REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
GIACOMO ROCCHI – Presidente –
GIORGIO POSCIA – Consigliere –
EVA TOSCANI – Consigliere –
ALESSANDRO CENTONZE – Consigliere –
MARCO MARIA MONACO – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza dei 06/02/2024 della Corte d’appello di Bari;
udita la relazione del Consigliere Dott. Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen., Dott. Simone Perelli per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 10 dicembre 2019, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva e, rideterminata la pena in anni uno di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, digs. 159 del 2011, per avere, andando ad assistere a una partita di calcio del campionato di prima categoria, violato la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione alla errata qualifica attribuita alla manifestazione sportiva che si svolge in stadi e palasport che sarebbero luoghi aperti al pubblico e quindi, anche in base a quanto indicato dalle Sezioni unite Acquaviva, non potrebbero essere definite “riunioni in luogo pubblico”.
3. In data 11 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen., Dott. Simone Perelli chiede che l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La difesa deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 evidenziando che assistere a una manifestazione sportiva che si svolge in stadi e palasport non viola la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere in quanto tali luoghi sarebbero “aperti al pubblico” e, quindi, queste non sarebbero qualificabili come “riunioni in luogo pubblico”.
La doglianza è fondata.
2.1. La questione oggetto di ricorso è stata decisa dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv. 277007 – 01, alle quali complessivamente si rinvia).
Come espressamente evidenziato nel punto 18 della citata pronuncia, la portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni esclude che il divieto riguardi le riunioni in luoghi aperti al pubblico, anche se a esse può partecipare un numero indeterminato di persone e, quindi, la stessa non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport rispetto alle quali, peraltro, vige l’autonoma normativa dettata dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.Secondo le Sezioni unite, d’altro canto, ciò non comporta necessariamente un indebolimento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
La ridotta estensione della prescrizione in oggetto, infatti, non incide sulla possibilità, per il giudice che applica la misura di prevenzione, di imporre «tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» (art. 8, comma 5, d. Igs. 159 del 2011) e, quindi, quando ciò sarà giustificato, di imporre una prescrizione aggiuntiva che riguardi anche la partecipazione a riunioni che non sono “pubbliche riunioni” nel significato ristretto che le Sezioni unite hanno attribuito all’espressione.
Nella corretta prospettiva indicata, d’altro canto, è proprio tale previsione che deve essere valorizzata in quanto/ permettendo al giudice della prevenzione di dettare prescrizioni specifiche con una motivazione adeguata che le giustifichi alla luce della pericolosità del soggetto e dei conseguenti pericoli per la società, esclude che siano utilizzate formule generali e stereotipate e, quindi, consente di evitare le criticità determinate dalla genericità e indeterminatezza della prescrizione stessa (cfr. Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23/2/2017 De Tommaso c/Italia; Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01; Sez. 2, n. 18264 del 31/03/2022, Boiocchi, Rv. 283060 – 01; Sez. 1, n. 31322 del 09/04/2018, Pellegrini, Rv. 273499 – 01).
Ciò in quanto il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5 d. Igs. n. 159 del 2011 ha il vantaggio di configurare la misura di prevenzione in maniera personalizzata sul soggetto, tenendo conto dei motivi che la giustificano e, inoltre, permette un contraddittorio pieno già in sede di applicazione della misura, con le impugnazioni previste e con l’ulteriore conseguenza che anche il giudice penale potrà più facilmente valutare l’offensività di una violazione, essendo la prescrizione dettata in rapporto alla pericolosità del soggetto.
2.2. Nel caso di specie il giudice di merito, accertato che la condotta posta in essere dall’imputato è consistita nell’avere assistito nel locale stadio a una partita di calcio, pure citando la pronuncia delle Sezioni unite, non si è conformato al principio in quella sede stabilito che, di contro, deve essere ribadito evidenziando che “la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico e questa, in assenza di specifica previsione, non si riferisce alle manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, pure se a queste può partecipare un numero indeterminato di persone” (cfr. Sez. U, n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv. 277007 – 01).
Le ragioni esposte, escluso che la condotta posta in essere dall’imputato configuri quella prevista e punita dalla fattispecie incriminatrice contestata e che pertanto si sia realizzato l’elemento materiale del reato, impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio perché la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Roma, lì 27/03/2025
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2025.
SENTENZA – IN BIANCO – copia non ufficiale -.
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Persone che guadagnano bene, che non sanno neanche creare un file PDF completo (e non é la prima volta) da allegare alla sentenza (vedi sopra). Domanda: lo fanno di proposito?