Notificazione della citazione dell’imputato: nullità assoluta o a regime intermedio? (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 aprile 2025, n. 15084)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. DONATELLA FERRANTI – Presidente –

Dott. UGO BELLINI – Consigliere –

Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –

Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA – Relatore –

Dott. DANIELA DAWAN – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d’appello di Catania.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

udita la relazione del Consigliere Dott. Francesco Luigi Branda;

letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui (omissis) (omissis) alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1340,00 di ammenda, per aver esercitato, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore, essendo stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo.

2. (omissis) (omissis), a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello con il quale l’imputato si doleva dell’omessa notificazione allo stesso del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.

Tale motivo di appello si fondava sul fatto che il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell’art.157, comma 8, cod.proc.pen, poiché l’ufficiale giudiziario non aveva trovato nessuno al domicilio dichiarato. Tuttavia, non era stata rinvenuta in atti la cartolina di ritorno della raccomandata.

La Corte di appello ha ritenuto la nullità di ordine generale, a regime intermedio, e ha affermato che l’imputato era decaduto dalla facoltà di eccepirla.

Tale motivazione, ad avviso del ricorrente è errata poiché la nullità relativa alla citazione dell’imputato è assoluta e insanabile sia in caso di notificazione omessa, sia quando la notificazione, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti comunque inidonea a determinare la conoscenza effettiva della fissazione del procedimento a suo carico.

2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per totale carenza di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità.

Evidenza di aver formulato nell’atto di appello uno specifico motivo diretto a contestate l’accertamento di responsabilità. In particolare, aveva sottolineato che il giudizio si era basato sull’acquisizione di una relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia giudiziaria, senza procedere alla loro escussione in qualità di testimoni, dalla quale peraltro emergeva soltanto la presenza del (omissis) sul luogo dove avrebbe esercitato l’attività non autorizzata, e senza ritrovamento di alcuna somma di danaro in suo possesso.

La Corte distrettuale, omettendo qualsivoglia motivazione, ha osservato che “nessuna doglianza è stata esercitata dalla difesa in ordine alla penale responsabilità dell’imputato”.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, de. 2017, Amato, Rv. 269028 – 01) in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art.179 cod. proc. pena. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pena. e, comunque, la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pena. (Sez. U, 27/10/2004, Palunnbo, Rv. 229539 – 01, nella prima sentenza citata, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e a un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo).

Inoltre, si è rilevato (tra le altre, Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, Moretti, Rv. 262065 – 01) che il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso, in via cumulativa e non alternativa, tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo e, in particolare, la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 stesso codice

1.2 Ciò posto, il Collegio osserva che l’esame degli atti, l’accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell’Arte), ha consentito di acclarare, in primo luogo, che l’imputato, assente, era assistito nel giudizio di primo grado da un difensore d’ufficio (Avv. (omissis) (omissis)). In secondo luogo, si rileva che la notifica risulta tentata presso il luogo di residenza del (omissis) (Via (omissis) 18) ove non risulta essere stato reperito, sicché si è proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8, mediante deposito presso la casa comunale.

Orbene, è noto che la relazione delle attività di notifica, compiute dall’ufficiale giudiziario in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l’affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata, con la specificazione che gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione della raccomandata.

3 A- Nella specie è mancata la prova che tale raccomandata sia stata spedita e recapitata all’indirizzo esatto, posto che risulta depositata agli atti una raccomandata avente un destinatario e un indirizzo diversi, cosicchè l’espletata notifica deve considerarsi come omessa. Dunque, si ravvisa la sussistenza non di una mera irregolarità, ma di una causa di nullità assoluta della notificazione, per non essere stata documentata la ricezione della raccomandata a seguito di deposito presso la Casa comunale, nonostante fosse noto il luogo di residenza del destinatario, presso il quale questi era stato cercato e non reperito per precaria assenza, quindi per essere stata eseguita una notifica in forme diverse da quelle prescritte, risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.

Peraltro, ove anche si ritenesse trattarsi di mera irregolarità, ad esempio per erroneo inserimento di altra cartolina, non emerge in alcun modo l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato assente.

Si rammenta che questa Corte, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, ha avuto modo di precisare che, qualora non sussista in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un’ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato (Sez. 2, sent. n. 5479 del 08/01/2020 – Rv. 278240; Sez. 5, n. 52078 del 04/11/2014 – dep. 15/12/2014, Natili, Rv. 261349-01).

Nel caso in esame – a fronte del vizio evidenziato e del fatto che l’imputato, assente in primo grado, era rappresentato da un difensore di ufficio, peraltro neppure domiciliatario -non risulta che sia stato osservato l’onere, gravante sull’autorità giudiziaria, di accertare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.

Il secondo motivo resta assorbito.

2. Segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per ulteriore corso.

Così deciso il 18/02/2025

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.