REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13580-2018 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, Via (OMISSIS), n. x, presso lo studio dell’avvocato Maria (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 564/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Mauro DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), cittadino senegalese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 30 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. — Non svolge difese l’amministrazione intimata.
3. A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
4. — L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 20, comma 1 bis, e 21 del codice dell’amministrazione digitale e 3 del d.p.r. 13 novembre 2014, numero 78954, in relazione all’articolo 702 quater c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che «il provvedimento redatto in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2014 presenta delle evidenti anomalie … almeno una delle firme, quella del giudice di prime cure, non è valida e la pagina 14, ossia quella contenente il dispositivo dell’ordinanza impugnata, risulta modificata».
RITENUTO CHE
5. — Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
6. — Il ricorso è inammissibile.
A fronte dell’incontrovertibile evidenza posta a fondamento della decisione della corte territoriale, la quale ha osservato che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 1 0 agosto 2016 e notificata per esteso al difensore dell’appellante per via telematica il successivo 2 agosto 2016, mentre l’appello era stato proposto soltanto il 30 ottobre 2016, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 702 quater c.p.c., l’odierno ricorrente replica che detta ordinanza recherebbe una firma del giudice che «non è valida».
E, tuttavia, non è dato comprendere perché mai la firma sarebbe invalida e, cioè, in che cosa essa mancherebbe di conformità rispetto alla previsione legale.
Lo stesso dicasi per una non meglio identificata modificazione della pagina 14 dell’ordinanza, che peraltro è composta di quattro pagine, sicché non riesce assolutamente a comprendersi di che cosa il ricorrente intenda discorrere.
Ciò esime dall’osservare che a fondamento della dedotta invalidità della sottoscrizione del giudice, il ricorrente ha depositato uno «Screenshot dell’ordinanza allegato al presente ricorso», produzione, questa, inammissibile giacché non attinente né alla nullità della sentenza impugnata, né all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.
6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020.