Si presenta in due Istituti di credito ed, con un cutter in mano, invita la cassiera a dargli i soldi. Problemi di liquidità, il rapinatore se ne va via a mani vuote. E’ sempre rapina aggravata (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 aprile 2021, n. 13785).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Rel. Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS) Giovanni, nato a (OMISSIS) (OMISSIS) il 16/07/19xx;

avverso la sentenza emessa il 12/09/2019 dalla Corte d’Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vittorio Pazienza;

lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/09/2019, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato (condannando (OMISSIS) Giovanni anche per il delitto di tentata rapina continuata ed aggravata) la sentenza emessa in data 10/05/2018, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale il (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia solo in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, avendo il G.u.p. ravvisato, per gli episodi di tentata rapina, la desistenza dal reato.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della desistenza.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto configurabile un tentativo compiuto, dal momento che il (OMISSIS) aveva autonomamente deciso di arrestare la propria condotta alla sola minaccia, libero da condizionamenti esterni, e che per l’applicazione del terzo comma è sufficiente la volontarietà dell’atto, senza alcuna necessità di accertare forme di resipiscenza.

2.2. Vizio di motivazione quanto alla misura del trattamento sanzionatorio e alla recidiva.

Si deduce la totale assenza di argomentazioni giustificative (anche quanto all’aumento per la continuazione), in presenza di un significativo discostamento dal minimo edittale e della possibilità di non applicare la contestata recidiva.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo sussistente il vizio motivazionale denunciato al riguardo e valutando invece come immune da censure la decisione della Corte territoriale quanto all’applicabilità della desistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo con riferimento alle statuizioni relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Accogliendo integralmente le argomentazioni svolte nell’appello del Procuratore Generale in sede, la Corte d’Appello di Bologna ha fatto buon governo del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo» (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677).

In particolare, seguendo tali condivisibili coordinate ermeneutiche, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della desistenza in entrambe le azioni delittuose poste in essere a distanza di poco tempo dal (OMISSIS) in due diversi istituti di credito: essendosi egli avvicinato, nelle due ravvicinate occasioni, ad una delle impiegate esibendo un cutter tenuto a pochi centimetri, ed intimando di consegnare il danaro dato che si trattava di una rapina (cfr. la quarta pagina della motivazione).

Risulta quindi pienamente condivisibile, alla luce di tale ricostruzione fattuale, quanto osservato dalla Corte d’Appello sia in ordine alla idoneità ed univocità degli atti posti in essere da (OMISSIS), sia in ordine alla irrilevanza – ai fini specifici che qui interessano – del fatto che egli abbia interrotto la propria azione a causa delle difficoltà emerse (la temporizzazione della cassa in un caso, la mancanza di contanti nell’altro: cfr. la quinta pagina della motivazione).

3. Sono invece fondate le residue censure formulate dalla difesa.

Va invero evidenziato, anzitutto, che l’applicazione della recidiva risulta totalmente immotivata (l’aggravante è menzionata solo nel passaggio relativo alla quantificazione della pena).

Altrettanto è a dirsi quanto alla giustificazione del trattamento sanzionatorio, sia quanto alla determinazione della pena base, sia quanto agli aumenti (non simbolici) determinati a titolo di continuazione.

La motivazione si risolve unicamente nello sviluppo del calcolo della pena irroganda, ed è priva di qualsiasi argomento giustificativo anche solo di mero richiamo degli elementi da valutare ex art. 133 cod. pen.

Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai predetti profili, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per nuovo giudizio in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 13 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.