Spetta all’avvocato provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte se il cliente contesta la parcella (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 10 marzo 2020, n. 6734).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. DAVIDE PALMIERI, in proprio, ed elettivamente domiciliato in USMATE VELATE, VIA VENEZIA 15

– ricorrente –

contro

TUV ITALIA s.r.I., in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Jacob Oliver, rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELA FIENI ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv. Silvia Tritto, in ROMA, VIA GIOACCHINO BELLI 36

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3119/2014 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 7/08/2014;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati DAVIDE PALMIERI e DANIELA FIENI, rispettivamente in proprio, quale ricorrente, e per la controricorrente, che hanno concluso ciascuno come in atti.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 9.1.2009, l’Avv. DAVIDE PALMIERI, in proprio, conveniva davanti al Tribunale di Monza la TUV ITALIA S.R.L. chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 19.538,76, oltre accessori di legge, per prestazioni professionali.

In particolare, l’avv. Palmieri riferiva di aver seguito, per conto di TUV ITALIA, quattro cause avanti al Tribunale di Rimini.

La TUV ITALIA s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta non provata sia nell’an che nel quantum.

Con sentenza n. 1442/2010, depositata in data 11.5.2010, il Tribunale di Monza respingeva le domande proposte dall’Avv. Palmieri, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Avv. Palmieri.

Si costituiva la TUV ITALIA s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 3119/2014, depositata in data 7.8.2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello condannando l’Avv. Palmieri alle spese di lite del giudizio di appello. In particolare, la Corte di merito rilevava che già nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la TUV ITALIA aveva contestato che l’atto di citazione fosse generico, che le richieste non fossero provate e che solo quando l’attore avesse dimostrato l’attività svolta, essa avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La Corte territoriale riteneva i motivi di appello inammissibili in quanto nell’atto di impugnazione mancava la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti azionati dall’appellante (assenza di prova circa la natura dell’incarico, la sua durata, le attività di difesa giudiziali e stragiudiziali).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. Palmieri sulla base di cinque motivi;

resiste la TUV ITALIA con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta un «Vizio art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 2730 e ss., 2727, 2627, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. Se la contestazione generica possa integrare un’efficace contestazione della parcella. Se la costituzione del convenuto possa essere considerata come domanda adesiva e quindi un riconoscimento di debito. Se il riconoscimento del debito possa essere sottoposto a condizione, e se questa possa avere efficacia alla luce dell’art. 2734 c.c.».

Osserva il ricorrente che, nella costituzione nel giudizio di primo grado, la TUV ITALIA affermava di subordinare il pagamento della parcella alla prova dell’attività svolta, senza contestare il conferimento del mandato; richiama dunque la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 14699/2010) secondo cui le voci in parcella, in mancanza di specifica contestazione, non possono essere disconosciute dal Giudice.

Sicché la controparte avrebbe dovuto contestare o il conferimento del mandato (cosa che non ha fatto), oppure tutte o alcune delle prestazioni professionali analiticamente indicate nelle note spese: al contrario la contestazione della TUV ITALIA era stata generica e, pertanto, le voci in parcella non avrebbero potuto essere disconosciute dal Giudice.

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce un «Vizio art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. e artt. 2233 e 2697 c.c. Se e in quale misura possa essere necessaria la prova delle prestazioni non contestate», in quanto la Corte di merito ha erroneamente addossato all’Avv. Palmieri il mancato assolvimento dell’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda.

1.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta un «Vizio ex art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c. e in relazione agli artt. 1193 e 1176 e ss. c.c.

Se il verbale di causa della cui parcella si discuta debba essere necessariamente prodotto in giudizio per ottenere il pagamento della parcella.

Se l’imputazione di pagamento possa avvenire ex officio e anche rispetto a soggetti terzi, estranei alla prestazione e a quella non interessati.

Se la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento delle parcelle possa essere interpretata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., come domanda volta ad accertare e condannare al pagamento di un compenso maggiore di quello già pagato a titolo di acconto».

Secondo il ricorrente, l’unica prestazione riconosciuta dai giudici di merito sarebbe quella nei confronti di Attilio Puppo, in quanto solo di questa parte sarebbe stato prodotto il verbale di causa (che non occorreva affatto produrre in giudizio).

2. – In considerazione della loro connessione logico-giuridica e la analoga modalità di formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi stessi non possono trovare accoglimento.

2.2. – In primo luogo, va rilevato che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018).

Pertanto, nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento [come nella specie] alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione) (cfr. anche Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

Ma anche a voler ritenere ammissibile il ricorso, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. sez. un.n. 9100 del 2015; Cass. n. 8915 del 2018), la ragione di inammissibilità, nella specie, va ravvisata nella mancata specificità del profilo riguardante l’asserito vizio di violazione e falsa applicazione di legge, così come riferito congiuntamente a plurime disposizioni del codoce civile.

2.3. – Ciò premesso, va infatti rilevato [con riguardo sempre al profilo attinente alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.] che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati [come nella specie] per mezzo della mera indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass.n. 24298 del 2016).

Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche da Cass. n. 25332 del 2014).

2.4. – Nella specie, nei termini in cui sono stati prospettati [peraltro in via cumulativa], i vizi di cui al primo profilo formulato in ciascuno dei primi tre motivi di ricorso si connotano per una pluralità di questioni rispetto alle quali si contrappone, viceversa, l’avvenuto specifico esame da parte del Collegio di merito, con valutazione di fatto adeguata e coerente, e come tale non soggetta al controllo di legittimità.

In particolare – pur vero essendo che la richiamata Cass. sez. un. n. 14699 del 2010 afferma che la parcella dell’avvocato, come questa Corte ha avuto modo di precisare (sentenza 15/6/2001 n. 8160), costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (conf. Cass. n. 8160 del 2001) – la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alla contraria circostanza che, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, la società convenuta avesse specificamente contestato la fondatezza della domanda, avendo eccepito che l’attore avrebbe dovuto adempiere l’onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte, affermando come anche nell’atto di impugnazione dell’Avv. Palmieri mancassero l’allegazione e la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti da lui azionati (sentenza impugnata, pagina 6).

Inoltre, correttamente, la Corte di merito ha osservato che tali fatti costitutivi, nel caso di professioni intellettuali, «avrebbero dovuto essere identificati nella prova non soltanto del conferimento dell’incarico, ma anche nella dimostrazione della natura dell’incarico stesso, nella indicazione del valore della controversia e della domanda, nella designazione degli elementi caratterizzanti l’eventuale complessità dell’incarico e dell’opera defensionale, nella prova della durata dell’incarico e in quella delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività stragiudiziali e giudiziali, nella illustrazione, in definitiva, delle diverse attività di difesa scritte e orali e nella allegazione di eventuali spese anticipate dal professionista che il cliente dovrebbe o avrebbe dovuto rimborsare».

Precisando che «Tutti questi dati e questi elementi di fatto sarebbero stati indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali […] sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari».

Laddove, i criteri dettati dalla tariffa forense in vigore alla data dell’attività del professionista «confermano che nella liquidazione dei compensi avrebbe dovuto tenersi conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado della autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività»; sicché la liquidazione dei compensi avrebbe presupposto la prova, ad onere dell’avvocato a norma dell’art. 2697 c.c., di tutti gli elementi indicati» (sentenza impugnata, pagina 7).

2.5. – Trattasi di valutazione di fatto delle risultanze istruttorie congrua e plausibile; e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità.

Vale, infatti, il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, (Cass.n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Viceversa, così come articolate, le censure portate dal motivo si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Circostanza questa resa evidente dalle improprie richieste del ricorrente a questa Corte [svolte nelle intestazioni dei motivi] di dare risposta ai dubbi riguardanti il: «Se la contestazione generica possa integrare un’efficace contestazione della parcella.

Se la costituzione del convenuto possa essere considerata come domanda adesiva e quindi un riconoscimento di debito.

Se il riconoscimento del debito possa essere sottoposto a condizione, e se questa possa avere efficacia alla luce dell’art. 2734 c.c.» [primo motivo]; il «Se e in quale misura possa essere necessaria la prova delle prestazioni non contestate» [secondo motivo]; il «Se il verbale di causa della cui parcella si discuta debba essere necessariamente prodotto in giudizio per ottenere il pagamento della parcella. Se l’imputazione di pagamento possa avvenire ex officio e anche rispetto a soggetti terzi, estranei alla prestazione e a quella non interessati.

Se la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento delle parcelle possa essere interpretata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., come domanda volta ad accertare e condannare al pagamento di un compenso maggiore di quello già pagato a titolo di acconto».

2.6. – Quanto poi al profilo attinente alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 7 agosto 2014) consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente – con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell’ambito decisionale del giudizio di appello – avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e specifica indicazione.

3. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il «Vizio art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione dell’art. 342 c.p.c.», sottolineando come l’appello contenesse sia la parte volitiva che quella argomentativa, cosicché la valutazione di inammissibilità data dalla Corte di merito (al punto 6 di pag. 7) sarebbe del tutto erronea.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte distrettuale ha fatto esatta e coerente applicazione dei consolidata principi giurisprudenziali in materia.

Questa Corte (ex plurimis, Cass. sez. un. n. 3033 del 2013) – sottolineato che l’originario connotato di novum iudicium del processo d’appello (disciplinato dal codice di rito del 1865), notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell’attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una revisio prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame – ha ribadito che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata.

In sostanza (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005), l’appello deve puntualizzarsi all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005).

Pertanto, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; pertanto, nell’atto di appello deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d’ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass. sez. un. n.23299 del 2011; nonché, Cass. n. 4068 del 2009; Cass. n. 18704 del 2015; Cass. n. 12280 del 2016).

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 16 del 2000; Cass. sez. un. n. 28498 del 2005).

Da ciò, la affermata inammissibilità dell’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 del codice di rito (Cass. sez. un. n. 16 del 2000, cit.), che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass. 12984 del 2006; Cass. n. 9244 del 2007; Cass. n. 25588 del 2010; Cass. n. 22502 del 2014; Cass. n. 18932 del 2016; Cass. n. 4695 del 2017).

Tali principi hanno trovato di recente conferma (con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo certamente più rigoroso, novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, e convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel giudizio de quo) in Cass. sez. un. n. 27199 del 2017, che ha affermato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

4. – Infine, il ricorrente chiede la riforma della sentenza d’appello in ordine alla condanna alle spese legali, oltre che alla refusione delle spese legali sia per il primo grado che per il grado d’appello e per il presente giudizio; affermando che la condanna per lite temeraria verrà eventualmente da lui riproposta nel giudizio di rinvio.

Tale richiesta non configura un autonomo motivo di ricorso in cassazione (e, come tale, non può essere considerata nel merito e trattata in rito), ma risulta costituire pretesa meramente conseguenziale all’accoglimento del ricorso medesimo.

5. – Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1 -quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 3.200,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.