Ubriaca si mette alla guida e provoca un incidente. Le risultanze dell’etilometro provano la sua positività (Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Sentenza 13 agosto 2021, n. 31798).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CAROLINA nata a (OMISSIS) il 20/06/19xx;

avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANO;

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe PAVICH.

RITENUTO IN FATTO

1. Carolina (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, in data 23 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Pavia il 17 febbraio 2020 in relazione al reato di guida in stato d’ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e dall’orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, cod.strada), a lei contestato come commesso il 25 novembre 2017.

2. Il ricorso consta di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, l’esponente denuncia violazione di legge in relazione alla prova delle revisioni periodiche effettuate sull’apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico sulla (OMISSIS): prova che ad avviso della ricorrente è lacunosa perché basata su un estratto da cui risultano unicamente l’omologazione e una revisione periodica dell’apparecchio.

2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla documentazione di regolare espletamento delle pregresse operazioni di regolare revisione dell’apparecchio etilometrico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola, oltreché in parte presentato per motivi non consentiti in quanto teso a sottoporre alla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove di stretta pertinenza dei giudici di merito.

In termini generali, le asserzioni del ricorrente circa l’assenza di prove certe del buon funzionamento dell’etilometro (e conseguentemente, nell’ottica della ricorrente, dello stato d’ebbrezza) contrastano, da un lato, con l’assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati del tutto privi di rilievo (come l’acquisizione dei dati relativi alle revisioni precedenti l’ultima, effettuata poco più di due mesi prima del controllo eseguito sull’imputata) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell’adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall’altro, con l’assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E’ appena il caso di ricordare che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell’imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Alla luce di quanto precede, non può in alcun modo parlarsi di mancata assunzione di prova decisiva: vizio che è configurabile a condizione che si versi effettivamente e inconfutabilmente al cospetto della mancata assunzione di una prova che abbia caratteristiche di decisività, laddove deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., unicamente la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670): ciò che all’evidenza non può affermarsi nel caso di specie.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.