Si spaccia per dipendente di una società di fornitura di energia elettrica: condannato per truffa e sostituzione di persona (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 4 novembre 2021, n. 39566).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CRISTIANO nato a Brindisi il 4 marzo 19xx;

avverso la sentenza emessa il 18 dicembre 2020 dalla Corte d’Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere, Dott.ssa Maria Daniela Borsellino;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

udito l’avv. Massimo (OMISSIS) che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 16 gennaio 2020 che ha dichiarato la responsabilità di (OMISSIS) Cristiano per 28 episodi di truffa e tre episodi di sostituzione di persona.

2. Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l’imputato deducendo:

2.1 violazione di legge in relazione agli articoli 81 e 494 codice penale e 546 codice di rito poiché la corte non ha risposto alla censura difensiva con cui si chiedeva che i reati di sostituzione di persona, contestati ai capi Z, D1 e L1 e ritenuti avvinti dalla continuazione ai 28 episodi di truffa, formassero oggetto di un’unica imputazione.

2.2 Violazione di legge in relazione agli articoli 494 codice penale e 546 cod. proc.pen. poiché si contesta all’imputato di essersi attribuito la qualifica di dipendente di una società di fornitura di servizi energetici e tale condotta non integra il contestato delitto di sostituzione di persona, poiché da tale qualifica non discendono per legge specifici effetti giuridici, come richiesto dalla norma incriminatrice.

2.3 violazione di legge e in particolare degli articoli 81, 133 codice penale in ordine al trattamento sanzionatorio poiché l’imputazione di sostituzione di persona avrebbe comunque dovuto comportare un’unica sanzione.

Inoltre il relatore non ha formulato alcuna argomentazione rispetto alla censura difensiva limitandosi ad affermare che risulta congruo un aumento di pena di un mese di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno dei delitti consumati, trascurando di considerare lo stato di sostanziale incensuratezza dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso in esame a fronte di una condotta sempre identica tenuta dall’imputato che in occasione dei 28 episodi di truffa, presentandosi come dipendente dell’Enel, induceva in errore le persone offese facendosi consegnare somme di denaro, sono state contestate solo tre imputazioni aventi ad oggetto plurime condotte di sostituzione di persona, già unificate per continuazione.

1.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché è evidente che la reiterazione di analoghe condotte in danno di diverse persone offese e in luoghi e tempi diversi dà luogo ad una pluralità di reati, che possono essere unificati tra loro per continuazione se rientranti nel medesimo disegno criminoso e in questo caso sono stati unificati già nella contestazione.

L’inammissibilità della censura dedotta con l’appello non comportava l’onere per la corte di fornire un’esplicita risposta al riguardo.

Ne consegue che essendo state contestate tante condotte di sostituzione di persona quanti sono i reati di truffa perpetrati ricorrendo a tale artifizio, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto tener conto che ogni singola imputazione di sostituzione di persona ricomprendeva una pluralità di reati in numero complessivamente corrispondente alle singole truffe con cui concorrono.

La costatazione che per ogni singola imputazione di sostituzione di persona sia stato determinato un unico aumento sanzionatorio in misura pari alla pena per un singolo delitto di truffa comporta una statuizione favorevole all’imputato, di cui il ricorrente non ha interesse a dolersi.

1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come correttamente affermato in sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integri il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un’associazione di servizio (nella specie Telefono Azzurro), la quale produce l’effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall’Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l’esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell’interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell’attività propria dell’Associazione (Nella specie l’imputato si era spacciato per dipendente dell’Associazione Telefono Azzurro, al fine di ottenere informazioni sulle iniziative adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato). (Sez. 5, Sentenza n. 8670 del 11/12/2003 Ud. (dep. 26/02/2004 ) Rv. 228743 – 01).

Alla stregua di questi criteri, l’essersi attribuito la qualifica di dipendente dell’Enel integra il reato contestato poiché ha consentito all’imputato di indurre le persone offese ad esibire le bollette e a pagare nelle sue mani le presunte bollette non pagate.

Peraltro va osservato che, a fronte della sintetica motivazione resa nella pronunzia impugnata, la sentenza di primo grado ha dedicato uno specifico paragrafo ai delitti di sostituzione di persona, soffermandosi a valutarne la sussistenza in punto di fatto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte.

1.3 II terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché la corte non ha reso specifica motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, nel rispetto di un consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 06/10/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268731 – 01).

E’ stato inoltre precisato che nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo.

Inoltre nel caso in esame la complessiva entità della pena non deriva dagli aumenti stabiliti in misura molto contenuta, ma dal numero elevato di truffe accertate, che, come sottolineato in sentenza, palesano la spiccata pericolosità dell’imputato.

Peraltro, come si è già anticipato, l’aumento di pena per le plurime condotte di sostituzione di persona già unificate nei tre capi d’imputazione è stato determinato – in misura molto contenuta, pari a quella inflitta per il singolo episodio di truffa.

2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria, addì 4 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Dal “Giornale di Sicilia del 22 giugno 2019:

Si è spacciato per operatore Enel con una trentina di anziani a Palermo per truffarli e derubarli del denaro che avevano in casa. Fingeva di dover regolarizzazione la fornitura di energia elettrica, e così metteva in atto la frode riscuotendo ogni volta 300 euro.

Polizia e i carabinieri sono riusciti ad individuare ed arrestare Cristiano (OMISSIS) di 24 anni di Brindisi ma residente a (OMISSIS). Per lui le accuse sono truffa aggravata ad anziani.

Diverse le vittime dei raggiri in varie zone della città dall’agosto 2018 al marzo 2019.

Le indagini sono partite dall’acquisizione di due distinte denunce a carabinieri e polizia da parte di anziani, rimasti vittime di truffa da parte di un uomo che si era presentato come operatore Enel.

Gli investigatori, analizzando le immagini di sorveglianza di uno dei luoghi della truffa e attraverso il cellulare utilizzato per contattare le vittime, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini e in particolare coloro i quali vivano da soli in casa a “non consentire l’accesso alle proprie abitazioni a sconosciuti che si accreditino dipendenti di enti o società erogatrici di servizi, senza averne preventivamente verificato la legittimità.

In tal caso ed in altre situazioni sospette, si suggerisce di informare tempestivamente le forze dell’ordine attraverso le linee di emergenza 113 o 112”.

Fonte: www.palermo.gds.it/