REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) ANDREA nato a (OMISSIS) il 13/07/19xx;
avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformandola in punto di pena, ha confermato la sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Arezzo nei confronti di (OMISSIS) Andrea, imputato del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato all’interno dell’autovettura Mercedes Classe A, grammi 43,03 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo a);
del delitto di cui agli artt. 81, comma 1 e 497-bis cod. pen., perché essere stato trovato in possesso di due false carte di identità, così come meglio specificato nel capo di imputazione b).
2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che, con unico motivo, lamenta violazione di legge, nonché illogicità della motivazione in relazione al mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90.
La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione neppure quanto indicato nell’atto di appello, laddove si specificava che la sostanza, acquistata in un’unica soluzione con i proventi di una lecita attività lavorativa, era destinata all’esclusivo uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Con riferimento all’esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d. P.R. 309/90, la motivazione, sia pure sintetica, si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, per i quali l’ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente oggetto del reato, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5 d.P.R., 309/90 (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, quando anche uno soltanto di tali indici risulti “negativamente assorbente”, diviene trascurabile l’eventuale presenza degli altri ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini del riconoscimento del predetto comma 5 (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911).
3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha operato quella valutazione complessiva, così come postulata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro, Rv. 274076), perché ha valorizzato il dato ponderale di ben 231 dosi medie giornaliere (non singole) di cocaina, «sia con riferimento alla capacità economica necessaria per l’acquisto (anche in relazione alla purezza, che è oltretutto significativa di contiguità con le fonti primarie di approvvigionamento), sia alla bilancina trasportata unitamente alla droga».
Il quantitativo di dosi trasportate insieme alla circostanza che il fatto sia stato commesso mentre l’imputato era sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. per reati in materia di stupefacenti, ha indotto la Corte territoriale a ritenerlo di non lieve entità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria l’11 giugno 2021.