Detenuto, al 41-bis, passa un gelato e una brioche da una cella all’altra: negata la liberazione anticipata (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 28 settembre 2021, n. 35601).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente –

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere –

Dott. CAIRO Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) LUIGI nato a NAPOLI il 25/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;

lette/sentite le conclusioni del PG;

letta la requisitoria della Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Repubblica che, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per il semestre compreso tra l’8/6/2011 e l’8/12/2011, oltre che per quello compreso tra l’8/6/2017 e l’8/12/2017.

RITENUTO IN FATTO

1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di Luigi (OMISSIS), avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui è stata parzialmente respinta l’istanza di liberazione anticipata.

Il Tribunale di sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata per undici semestri, riconoscendo il beneficio per 495 giorni, dall’8/6/2004 all’8/12/2006, dall’8/6/2007all’8/12/2008 e dall’8/6/2009 sino alla data dell’8/12/2010.

L’anzidetto Tribunale ha, contrariamente, respinto il reclamo con riferimento ai quattro semestri compresi tra l’8/12/2006 e l’8/6/2007 sino al periodo compreso tra l’8/6/2017 e l’8/12/2017.

Per i periodi in cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta di liberazione anticipata sono stati valorizzati fatti che hanno integrato specifiche infrazioni disciplinari.

E’ stata richiamata la condotta del 3/8/2011, con cui è stato posto in essere il passaggio di beni da una cella all’altra, attraverso un’apertura in corrispondenza della parete comune tra i due bagni e la condotta dell’8/3/2013, consistita in un atteggiamento offensivo verso personale della Casa circondariale.

Ancora, si è ritenuta come indicatore negativo la condotta del 16/8/2017, materializzatasi nel passaggio ad altro detenuto di generi alimentari, attraverso le rispettive finestre del bagno, avvalendosi di una scopa a disposizione.

Da elementi siffatti si è inferita la mancanza di partecipazione all’opera trattamentale e, dunque, un presupposto ostativo al riconoscimento del beneficio invocato.

2. Ricorre per cassazione Luigi (OMISSIS), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Carla (OMISSIS) e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 54, 41-bis comma 2 quater lett. f) L. 26 luglio 1975, n. 354 e degli artt. 3, 27 Cost.

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avendo il ricorrente riportato sanzioni disciplinari per aver passato, in definitiva, un gelato ad altro detenuto appartenente al medesimo gruppo di socialità; anche il secondo provvedimento si fondava sul passaggio di generi alimentari ad altro detenuto (in particolare, una brioche). La decisione era in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale nr. 97/2000.

Discendeva che il comportamento consistente nel passaggio di cibo tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità non poteva essere considerato un illecito disciplinare e che le relative condotte non potevano costituire la base logico-fattuale per negare il beneficio invocato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e si impone il suo rigetto.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della liberazione anticipata, per avere Luigi (OMISSIS) scambiato oggetti con detenuti dello stesso gruppo di socialità, ristretti, tuttavia, in regime di cui all’art.41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354.

Condotta siffatta è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del beneficio invocato, risultando indicativa di un atteggiamento contrario all’adesione trattamentale, postulata dall’art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354.

Per altro verso, le ulteriori condotte tenute davano, al pari, conto di un atteggiamento non pienamente adesivo all’opera di rieducazione in atto e, dunque, imponevano, secondo il Tribunale di sorveglianza, il rigetto del reclamo.

Deve in primo luogo osservarsi che per quanto concerne le condotte inosservanti in esame il ricorso risulta decisamente generico e aspecifico, non dando conto di elementi di segno contrario, rispetto a quelli valorizzati dal Tribunale di sorveglianza per respingere il reclamo, di guisa che l’impugnazione sul punto non si correla alla motivazione della decisione impugnata e impone di disattendere gli argomenti sviluppati.

1.2. Per quanto concerne le violazioni poste in essere dal detenuto in regime differenziato e concretizzatesi nello scambio di oggetti tra appartenenti al medesimo gruppo di socialità si deve osservare quanto segue.

Non si ignora che, in tempi recenti, sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza del 5 maggio 2020, n. 97), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti».

Deve premettersi che la socialità, nell’istituto di pena, per i detenuti in regime differenziato è, comunque, protesa a contemperare le esigenze relazionali e quelle ispirate al rafforzamento delle consorterie criminali di appartenenza, di guisa che è inibito o reso altamente difficoltoso lo scambio con l’esterno di ordini, informazioni e notizie.

La Corte costituzionale ha reputato costituzionalmente illegittima la norma suddetta, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel senso della possibilità incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti appartenenti a diverse socialità, anche con quelli della medesima socialità.

La declaratoria di illegittimità costituzionale si è fondata sugli artt. 3 e 27 Cost., in quanto nella lettura operata essa risultava irragionevole, perché non funzionale, né congrua rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato.

I detenuti dello stesso gruppo di socialità possono normalmente comunicare tra loro e non risulta giustificata la deroga disposta alla possibilità di scambiare «oggetti di modico valore» (art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000).

La prescrizione assume in questa ottica una valenza puramente afflittiva, contraria allo stesso principio di rieducazione.

Questa Corte ha avuto modo già di osservare che lo scambio di riviste e generi alimentari con detenuti dello stesso gruppo di socialità, comportamento reputato ostativo alla concessione della liberazione anticipata, per i semestri in cui le infrazioni si sono collocate debba essere rivisto.

Si è ritenuto che in tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 97 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2- quater, lett. f), del medesimo art. 41-bis, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l’accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria (Sez. 5, n. 23111 del 15/06/2020 , Amato Raffaele, Rv. 279402).

Si tratta di un principio condiviso e cui deve darsi continuità, sia pur con la precisazione che esso opera allorquando non risultino aspetti o comportamenti da parte del detenuto che denotino scaltrezza, ovvero atteggiamenti che non si risolvono nel solo scambio di oggetti o generi alimentari, ma si accompagnano a forme di elusione del divieto che attestano condotte sorrette da furbizia e da malizia.

2. L’astuzia che caratterizza, nella specie, lo scambio e l’attività materiale di cui si connota l’azione posta in essere è stata correttamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza che ha, in definitiva, distinto nell’attività posta in essere i due diversi profili: l’uno volto a verificare se concorressero le condizioni per il riconoscimento della. liberazione anticipata e, l’altro, che connotava l’infrazione disciplinare commessa.

Deve, dunque, addivenirsi alla conclusione secondo cui non è lo scambio in sé a determinare il rigetto del beneficio invocato, ma le particolari modalità del comportamento attraverso cui esso si è estrinsecato, modalità che hanno denotato un atteggiamento di ferma malizia, non direttamente compatibile con la condotta di partecipazione piena all’opera di rieducazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, correttamente valorizzato, in punto logico, la modalità commissiva della condotta come base fattuale per inferire la conclusione della mancanza di adesione trattamentale nei periodi di riferimento ed ha respinto la richiesta proprio ponendo l’accento sul passaggio attraverso un’apertura tra la finestra del bagno e la cella limitrofa oltre all’impiego, in altra occasione, di un bastone per scopa.

3. Il ricorso non si confronta con questo aspetto della decisione e va, pertanto, respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.