REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. BORRELLI Paola – Rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VANDI GIUSEPPE nato a SASSARI il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO Sez. Dist. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Paola BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe CORASANITI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 6 marzo 2019, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari — su impugnazione dell’imputato — ha confermato la condanna inflitta a Giuseppe Vandi per il reato di furto aggravato di carburante in concorso, così riqualificata, già in primo grado, l’originaria contestazione di ricettazione.
La Corte di appello, oltre alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. per essere il bene sottratto destinato a pubblico servizio siccome dotazione di mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti —, ha ravvisato altresì la circostanza aggravante del numero delle persone.
2. Ricorre avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che deduce erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 625, n. 7) cod. pen. in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che il carburante sottratto ai mezzi degli operatori ecologici fosse un bene pubblico.
A questa conclusione i giudici di appello erano giunti erroneamente mutuando la natura pubblica del bene sottratto dal carattere di incaricati di pubblico servizio di coloro che svolgono l’attività suddetta, così malamente interpretando il disposto degli artt. 357 e 358 cod. pen.
Quest’ultima norma, peraltro, esclude dal novero dei prestatori di pubblico servizio coloro che svolgono mansioni d’ordine o di carattere eminentemente materiale, quale è l’attività degli operatori ecologici concorrenti del ricorrente nella commissione del reato.
Conclude il ricorrente affermando che, ai fini della procedibilità di ufficio del reato, non vale il riferimento all’art. 625, n. 5), cod. pen. svolto dalla Corte di appello, dal momento che non vi era specifica contestazione né dell’aggravante né del concorso con i correi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui si dirà.
1. Ed invero non ha errato la Corte di appello quando ha escluso la fondatezza del motivo di appello che invocava l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., per essere stato sottratto un bene — il carburante — destinato a pubblico servizio in quanto dotazione dei veicoli con i quali la società concessionaria svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti.
Nella giurisprudenza di questa Corte che si è occupata della aggravante in parola, infatti, è stata accolta una nozione di bene destinato a pubblico servizio di natura eminentemente funzionale, attribuendo tale carattere al bene destinato al soddisfacimento di finalità utili per la collettività — come quella in discorso — a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto esercente, che può individuarsi sia direttamente nello Stato o in altro ente pubblico, sia in soggetti da questi ultimi incaricati (Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015, dep. 2016, Lazzeri, Rv. 266183; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435; Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 239981).
2. Quanto al tema dell’aggravante dell’aver commesso il fatto in tre o più persone, il ricorso è invece fondato dal momento che non può ritenersi contestata in fatto la circostanza che la Corte di appello ha ritenuto in sentenza.
Va ricordato, a questo proposito, che l’imputazione per cui l’imputato era stato tratto a giudizio riguardava la diversa condotta di ricettazione e che, in sede di riqualificazione in furto, il Tribunale non ha individuato, oltre quella di cui all’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., anche detta circostanza aggravante né essa appare evincibile dal capo di imputazione, in cui i due correi sono stati indicati solo come i soggetti da cui l’imputato aveva ricevuto il carburante.
Ciò posto, trattandosi di condanna per una fattispecie circostanziata in difetto di un’espressa contestazione sul punto, ne discende la nullità, in parte qua, della sentenza impugnata; come emerge dal sistema processuale e come di recente sancito da una pronunzia di questa sezione, infatti, la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti e altro, Rv. 273491).
Quanto alle conseguenze di detta nullità, è principio sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui essa è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che la nullità, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata o eccepita fino alla sentenza del grado successivo.
3. Nel caso di specie, la nullità si è concretizzata con la pronunzia della sentenza di appello ed il grado successivo deve individuarsi, appunto, nell’odierno giudizio di cassazione, sicché la sentenza va annullata senza rinvio quanto alla circostanza aggravante in parola, che va esclusa da questa Corte.
4. Ciò, tuttavia, stante il corretto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7) cod. pen., non ha alcuna implicazione in termini di procedibilità perché il furto resta procedibile di ufficio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 n. 5 c.p. che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/01/2010.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020.