e di cui all’art. 52 d. lgs. 165/2001 e quindi della possibilità sia di attribuire formalmente incarichi di sostituzione del dirigente in esercizio di mansioni superiori (art. 52, co. 2 d. lgs. n. 165/2001), sia che, qualora lo svolgimento delle funzioni di sostituto si verifichi (di fatto, o anche per invalidità dell’incarico), vi sia parimenti (art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001) corresponsione di differenze retributive, in una logica di necessaria coerenza anche con l’art. 36 Cost.; 7.3 la particolarità sta nel fatto che le indennità destinate a maturare rispetto a tali casi sono individuate in via autonoma dalla contrattazione collettiva, attraverso la salvaguardia della misura degli importi di cui all’art. 69, comma primo, CCNL 1994/1997; si tratta di operazione giuridicamente del tutto legittima, in quanto, come precisato da ultimo da Cass. 19684/2023 cit. , è alla contrattazione collettiva che «il legislatore, in tutte le versioni dell’art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell’assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita», sicché è stato il CCNL a fissare legittimamente quanto da riconoscere ai dirigenti scolastici “incaricati”, pur senza una loro parificazione piena con i dirigenti di ruolo, con sistema ritenuto legittimo da Corte Costituzionale 25 luglio 1997, n. 273, rispetto all’analogo regime di cui all’art. 54 della legge n. 312/1980, sul presupposto che il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. «richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato»; conclusioni simili sono state assunte da Corte Costituzionale 19 aprile 2021, n. 71 con riferimento al compenso stabilito per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti di direttore dei servizi generali e amministrativi, in base al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 e sovrapponibile è infine anche l’orientamento di questa S.C. secondo cui «l’applicazione dell’art.36 Cost. non debba … necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza» (Cass. 14 giugno 2007 n. 13877 e poi Cass., S.U., 11 dicembre 2007, n. 25837); 7.4 in definitiva –tornando alla vicenda giuridica dei dirigenti scolastici – il risalire della posizione del “sostituto” ad una forma di esercizio di mansioni superiori comporta che, per il riconoscimento dei relativi emolumenti, sia necessario che ricorra quella condizione di “prevalenza” che, ai sensi dell’art. 52, co. 3, d. lgs. n. 165/2001, caratterizza in generale l’istituto; la salvezza dell’art. 69 solo in relazione alla “misura” dell’indennità esclude altresì che abbiano più alcuna rilevanza i 15 giorni cui la norma collettiva riconnetteva il sorgere del diritto; nel ricorrere invece in concreto dei requisiti di prevalenza la sostituzione è da remunerare con l’indennità di funzioni superiori (art. 69, co. 1 CCNL 1994-1997 quale richiamato dall’art. 146 CCNL 2007), calcolata in misura “pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento” tra dirigente e docente; 8. il caso di specie coinvolge anche il tema della sostituzione per ferie, che comporta ulteriori specifiche considerazioni; l’art. 52, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, prevede che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell’assenza per ferie», afferma l’art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi; tale assetto si giustifica per molteplici ragioni; per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un‘organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente; per altro verso, l’assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di “prevalenza”; infine, le ferie – anche alla luce dell’evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max- Planck ; Corte di Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) – vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione; da ciò deriva che l’attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest’ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore; questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l’art. 36 della Costituzione, mentre non è questa la sede per verificare quando ed a che condizioni la sostituzione per ferie di un dipendente addetto a mansioni superiori possa debordare – per l’abnormità della durata – in fattispecie che impongano in ipotesi di assicurare la tutela retributiva di cui all’art. 52 cit.; 8.1 il coordinamento di quanto appena detto con il regime delle sostituzioni del dirigente scolastico precedentemente esposto comporta che, non integrando la sostituzione per ferie – qui avvenuta dal 16 luglio al 31 agosto del 2009 e dunque in un ambito sostanzialmente fisiologico di mere ferie estive – l’esercizio di mansioni superiori, non vi è luogo a discorrere di riconoscimento di un’indennità; 9. tutto ciò, nel caso di specie, comporta, per quanto appena detto, il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del ricorso principale, perché la Corte territoriale, con riferimento al 2011- 2013, ha attribuito l’indennità per funzioni “vicarie” di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL per il solo fatto della nomina di vicario del reggente; si è invece detto che la disciplina collettiva non comporta più quel riconoscimento e che spetta in tali casi solo il compenso, a carico dei fondi di istituto, proprio del collaboratore; ciò a meno che non risulti la sostituzione piena del dirigente, sia esso titolare o reggente, secondo i requisiti e nei limiti sopra delineati ai punti 7.2 e 7.4, ivi compresa la connotazione in termini di “prevalenza”, nel quale caso, per i corrispondenti periodi spetta l’indennità di “funzioni superiori”; 10. l’accoglimento del ricorso principale comporta quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che giudicherà adeguandosi a quanto sopra precisato; vanno altresì formulati i seguenti principi: – “in tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto di cui all’art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente che sia incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole, non applicandosi più in talecaso il disposto dell’art. 69, co. 2, del CCNL comparto scuola del 4.8.1995»; – «il docente validamente incaricato, nei casi di cui all’art. 52, co. 2, del d.lgs, n. 165 del 2001 di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, ai sensi del successivo comma 5, con le caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di cui al comma 3 del medesimo art. 52, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l’indennità di funzioni superiori, nell’importo di cui all’art. 69, co. 1, CCNL 1994-1997, salvaguardato in parte qua dall’art.146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, e,quindi, in misura pari al differenziale dei livelli iniziali inquadramento del dirigente e del docente; tuttavia, secondo quanto si desume dal disposto dell’art. 52, co. 2, lett. b del d.lgs. n. 165 del 2001, la sostituzione, da parte di un docente, del dirige
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Poi qualcuno ci deve dire come fa una persona, interessata a tale pronunzia, a capire cosa hanno deciso i Giudici della Cassazione se, chi preposto (con lauti guadagni), mette on-line un file (sotto allegato) con solo ¼ di testo della statuizione come quello ut supra (e non è la prima volta).
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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Per coloro interessati alla sentenza, possono scaricarla, in versione completa, dal link sottostante.