Furto con destrezza: la pena non può essere inferiore ad anni due (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 26 febbraio 2020, n. 7555).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. TORNESI Daniela Rita – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE;

nel procedimento a carico di:

PICCINNO CARLO nato a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18/01/2019 del TRIBUNALE di BRINDISI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Daniela Rita TORNESI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Tomaso EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2019 il Tribunale di Brindisi dichiarava Piccinno Carlo responsabile del reato di cui agli artt. 624, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa.

1.1. AI predetto imputato veniva addebitato di avere finto di essere un cliente interessato all’acquisto di occhiali e, approfittando della momentanea assenza della dipendente del reparto ottica dell’esercizio commerciale ubicato nel più vasto Centro ‘Le Colonne’ in quanto intenta a lavorare alcune lenti nel laboratorio retrostante, sfilava il sistema antitaccheggio posto a protezione passiva di un paio di occhiali modello RayBan modello 4203 del costo pari ad euro 139,00 e, se ne impossessava al fine di trarne profitto sottraendoli così al Capo reparto di presidio dipendente della ‘COOP ALLEANZA 3.0’, che li deteneva. Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. In Brindisi, il 30 gennaio 2018.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con unico motivo, il vizio di violazione di legge in quanto è stata irrogata una pena illegale perché il giudice di merito, nel determinare il computo del trattamento sanzionatorio, non ha in primo luogo considerato che è stata ritenuta sussistente l’aggravante della destrezza ed inoltre non è stato operato l’aumento di pena di due terzi per la recidiva così come contestata e ritenuta.

3. Il ricorso è fondato.

4. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che il giudice di merito, pur avendo riconosciuto sussistente sia l’aggravante della destrezza che della recidiva, ha condannato Piccinno Carlo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa nonostante che la pena base minima prevista dall’art. 625, comma 1, cod. pen., applicabile ratione temporis, sia stabilita in anni due ed euro 927.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto al Tribunale di Brindisi, altro giudice. Va dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto al Tribunale di Brindisi, altro giudice.

Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso il 17/12/2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.