Mettersi alla guida in stato di ebbrezza è sempre un pericolo per la collettività (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10038).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DAWAN Daniela;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS), del foro di PADOVA, in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia, con pronuncia resa il 21/09/2017, ha confermato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato che – dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 2-bis (commesso in (OMISSIS) – lo condannava alla pena (sospesa) di mesi 4 di arresto ed Euro 1.400 di ammenda, oltre alla confisca della vettura e alla revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ricorre per cassazione articolando un unico motivo in cui deduce violazione di legge in relazione all’articolo 3 Cost. e all’articolo 186 C.d.S. e vizio di motivazione.

Il motivo si incentra sulla dichiarata, da entrambi i Giudici del merito, manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo 186.

In particolare, il ricorrente sostiene che l’attuale dettato normativo dell’articolo 186 C.d.S., comporti una disparità di trattamento tra la sanzione a carico del soggetto che, dopo aver commesso un incidente, viene trovato in stato di ebbrezza e il soggetto che, dopo il sinistro, rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

3. Nel primo caso, infatti, e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida mentre, nel secondo, (per il soggetto non recidivo) esclusivamente quella della sospensione.

3.1. Nel caso in esame, dunque, se l’odierno imputato avesse opposto il rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico, avrebbe ottenuto un trattamento sanzionatorio più mite.

4. Il ricorso e’ infondato e deve, quindi, essere rigettato.

La questione su cui il ricorrente articola il motivo e’ stata gia’ respinta con motivazione congrua dai Giudici del merito.

In particolare, la sentenza impugnata esattamente afferma che non vi e’ alcuna similitudine tra le condotte sanzionate dalle distinte disposizioni incriminartici dell’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 2-bis e il comma 7 del medesimo articolo e, pertanto, non può porsi un problema di disparità di trattamento di situazioni simili.

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, ricorda la Corte di Venezia, ci si trova in un contesto di pericolo per la collettività, generato ed esasperato dalla condizione di intossicazione alcolica.

Nel caso del rifiuto, a venire in rilievo e’ invece un comportamento negativo comportante la frapposizione di ostacoli nell’attivita’ di controllo per la sicurezza stradale.

Distinta e’, dunque, la ratio dei due precetti, rientrando, peraltro, nella discrezionalità del legislatore la diversità sanzionatoria delle singole fattispecie.

5. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.