Persona agli arr. dom. (stupef.), si ritrova a detenere legalmente una Pistola Beretta cal. 9. La Polizia esegue controllo senza trovarla, rinvenendo un bilancino (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 16 giugno 2017, n. 30325).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CARMELO, n. IL xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza n. 91/2013 TRIBUNALE di GELA, del 16/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio MINCHELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto ANIELLO che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio limitatamente alla omessa denunzia e senza rinvio limitatamente alla confisca ed alla ipotesi prescritta;

udito l’avv. difensore Cinzia PASSERO, in sostituzione dell’avv. Orazio Maurizio SCICOLONE, che si è riportata alle ragioni del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16.05.2014 il Tribunale di Gela condannava (OMISSIS) Carmelo alla pena di C 500,00 di ammenda per omessa diligenza nella custodia di una pistola e omessa denunzia di smarrimento della pistola.

Rilevava il giudice che in data 12.06.2012 operatori del Commissariato di P.S. di Gela si erano recati a casa del (OMISSIS) per un controllo, giacché questi era agli arresti domiciliari per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e risultava detenere legittimamente una pistola calibro 9 marca Beretta.

Tuttavia questi non era in grado di consegnare l’arma, poiché essa non era più in suo possesso; inizialmente non forniva alcuna spiegazione, così la polizia giudiziaria perquisiva la sua dimora, una sua abitazione rurale ed un suo negozio, ma senza esito; in seguito egli sosteneva di avere gettato la pistola in un cassonetto dell’immondizia, ritenendo pericoloso detenerla.

Il giudice concludeva che, da un lato, il (OMISSIS) avesse commesso il reato ascritto poiché non aveva nemmeno nozione di dove fosse l’arma, che non aveva custodito con diligenza e di cui aveva denunziato l’affermato smarrimento soltanto in occasione del controllo predetto; d’altro lato, la sua versione dei fatti non era credibile poiché non era chiaro il motivo per cui avesse gettato l’arma e comunque era inconciliabile la asserita prudenza con un abbandono dell’arma in un punto in cui chiunque poteva impadronirsene.

I precedenti penali su di lui gravanti e l’assenza di elementi positivi non facevano riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Si disponeva la confisca del bilancino di precisione rinvenuto in occasione della perquisizione domiciliare.

2. Avverso la sentenza l’interessato proponeva appello, qualificato come ricorso dalla Corte di Appello di Caltanissetta poiché la pena inflitta era di natura soltanto pecuniaria: nella impugnazione si sostiene che non vi era prova della responsabilità penale giacchè la moglie separata del (OMISSIS) aveva testimoniato che egli si era disfatto della pistola buttandola nella pattumiera; inoltre si era trattato di un fatto molto risalente, comunque molto antecedente alla data dell’accertamento, forse dell’anno 2003, per cui era esso prescritto; si censura la motivazione come illogica laddove viene ritenuto inattendibile il (OMISSIS).

Inoltre si lamenta la confisca del bilancino di precisione, non legato in alcun modo al reato, e l’assenza di qualsiasi motivazione sulla confisca stessa.

3. In udienza le parti hanno concluso per come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Vanno affrontati partitamente gli argomenti sollevati con il ricorso, e cioè la sussistenza del reato di omessa denunzia di smarrimento, la sussistenza del reato di omessa diligenza nella custodia e la giustificazione della confisca del bilancino.

2. In ordine al reato di omessa denunzia di smarrimento della pistola la sentenza va annullata senza rinvio.

In effetti, è noto che la contravvenzione di omessa denuncia dello smarrimento di un’arma è un reato di mera condotta omissiva e di natura istantanea che si consuma, e quindi si esaurisce, nel momento stesso in cui si verifica l’omesso adempimento dell’obbligo penalmente sanzionato, il quale si verifica decorso il lasso di tempo, strettamente necessario per effettuare la denuncia, decorrente dal momento dell’avvenuta conoscenza dello smarrimento (Sez. 1, n° 1071 del 04.10.1985, Rv. 171738).

Presupposto ineliminabile allora della sussistenza di questo reato è che sia avvenuto lo smarrimento di un’arma detenuta legalmente.

Nella fattispecie, si nota che il giudice, confrontandosi con la versione dei fatti offerta dal ricorrente (pistola gettata nella pattumiera al fine di evitare asseriti rischi futuri determinati da una difficile situazione familiare, dall’età dei figli e da richieste estorsive della criminalità organizzata), più volte reputa la stessa come «intrinsecamente inattendibile» oppure come «del tutto irragionevole» oppure come «fuori da ogni logica».

In altri termini, allora, è lo stesso giudice a non credere allo smarrimento dell’arma e a condannare il ricorrente per la mancata diligenza nella custodia, dimenticando però di assolvere per la omessa denunzia di smarrimento: assoluzione resa obbligata dallo stesso ragionamento logico che aveva indotto a non credere alla versione dei fatti offerta dal ricorrente. Mancando, cioè, lo smarrimento dell’arma, non poteva esservi una denunzia di smarrimento dell’arma stessa.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod.proc.pen, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di omessa denunzia di smarrimento, perché il fatto non sussiste.

Va eliminata quindi la relativa parte di pena inflitta: la sentenza non contiene una specificazione particolare sulla composizione della sanzione, ed allora, poiché si trattava di due reati contestati, ragionevolezza impone l’eliminazione di metà della pena inflitta e cioè C 250,00 di ammenda.

3. Il ricorso non può invece essere accolto relativamente alla responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di mancata diligenza nella custodia dell’arma.

Premesso che il giudice ha motivato correttamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il narrato del ricorrente e del testimone da lui indicato e chiarito che il punto attiene esclusivamente al merito del processo, che non può essere ridiscusso in sede di legittimità a fronte di una motivazione priva di elementi erronei o di balzi logici, la sentenza impugnata individua il nucleo della responsabilità penale del ricorrente nel fatto della perdita di cognizione del luogo di custodia, atteso che costui non era stato in grado di esibire e consegnare la pistola alla polizia giudiziaria e che era risultato palese che egli non ne avesse più il possesso (l’arma non era stata trovata nemmeno in seguito alla perquisizione della dimora, della sua casa di campagna e di un suo locale commerciale).

Nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata, con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere di diligenza nella custodia di un’arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000, Romeo, Rv. 215211), e che il lasciare le armi senza predisporre accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che degli estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell’obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999, PG in proc. Marguglio, Rv. 215787).

Nella fattispecie il ricorrente non era in grado di indicare dove fosse l’arma detenuta.

Ed allora la conclusione del giudice è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha più volte ribadito che, poiché, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 110 del 1975, la custodia delle armi di cui si è in possesso deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, deve ritenersi sussistente il reato di omessa custodia allorché il possessore abbia perso la cognizione del luogo di custodia dell’arma.

In tal caso, infatti, il detentore non è in grado di controllare che l’arma sia custodita con la dovuta diligenza, ne’ di assicurare l’esercizio di eventuali controlli da parte degli organi di polizia (Sez. 1, n° 12786 del 30.11.1995, Rv. 203145).

Sul punto quindi il ricorso va rigettato.

4. Il ricorso merita accoglimento, però, in relazione alla confisca del bilancino di precisione rinvenuto nell’abitazione del ricorrente.

In effetti, per principio generale, è il corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod.pen.

Le “cose che servirono a commettere il reato” sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell’illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo.

Nella fattispecie, la confisca del bilancino di precisione si presenta come del tutto avulsa dalla condotta incriminata, svincolata dalle modalità di commissione del reato, estranea ad una strumentalità criminosa e priva di esigenze preventive.

Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata non ha precisato alcunché in ordine alla decisione di confisca e distruzione del bilancino.

5. Di conseguenza, la sentenza va annullata senza rinvio in ordine alla confisca del bilancino, che va quindi esclusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di omessa denunzia di smarrimento perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di C 250,00 di ammenda.

Annulla altresì senza rinvio la stessa sentenza in ordine alla confisca del bilancino, che esclude.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017.

SENTENZA – copia non ufficiale -.