REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31293-2020 proposto da:
(OMISSIS) ANNUNZIATA, (OMISSIS) MICHELANGELO, domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSINA (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA 80xxxxxx89, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 317/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2012 Michelangelo (OMISSIS) e Annunziata (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero della difesa (si trascura in questa sede di dar conto della citazione di altri enti privi di soggettività giuridica) chiedendone la condanna risarcimento del danno.
A fondamento della domanda gli attori esposero che:
-) il 22 ottobre 2008, alle quattro del mattino, una squadra di Carabinieri, a volto coperto e armi in pugno, fecero irruzione nella loro abitazione, intimando loro perentoriamente di alzarsi e seguirli;
-) come si accerterà solo in seguito, l’irruzione nell’abitazione degli attori da parte dei Carabinieri era frutto di errore;
-) al momento dell’irruzione i Militi non si qualificarono immediatamente come appartenenti alle forze dell’ordine, ma lo fecero solo in un secondo momento;
-) l’accaduto aveva provocato un trauma psichico e morale ai due attori.
2. Il Ministero si costituì regolarmente negando che nella specie sussistesse il requisito della colpa civile.
3. Con sentenza 9 dicembre 2016 n. 59 il Tribunale di Catanzaro accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dall’Amministrazione soccombente.
4. Con sentenza 28 febbraio 2020 n. 317 la Corte d’appello di Catanzaro accolse il gravame e rigettò la domanda.
Il giudice d’appello ritenne che:
-) la perquisizione nell’abitazione degli attori era stata compiuta da tre pattuglie scelte di Militi (appartenenti al Nucleo Operativo Radiomobile della Legione Carabinieri Calabria, allo Squadrone Eliportato Carabinieri Calabria ed al Nucleo Investigativo), ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18.6.1931 n. 773), sul presupposto che nella abitazione degli attori fossero occultate armi;
-) la circostanza che la perquisizione diede esito negativo non bastava, di per sé, a dimostrare che la scelta di eseguirla fu colposa;
-) gli attori non solo non avevano provato, ma non avevano neanche allegato nell’atto introduttivo del giudizio per quali ragioni la condotta dei Carabinieri si sarebbe dovuta ritenere “colposa”, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 2043 c.c..
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Michelangelo (OMISSIS) e Annunziata (OMISSIS), con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Ministero della difesa ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo “360 primo comma lettera a) cip.c.” la violazione degli articoli “13 e 14 della costituzione e 41 ‘TULPS”.
Al di là di tali riferimenti normativi, chiaramente non pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:
-) i Carabinieri eseguirono la perquisizione nella dimora degli odierni ricorrenti sulla base di meri sospetti;
-) eseguire una perquisizione domiciliare in base ad un mero sospetto è un atto illegittimo, in quanto presupposto della perquisizione è la sussistenza di oggettivi elementi indiziari;
-) nel caso di specie, il giudizio con cui la Corte d’appello ritenne “non provata né allegata”, da parte degli attori, una condotta colposa da parte dei Carabinieri era smentito dal fatto che gli stessi militari riconobbero essersi trattato di un errore.
1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.
La sentenza d’appello si fonda infatti su due distinte rationes decidendi così riassumibili:
a) gli attori non avevano spiegato, nell’atto introduttivo del giudizio, in cosa fosse consistita la colpa dei Carabinieri;
b) gli attori non avevano provato l’esistenza di una condotta colposa dei Carabinieri.
Quando la sentenza si fonda su plurime rationes decidendi, tutte debbono essere contestualmente impugnate, per l’ovvia ragione che, impugnata una sola di esse, le restanti sarebbero comunque sufficienti a sorreggere la motivazione della sentenza d’appello.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno mosso alcuna censura avverso l’affermazione della Corte d’appello secondo cui nell’atto introduttivo del giudizio non venne “nemmeno allegata” la ragione per la quale la condotta dei Carabinieri dovesse ritenersi “colposa” per i fini di cui all’articolo 2043 c.c..
Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione della Corte d’appello, essa era comunque idonea a sorreggere la motivazione della sentenza, e quindi doveva essere impugnata con un motivo ad hoc.
1.2. Rileva in ogni caso il collegio, ad abundantiam, che commettere un errore non è di per sé indice d’una condotta colposa.
Un errore può essere tanto colpevole quanto incolpevole, e dunque allegare che un danno aquiliano è stato causato “per errore” non basta, di per sé, ad assolvere anche l’onere di allegazione (e tanto meno di prova) dell’esistenza d’una colpa civile in capo a chi quell’errore commise.
1.3. Infine, nella parte in cui sostiene che gli elementi posseduti dai Carabinieri erano insufficienti a disporre una perquisizione notturna “a sorpresa”, il motivo è inammissibile in quanto censura un tipico giudizio di fatto riservato al giudice di merito, quale è lo stabilire se esista o non esista la prova della incolpevolezza d’un errore di fatto.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 5, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Michelangelo (OMISSIS) e Annunziata (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore del Ministero della difesa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022.