2875/2018).

10.3. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri motivi, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 27 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.