LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da
Mauro Di Marzio – Presidente –
Rosario Caiazzo – Consigliere –
Massimo Falabella – Consigliere –
Paolo Catallozzi – Consigliere Rel. –
Paolo Fraulini – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23205/2023 R.G. proposto da
Sony Music Entertainment Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avv. (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)
-ricorrente –
contro
Aquilone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), tutti rappresentati e difesidagli avv. (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)
– controricorrenti –
Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2597/2023, depositata il 5 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere dr. Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– la Sony Music Entertainment Italy s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 5 settembre 2023, di reiezione dell’appello per la riforma dellasentenza del locale Tribunale, che aveva respinto le sue domande di condanna:
i) della Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l., di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), questi ultimi quali eredi di Lucio Battisti, al risarcimento dei danni da revoca del mandato S.I.A.E. e da mancate sincronizzazioni, quantificato in euro 4.134.843,00, in ordine alle registrazioni fonografiche delle opere musicali interpretate dall’artista i cui diritti di edizione musicali spettavano alla Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione;
ii) della Aquilone s.r.l., di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), questi ultimi nella predetta qualità, al risarcimento dei danni da revoca del mandato S.I.A.E. e da mancate sincronizzazioni, quantificato in euro 1.309.327,88, in ordine alle registrazioni fonografiche delle opere musicali interpretate da Lucio Battisti i cui diritti di edizione musicali spettavano alla Aquilone s.r.l.;
iii) di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), quali amministratori della Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. e della Aquilone s.r.l., al risarcimento dei danni da comportamento ostativo al pieno sfruttamento economico delle registrazioni fonografiche e da mancati introiti per copia privata, quantificati in euro 1.518.479,00 ; il tutto, oltre interessi e maggior danno da svalutazione, conespressa riserva di agire in un diverso e nuovo giudizio per i danni subiti successivamente al 31 marzo 2017;
– la Corte di appello ha dato atto che a sostegno delle domand e l’attrice aveva allegato che:
era esclusiva proprietaria di una serie di registrazioni fonografiche delle opere musicali interpretate da Lucio Battisti, realizzate in esecuzione di contratti discografici conclusi tra il 1966 e il 1994 dall’artista con la stessa attrice e con le società a questa riferibili; la Edizioni Musicali Acqua Azzurra s .r.l. in liquidazione e la Aquilone s.r.l. erano titolari dei diritti di edizione musicale delle opere musicali interpretate da Lucio Battisti nelle rispettive registrazioni «Opere Acqua Azzurra» e «Opere Aquilone»;
essa attrice aveva commercializzato sino al 31 dicembre 2006 le sue registrazioni sia mediantela vendita dei dischi, sia on line, ottenendo dalla S . I . A . E . la necessaria autorizzazione;
in data 1°gennaio 2007, la Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. e la Aquilone s .r.l., esercitando la facoltà di cui all’art. 6, comma 9, dello Statuto S.I.A.E, avevano escluso dal mandato S.I.A.E. i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere di Battisti, limitatamente ai canali telematici e digitali, e con nota del 19 ottobre 2011 avevano contestato a ll’attrice l’utilizzo su internet dei rispettivi cataloghi in assenza dei necessari accordi con gli eredi del compositore, (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), e le società convenute;
le richieste dell’attrice di aver conoscenza delle condizioni a cui questi ultimi sarebbero stati disposti a concedere in licenza ai digital stores le opere era rimasta senza esito;
il divieto all’utilizzazione delle «Opere Acqua Azzurra»sul web era rimasto fino al 2019, quando, dal mese di luglio, la Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. era tornata ad affidare alla S.I.A.E. il mandato per la distribuzione online delle opere, mentre era rimasto inalterato il divieto inerente le «Opere Aquilone»;
– ha aggiunto che sulla base della riferita ricostruzione dei fatti l’attrice aveva chiesto l’accertamento della responsabilità:
a) della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. in liquidazione e della Aquilone s.r.l., da contatto sociale, per aver abusato dei diritti loro spettanti, negando all’attrice l’autorizzazione allo sfruttamento delle rispettive Opere e alla distribuzione via internet delle Registrazioni incorporanti tali Opere, e per aver scoraggiato qualsiasi sincronizzazione delle Opere medesime con qualsiasi opera audiovisiva;
b) di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), quali successori ex lege nei contratti in forza dei quali erano state realizzate le Registrazioni incorporanti le Opere di Battisti, per inadempimento contrattuale, in relazione alla violazione degli obblighi di collaborazione e cooperazione e di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei suddetti contratti, e per aver impedito all’attrice il pieno sfruttamento economico delle Registrazioni;
c) di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), quali amministratori, rispettivamente, della Edizioni Musicali s.r.l. e della Aquilone s.r.l., per violazione dei doveri di diligenza che incombono sugli amministratori, in relazione al danno consapevolmente cagionato all’attrice mediante il diniego dello sfruttamento delle Registrazioni di sua proprietà;
– la Corte territoriale ha riferito che il giudice di prime cure aveva disatteso le domande evidenziando che il rilevante lasso di tempo intercorso tra la consapevolezza dell’attrice in ordine all’affermata illiceità dei comportamenti assunti dai convenuti e la richiesta risarcitoria ostava al riconoscimento della sussistenza del necessario nesso causale tra il danno lamentato e i comportamenti imputati ai convenutie ciò sia con riferimento alla distribuzione delle opere on line, sia alla sincronizzazione delle stesse;
– ha, quindi, disatteso il gravame osservando che le domande attoree dovevano ritenersi infondate «prima ancora che per carenza del nesso causale (come affermato dal giudice di primo grado), per insussistenza della condotta inadempiente e/o illecita addebitata dall’attrice alle parti convenute», sottolineando l’assenza di elementi idonei a far ritenere che, a seguito della revoca del mandato alla S.I.A.E, le parti avessero avviato una trattativa propedeutica alla conclusione di un accordo e, quanto al diritto alla sincronizzazione delle Opere, l’assenza di concrete e ufficiali proposte inviate agli aventi diritto;
– ha, poi, escluso la sussistenza di particolari tipi di contatto idonei a far sorgere in capo alle società convenute obblighidi comportamento specifici verso l’attrice o una qualche forma di affidamento reciproco;
– ha, infine, escluso la sussistenza della responsabilità di (omissis) (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), quali amministratori, rispettivamente, della Edizioni Musicali s.r.l. e della Aquilone s.r.l., per insussistenza di una loro condotta illecita diversa e ulteriore rispetto a quella infondatamente addebitata alle società da loro amministrate;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resistono con controricorso sia la Aquilone s.r.l., (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), sia la Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione;
– le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 – bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrent e denuncia la « Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. – degli artt. 1372, 1453 e 2697 c.c.; nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c.»;
– censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso qualsiasi inadempimento degli eredi Battisti in ragione del fatto che la società attrice, una volta venuta a conoscenza della revoca del mandato alla S.I.A.E., avrebbe dovuto negoziare i termini di un accordo con i predetti eredi, e per aver ritenuto che la stessa non aveva dimostrato di aver posto in essere una attività idonea a determinare l’avvio di una trattativa sul punto;
– contesta che la Corte territoriale, da un lato, non ha preso in esame il comportamento osservato dagli eredi a seguito della ricezione delle lettere con le quali la società attrice aveva chiesto l’autorizzazione allo sfruttamento via internet delle Registrazioni del repertorio Battisti e, dall’altro, ha ritenuto che la revoca del mandato alla S.I.A.E. aveva determinato (anche) lo scioglimento del contratto di sfruttamento delle riproduzioni concluso con Lucio Battisti;
– lamenta, altresì, che il giudice di appello ha equivocato sull’o nere della prova ritenendo che dello stesso fosse gravata la società attrice e, comunque, ha negato l’ammissione della prova testimoniale articolata finalizzata alla dimostrazione del l’ «atteggiamento di sprezzante rifiuto manifestato» dagli eredi e delle diffide e delle intimidazione ricevute da questi ultimi ed espunto «dalle fonti di prova» le sentenze pronunciate in altro giudizio instaurato da (omissis), autore della parte letteraria delle Opere, contro i medesimi convenuti;
– il motivo è in parte in ammissibile e in parte infondato;
– va premesso che, diversamente da quanto sembra sostenere la ricorrente, la Corte territoriale non ha affermato che il subentro degli eredi di Battisti nei rapporti obbligatori di cui era parte il de cuius aveva determinato una modificazione del contenuto di tali rapporti e, tanto meno, che una siffatta modificazione conseguiva alla revoca del mandato conferito alla S.I.A.E. relativamente all’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere dell’artista, essendosi limitata ad affermare che per effetto di tale revoca la società attrice avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione per l’uso delle registrazioni sui canali digitali e telematici alle società appellate quali titolari dei diritti di edizione musicale delle rispettive opere e non più alla S.I.A.E.;
– ciò posto, nella parte in cui critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che la società appellante non aveva posto in essere atti idonei a determinare l’avvio di una trattativa finalizzata alla concessione di una siffatta autorizzazione e, conseguentemente, per aver escluso la violazione da parte della società appellate degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, la doglianza si risolve in una censura alla valutazione delle risultanze probatorie che, attingendo ad accertamenti riservati al giudice di merito, non può essere sindacata in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
– priva di pregio è la deduzione attinente alla violazione del criterio di riparto dell’onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, in quanto, come noto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533);
– nel consegue che laddove l’attore invochi la responsabilità contrattuale del convenuto per inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, l’onere della prova sul medesimo gravante investe anche la violazione di tali obblighi, in quanto costituente la fonte del diritto azionato;
– in relazione alla prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ., si osserva che allorché, come nel caso in esame, nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio è necessario che il ricorrente specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando non solo il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria e le circostanze che formavano oggetto della prova, ma anche quale ne fosse la rilevanza e a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza (cfr. Cass. 10 agosto 2017, n. 19985; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 14 marzo 2006, n. 5479);
– parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, limitandosi a riprodurre – nella parte riepilogativa della vicenda processuale – i capitoli di prova articolati, senza, tuttavia, chiarire la rilevanza dei fatti oggetto di tali capitoli e la qualità dei soggetti indicati quali testi;
– può, altresì, rilevarsi che la Corte di appello ha, nella sostanza, ritenuto la prova orale articolata non fosse rilevante ai fini della decisione e tale valutazione è insindacabile in cassazione per violazione di legge, costituendo un accertamento di fatto riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14 dicembre 2024, n. 32547; Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. 9 gennaio 2020, n. 190; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214);
– in ordine alla allegata «espunzione» della sentenza resa nel diverso giudizio intrapreso da (omissis), si evidenzia che il giudice di merito ha ritenuto che gli elementi derivanti da tale sentenza non assumessero rilevanza nella causa in esame avuto riguardo alla «diversità tra l’oggetto della cosiddetta “causa (omissis)”, ove la posizione dell’attore era quella di co-autore, e l’oggetto della presente causa, ove l’attrice è la società proprietaria dei fonogrammi registrati, ed alla quale sono stati trasferiti contrattualmente dall’interprete ed esecutore i soli diritti di interpretazione ed esecuzione delle opere relativi alle registrazioni di cui è proprietaria»;
– anche tale accertamento non è sindacabile in questa sede, rientrando, per le ragioni indicate in precedenza, tra quelli riservati al giudice di merito;
– inammissibile è, infine, la doglianza per motivazione apparente, in quanto priva di una specifica illustrazione nel motivo;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la « Violazione e falsa applicazione – ex art. 360 n. 3 c.p.c. – degli artt. 1175, 1176, 1375, 2697 c.c.; nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c.» nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato la sussistenza del dedotto contatto sociale quale fonte della invocata responsabilità contrattuale delle società convenute;
– il motivo è inammissibile;
– la cosiddetta responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d’un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’osservare una condotta, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla leggeallo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico (cfr.Cass. 18 luglio 2024, n. 19849; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3350; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29711; Cass. 11luglio 2012, n. 11642);
– nel caso in esame, la mancata indicazione della specifica previsione normativa che imporrebbela precisa regola di condotta asseritamente violata rende la censura priva della necessaria specificità;
– anche in questo caso, poi, la doglianza per motivazione apparente, in quanto priva di una specifica illustrazione nel motivoe, in quanto tale, va considerata inammissibile;
– con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della «Nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art.132, n. 4, c.p.c.»;
– evidenzia, in proposito, la assenza di comprensibilità della sentenza in relazione al rilievo attribuito al lasso temporale intercorso tra il momento in cui la società attrice aveva avuto consapevolezza del fatto asseritamente illecito e l’instaurazione del giudizio quale elemento che depone in senso contrario alla sussistenza del nesso di causalità;
– non sarebbe chiaro, in particolare, se tale circostanza abbia costituito la ratio decidendi espressa con riferimento al terzo motivo di appello ovvero non sia stata presa in esame in quanto ritenuta assorbita;
– il motivo è infondato;
– in occasione di tale motivo di appello, con cui si contestava la valenza giuridica attribuita dal Tribunale a tale circostanza, la Corte territoriale ha affermato che «la doglianza svolta con tale motivo di appello deve ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte relativamente ai due precedenti motivi, con le quali è stata ritenuta l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata in causa dall’appellante SMEI per insussistenza della condotta inadempiente o illecita dalla stessa addebitata alle parti appellate in relazione al danno da essa lamentato in causa»;
– siffatta motivazione consente di comprendere agevolmente l’ iter argomentativo seguito dal giudice, il quale ha inequivocabilmente ritenuto che il motivo di appello e, conseguentemente, la questione ivi dedotta era da ritenersi assorbita in ragione della sussistenza di diversa ratio decidendi;
– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
– le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 25.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2025.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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Lucio Battisti si esibisce con la canzone “I Giardini di Marzo”
