Lavastoviglie lasciata nel giardino di casa a seguito di una alluvione: esclusa la buonafede nell’azione dei ladri che entrano nel cortile per portare via l’elettrodomestico (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 18 marzo 2022, n. 9415).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Rel. Consigliere

Dott. DE MARZIO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) CIPRIAN nato il 16/07/19xx;

(OMISSIS) NICOLETA nata il 13/01/19xx;

avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Elisabetta Maria Morosini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di (OMISSIS) Ciprian e (OMISSIS) Nicoleta per il reato di furto in abitazione, consistito nell’impossessamento di una lavastoviglie, previa introduzione nel cortile recintato di un’abitazione privata.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo e il terzo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato di (OMISSIS) Nicoleta.

Si sostiene che (OMISSIS) Ciprian avrebbe prelevato l’elettrodomestico, ritenendolo abbandonato; mentre (OMISSIS) Nicoleta non avrebbe fornito alcun contributo all’azione del marito.

2.2. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del reato.

(OMISSIS) avrebbe agito in buona fede, nella convinzione che il bene fosse stato abbandonato, perché lasciato al di fuori delle pertinenze dell’abitazione.

3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. I motivi proposti non sono consentiti in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia perché privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito:

– sulla asserita buonafede, si veda pagina 2: la lavastoviglie non è stata prelevata dalla strada, ma introducendosi all’interno di un cortile recintato, (l’elettrodomestico risultava pulito e in buono stato, ed era stato portato fuori dall’abitazione a causa di una alluvione che aveva interessato la zona);

– sul consapevole concorso di (OMISSIS) Nicoleta, si veda pagina 3: è la stessa imputata ad attribuirsi il ruolo di compartecipe nella decisione di impossessarsi del bene: “abbiamo pensato che era da buttare”.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Depositato in Cancelleria, addì 18 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.