Violazione del diritto di difesa per l’imputato condannato in contumace (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 24 settembre 2020, n. 26578).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KAPAJ PELLUMB nato il 15/12/1975;

avverso l’ordinanza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro RANALDI;

lette/sentite le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Pellumb Kapaj, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 19.12.2019 (che ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale n. 648/2006 del Tribunale di Brindisi), nonché avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 7.6.2019 (che dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta proposta nell’interesse del Kapaj e ordinava trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce).

2. Il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce in relazione ai seguenti profili:

I) per avere la Corte territoriale escluso la necessità di procedere mediante camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen.;

II) per avere negato la restituzione in termini nonostante l’avvenuto decesso del pregresso difensore in data 19.2.2007, nelle more del termine per impugnare la sentenza, con conseguente assenza di difesa tecnica in grado di proporre detta impugnazione;

III) per avere ritenuto tardiva la richiesta di rimessione in termini, sia rispetto al decesso del precedente difensore avv. Juvara sia rispetto alla data di notifica dell’ordine di esecuzione, trattandosi di termine decorrente dalla presa di conoscenza formale della causa di forza maggiore rappresentata dal decesso dell’avv. Juvara con nomina di nuovo difensore;

IV) per non essere stato applicato il termine di trenta giorni dalla “effettiva conoscenza del provvedimento”, non valendo come “effettiva conoscenza” la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia pochi giorni prima del suo decesso;

V) deduce la nullità derivata per effetto della nullità dell’ordinanza declinatoria di competenza e di trasmissione atti emessa dal Tribunale di Brindisi il 7.6.2019, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la propria incompetenza, per avere ritenuto che l’avv. Juvara fosse il difensore di fiducia dell’imputato mentre era stato nominato solo per il giudizio incidentale di riesame, per non avere il Tribunale accolto l’incidente di esecuzione, nonostante non fosse decorso il termine di impugnazione per effetto del decesso dell’avv. Juvara e della mancata nomina di difensore d’ufficio.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione previgente introdotta dall’art. 1 d.l. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), ha posto una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato contumace della pendenza del procedimento; la mera regolarità formale della notifica, perciò, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale e il giudice non può negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, Rv. 264219).

La effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un’attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata (Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kobernyk, Rv. 263992).

3. Nel caso di specie, il giudice non si è attenuto ai suddetti principi di diritto, avendo sostanzialmente rigettato l’istanza sulla base della sola regolarità formale della notifica al difensore di fiducia, fra l’altro deceduto pochi giorni dopo la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna oggetto del presente procedimento.

Nessuna ulteriore valutazione è stata compiuta in ordine alla eventuale sussistenza di elementi indiziari da cui ricavare la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte del contumace.

4. Sotto altro profilo, si deve convenire con il ricorrente che erra la Corte territoriale quando fa decorrere il termine di 10 giorni previsto dal primo comma dell’art. 175 cod. pen. dal decesso del difensore ovvero dalla notifica dell’ordine di carcerazione.

La cessazione della causa di forza maggiore, momento dal quale decorre il termine breve previsto dalla norma citata, non può che derivare dalla conoscenza ufficiale da parte dell’imputato del decesso del suo avvocato, con possibilità di nominare un nuovo legale in sostituzione di quello defunto.

In tal senso, la notifica dell’ordine di carcerazione si profila come un evento neutro, trattandosi di atto che non menziona la morte del difensore, né specifica le ragioni per cui la sentenza è passata in giudicato.

Anche sotto tale diverso profilo il provvedimento impugnato non è corretto in diritto e appare meritevole di annullamento.

Le residue censure rimangono assorbite.

5. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Così deciso il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.