Reato di concorso nella ricettazione di una patente di guida tipo “card” (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7836).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

• IOVINO Felice nato a San Paolo Bel Sito il xx/xx/xxxx;

• IOVINO Vincenzo nato a San Paolo Bel Sito il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza emessa il 18/09/2018 dalla Corte di Appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Iovino Felice per morte dell’imputato; la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso di Iovino Vincenzo;

sentito il difensore, avv. Massimo Tuticci del foro di Livorno per Iovino Vincenzo in sostituzione anche dell’avv. Luciano Picchi per Iovino Felice che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Iovino Felice per morte dell’imputato; si riporta ai motivi di ricorso per Iovino Vincenzo.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno in data 9 giugno 2016, ha:

a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di Felice Iovino in relazione ai reati di cui ai capi B ed E della rubrica delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione;

b) confermato l’affermazione della penale responsabilità degli imputati Felice Iovino e Vincenzo Iovino limitatamente al reato di concorso nella ricettazione di una patente di guida tipo “card” intestata a Nicola OMISSIS OMISSIS, apparentemente emessa in data 16 novembre 2004 e provento di furto del modulo in bianco subito dalla MCTC di Lucca in data 8 aprile 2002, reato accertato in data 27 gennaio 2006 (capo F);

c) rideterminato il trattamento sanzionatorio dei confronti di entrambi gli imputati.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:

2.1. per Felice Iovino:

2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen.

Rileva la difesa del ricorrente che la motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinente atteso che si sarebbe fatto riferimento all’inserimento degli imputati in una rete criminale stabilmente dedita a procurare documenti falsi (il reato associativo originariamente contestato è stato peraltro definitivamente escluso all’esito dei giudizi di merito) e non – come sarebbe stato necessario trattandosi di delitto contro il patrimonio – anche al quantum del danno provocato.

2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato per la recidiva attraverso l’applicazione di disciplina più sfavorevole per l’imputato e, comunque, per la mancata esclusione della recidiva stessa.

Rileva, al riguardo la difesa del ricorrente che il momento consumativo del reato di ricettazione dovrebbe individuarsi non in quello dell’accertamento del reato stesso (27 gennaio 2006) ma in quello in cui il modulo rubato in bianco alla MCTC di Lucca ed utilizzato per richiedere l’emissione della patente entrò nella disponibilità degli imputati.

La Corte di appello avrebbe determinato il momento consumativo del predetto reato solo in via presuntiva ritenendo che il modulo sarebbe stato ricevuto dagli imputati dopo il 12 gennaio 2006, allorquando gli imputati stessi avevano ricevuto la richiesta di fornire una patente contraffatta, ma non si potrebbe escludere che gli stessi già in epoca anteriore fossero in possesso di detto modulo, sottratto anni prima.

Quanto evidenziato imporrebbe l’applicazione della disciplina della recidiva anteriore alla riforma apportata con la legge del 2005, disciplina certamente più favorevole per l’imputato rispetto a quella introdotta con detta legge.

2.1.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per errata determinazione della data di commissione del fatto e, di conseguenza, per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del .reato qualora dovesse escludersi la recidiva.

2.2. per Vincenzo Iovino:

2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen.

Il motivo di ricorso ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni di quello formulato nell’interesse del coimputato e riassunto al precedente paragrafo 2.1.1

2.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato per la recidiva attraverso l’applicazione di disciplina più sfavorevole per l’imputato e, comunque, per la mancata esclusione della recidiva stessa.

Il motivo di ricorso ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni di quello formulato nell’interesse del coimputato e riassunto al superiore paragrafo 2.1.2 alle quali, però, si aggiunge il rilievo che la recidiva sarebbe stata erroneamente configurata dato che, quanto ad una condanna per il reato di truffa divenuta irrevocabile in data 13 aprile 2002, era stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali il cui esito positivo (emergente se non altro dall’assenza di una annotazione nel casellario di un provvedimento di revoca) esclude la rilevanza di detta condanna ai fini della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Iovino Felice ha prodotto il certificato di morte del proprio assistito, sopravvenuta in data 20 dicembre 2019. Tale evento determina nei confronti di costui l’estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Per quanto riguarda Iovino Vincenzo il motivo relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte di appello, nel negare il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante, ha posto particolare rilevo alla personalità dell’imputato, pluripregiudicato ed inserito “in una rete criminale che (seppure non avente i profili di una vera e propria associazione a delinquere) era stabilmente dedita a procurare documenti falsi di ogni genere e per varie finalità illecite”.

E’ opportuno evidenziare che il reato contro il patrimonio di cui all’art. 648 cod. pen. prevede al comma secondo una circostanza attenuante ad effetto speciale qualora il “fatto” (e non il “danno” od il “profitto”) sia di “particolare tenuità”.

Alla luce dell’indicato testo normativo questa Corte ha reiteratamente evidenziato che la particolare tenuità, nel delitto di ricettazione, va desunta da una “complessiva valutazione” del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res” (ex multis Cass. sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154).

In sostanza, per il riconoscimento della circostanza attenuante de qua la vicenda deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale, sia in relazione al valore del bene ricettato che deve essere pressoché “irrisorio” (in tal senso Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), sia in relazione alla personalità dell’imputato del quale deve pertanto essere preso in considerazione anche lo specifico “modus operandi”.

E’ quindi di tutta evidenza che, allorquando anche uno solo dei parametri evidenziati non consente di ritenere il fatto di “particolare tenuità”, non appare necessario esaminare anche gli altri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame nel quale, per l’appunto, la Corte di appello valutato negativamente il parametro della personalità dell’imputato ai fini della negazione del riconoscimento della invocata circostanza attenuante non ha di conseguenza ritenuto necessario esaminarne altri.

La correttezza di tale decisione trova il suo fondamento anche in una più risalente decisione di questa Corte di legittimità proprio relativa alla ricettazione di una patente di guida (in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata ricorre quando l’oggetto materiale ha un valore economico particolarmente modesto, fermo restando il potere del giudice di escludere comunque il riferimento alla fattispecie meno grave in ragione di ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole – nella fattispecie, la Corte ha ritenuto fondata la motivazione del giudice di merito che aveva valutato non configurare l’ipotesi attenuata la ricettazione di una patente (Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Ganga, Rv. 241971).

3. Manifestamente infondata è, poi, anche la questione relativa alla individuazione del tempus commissi delicti che presenta rilevanza sia ai fini del trattamento sanzionatorio (in relazione alla determinazione dell’aumento per la recidiva), sia in relazione alla individuazione del termine di prescrizione del reato.

Va precisato innanzitutto che la individuazione del tempus connmissi delicti è questione di fatto che non può essere rivisitata da questa Corte di legittimità se non in presenza di vizi della motivazione sul punto della sentenza impugnata.

La Corte di appello (v. pag. 14 della relativa sentenza), con motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, ha ricostruito la vicenda sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e del successivo sequestro del documento e, partendo dalla circostanza che solo in data 12 gennaio 2006 Vincenzo Iovino aveva ricevuto dal fratello Felice la richiesta di fornire una patente falsa al Catone, patente poi rinvenuta e sequestrata il 27 gennaio 2006, ha ritenuto che il relativo modulo rubato alla Motorizzazione di Lucca sia pervenuto agli odierni imputati solo entro il predetto arco temporale.

Non emergono altresì dalle sentenze di merito elementi di segno contrario ed il fatto che la difesa del ricorrente sostenga che, essendo il predetto modulo provento di furto consumato nell’aprile del 2002, porterebbe a ritenere che la ricettazione sia avvenuta in epoca anteriore al 12 gennaio 2006 e, addirittura prima della riforma della normativa in materia di recidiva e di prescrizione dei reati di cui alla I. 5 dicembre 2005 n. 151, rimane a livello di mera ipotesi non avendo mai l’imputato fornito elementi a conforto di detta tesi difensiva. In sostanza, il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito n relazione all’individuazione del tempus comnnissi delicti, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen.

La ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).

Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955).

4. Quanto evidenziato al paragrafo che precede in relazione alla individuazione del tennpus commissi delicti rende manifestamente infondato il motivo di ricorso inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto della riconosciuta recidiva: nel momento in cui è stato processualmente accertato che il reato è stato commesso nell’anno 2006, correttamente risultano essere state applicate le regole in materia introdotte con la citata I. n. 151/2005 e quindi nessun vizio sul punto è rilevabile nella sentenza impugnata.

5. Manifestamente infondata risulta, poi, la questione sollevata nel ricorso relativa alla ritenuta sussistenza della recidiva a carico dell’imputato.

La Corte di appello (pag. 15) con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. debitamente sottolineando lo spessore criminale certamente non modesto del ricorrente ben esplicitato dalle condotte oggetto del presente procedimento.

La stessa Corte di appello ha poi anche preso in considerazione la specifica doglianza formulata sul punto nell’interesse di Vincenzo Iovino (ribadita anche nel ricorso che qui ci occupa), dando atto che, come correttamente sostenuto dalla difesa, l’imputato in relazione ad una condanna per truffa divenuta irrevocabile il 13 aprile 2002 era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, ma ha anche correttamente rilevato che dal certificato del casellario giudiziale dell’imputato non risulta l’esito positivo di tale affidamento e dunque la relativa estinzione anche agli effetti della recidiva.

La difesa del ricorrente anche in questo caso, pur avendone avuta la possibilità, non ha documentato la propria asserzione producendo in giudizio una certificazione od un provvedimento dal quale risultasse effettivamente l’esito positivo del predetto affidamento in prova.

6. Quanto sopra evidenziato circa il tempus commissi delicti e la corretta valutazione della recidiva rende, infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla intervenuta prescrizione del reato per il quale è intervenuta condanna, reato che non solo non era estinto per prescrizione all’atto della pronuncia della Corte di appello ma non lo è neppure alla data odierna.

7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Iovino Felice perché il reato è estinto per morte dell’imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di Iovino Vincenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il giorno 27 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.