Vince un concorso pubblico e attende anni per l’assunzione: risarcimento limitato (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 22 giugno 2022, n. 20092).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23211/2020 proposto da:

(OMISSIS) RAFFAELLA PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALDO (OMISSIS) e UMBERTO (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec aldo(OMISSIS) avvocatinapoli.(OMISSIS)it;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4830/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 2.1.2020, NRG 529/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO CHE

1. Raffaella Patrizia (OMISSIS) ha partecipato — e vinto — ad un concorso da dirigente presso la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (di seguito, ASL);

2. la graduatoria è stata approvata nel 2006, ma l’assunzione non vi è stata, se non nell’aprile 2012, con pari decorrenza;

3. la (OMISSIS) ha agito nei confronti della ASL per il risarcimento del danno che il Tribunale e poi la Corte d’Appello le hanno riconosciuto, in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite, ma solo a far data dalla messa in mora (dicembre 2011) della ASL, attuata mediante offerta della prestazione;

4. la lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la ASL è rimasta intimata;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

6. la ricorrente ha quindi depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. con l’unico motivo di ricorso Raffaella Patrizia (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c.;

2. la ricorrente afferma che dall’approvazione della graduatoria discenderebbe il diritto all’assunzione del candidato utilmente collocato, con obbligo di adempimento della P.A. e conseguente risarcimento in caso di inosservanza;

3. l’obbligo di pagamento e quello consequenziale risarcitorio — assume ancora la ricorrente – trovano la propria genesi nel bando di concorso e negli atti di approvazione della graduatoria, essendo – la partecipazione al concorso – da intendere come accettazione della proposta di lavoro contenuta nel bando, sicché, sorgendo un negozio irrevocabile, nessuna diffida è necessaria e solo spetta al candidato l’assunzione, con effetto dall’approvazione della graduatoria;

4. il motivo non può essere accolto;

5. è indubbio che, dalla vittoria del concorso, derivi il diritto all’assunzione (v, da ultimo, C. 26838/2020; C. 12368/2020) e ciò nei termini eventualmente previsti dal bando o in quelli congrui rispetto al caso di specie;

6. non è invece condivisibile, almeno in senso generale, l’assunto della ricorrente secondo cui dall’approvazione delle graduatorie deriverebbe di per sé l’assunzione, in quanto essa è da regolare mediante contratto (art. 35, co. 1, d. lgs. 165/2001) e quindi vi è naturalmente un margine di tempo successivo all’ultimazione delle operazioni per procedere all’assunzione;

7. l’ipotesi, certamente eccezionale, in cui il rapporto sia da considerare costituito sulla base della sola approvazione della graduatoria, andrebbe dimostrata e potrebbe ricorrere solo se il bando nel caso di specie contenesse l’intera regolazione del rapporto a venire e stabilisse la decorrenza immediata degli effetti dall’approvazione della graduatoria, il che è ignoto, né la ricorrente riporta nel ricorso per cassazione passaggi del bando che siano utili a concludere in tal senso (per precedenti in tema di assunzioni obbligatorie, v. C. 24833/2015; C. 4915/2014 e in tema di assunzioni per accordi sindacali, C. 12516/2003);

8. dunque, in assenza di tali presupposti e di un termine indicato nel bando o altrimenti stabilito (art. 1183 c.c.), è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora della parte tenuta alla stipula del contratto, nelle forme dell’intimazione, in questo caso comuni alla mora del creditore — art. 1217 c.c. — e del debitore — art. 1219, co. 1, c.c., quale contemporaneamente è la P.A. rispetto al contratto da stipulare, per quanto ciò che rileva, quando chi agisce sia pronto alla prestazione di contrarre è l’inadempimento debitorio della controparte e dunque la mora del debitore;

9. ciò secondo principi civilistici evidenti, tali per cui il ritardo rilevante a fini risarcitori, di cui all’art. 1223 c.c. è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora, che è ex re se vi è un termine, ai sensi dell’art. 1219 n. 3 c.c., o che consegue altrimenti all’intimazione ad adempiere o a ricevere la prestazione, principi pacificamente applicati nel tempo (v. già la risalente C. 862/1962) e propri anche dell’ambito lavoristico (C. 16665/2020);

10. la Corte territoriale ha dunque correttamente concluso in tal senso, il che comporta la reiezione del ricorso per cassazione, senza alcuna regolazione in punto spese, stante che la P.A. è rimasta intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2022.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.