La Cassazione concede gli arresti domiciliari anche se l’ospitante non è in grado di mantenerli (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 22 settembre 2020, n. 26507).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CANGIANO VINCENZO nato il 16/05/1965 a NAPOLI;

CANGIANO GIOVANNI nato il 06/02/1988 a NAPOLI;

CANGIANO GENNARO nato il 19/09/1993 a NAPOLI;

avverso la ordinanza del 12/02/2020 del TRIBUNALE DI GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piero MESSINI D’AGOSTINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Genova, sezione per il riesame delle misure cautelari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/2/2020 il Tribunale di Genova, in sede di riesame, confermava il provvedimento in data 24/1/2020 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Genova aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Vincenzo Cangiano, Giovanni Cangiano e Gennaro Cangiano per concorso in una tentata estorsione pluriaggravata.

2. Hanno proposto ricorso Vincenzo Cangiano, Giovanni Cangiano e Gennaro Cangiano, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione circa l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Affermata l’astratta idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva specifica, il Tribunale osservava che le dichiarazioni di disponibilità all’accoglimento degli indagati nelle abitazioni dei suoceri (per Vincenzo Cangiano) e delle rispettive mogli (per Giovanni e Gennaro Cangiano) non erano “accompagnate dalla disponibilità anche al mantenimento dei prevenuti e da apposita documentazione in grado di comprovare la capacità economica dei soggetti che dovrebbero farsi carico delle esigenze personali ed economiche dei tre indagati”.

3. Sostiene la difesa che detta valutazione sia ultronea rispetto al dettato normativo, che preclude l’applicazione della misura degli arresti domiciliari quando sia prevedibile che il soggetto non osservi le connesse prescrizioni ovvero in mancanza di un luogo idoneo (art. 284, comma 1, cod. proc. pen.) e non già in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ospitanti, a carico dei quali non sussiste un obbligo di sostenere gli oneri di mantenimento dei congiunti sottoposti alla misura restrittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di disciplina degli arresti domiciliari, la situazione economica dei familiari «non è presa in considerazione dalla legge né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto agli arresti domiciliari a carico dei componenti la famiglia, al di fuori di quello strettamente alimentare, il quale peraltro presuppone una incapacità del congiunto di procurarsi autonomamente un reddito che potrebbe essere risolta dal provvedimento di autorizzazione al lavoro», ai sensi dell’art. 284, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, Politanò, Rv. 231869; in senso conforme v. Sez. 1, n. 123 del 29/10/2002, dep. 2003, Organista, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 8276 del 30/01/2018, Sortino, e Sez. 6, n. 3635 del 28/12/2016, dep. 2017, Cataldo, non massimate).

Il Tribunale, invece, nel confermare l’idoneità della sola misura di massimo grado, ha dato valore decisivo alla circostanza sopra richiamata, in contrasto con il ricordato principio, condiviso dal Collegio.

3. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata in ordine al punto oggetto del ricorso (applicazione degli arresti domiciliari), sul quale il Tribunale dovrà decidere attenendosi al suddetto principio di diritto.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.