Al detenuto che lavora in carcere come spazzino spetta il “minimo assoluto” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 17 marzo 2022, n. 8792).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Rel. Consigliere –

Dott. SARRACINO Filomena Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18451-2016 proposto da:

(OMISSIS) ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE (OMISSIS), 52, presso lo studio dell’avvocato MARCO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6871/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 8755/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 14 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Angelo (OMISSIS) nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento degli emolumenti lavorativi per l’attività svolta con mansioni di scopino dal 21 ottobre 2002 al 21 luglio 2005 presso la casa circondariale di Rebibbia ove era stato detenuto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, generiche le allegazioni in fatto in ordine alla prestazione resa ed in ragione di ciò non invocabili ai fini della prova il ricorso ai poteri istruttori del giudice ed il principio di non contestazione;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale il Ministero si è limitato a costituirsi ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, I. n. 354/1975, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la carenza di allegazione e prova dei fatti posti a base della domanda, sostenendo essere le deduzioni svolte sufficienti in relazione alla previsione recata dalla norma invocata ed intesa a stabilire, in relazioni alle mansioni affidate ed alle prestazioni in concreto rese, un minimo di retribuzione inderogabile pari ai due terzi dell’importo fissato dal CCNL di riferimento;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’omessa valutazione degli elementi da ritenersi dedotti e provati in relazione alla causa petendi effettivamente prospettata;

– che con il terzo motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 164, comma 5, c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver dichiarato sanata la nullità del ricorso introduttivo conseguente alla ritenuta indeterminatezza dell’oggetto della domanda e dell’insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa, avendo omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione dei ricorso o per l’integrazione della domanda ed in difetto di tempestiva eccezione del vizio da parte del convenuto;

– che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. è prospettata in relazione al malgoverno dell’onere della prova stante la congruità degli elementi in fatto offerti in relazione alla domanda effettivamente proposta;

– che con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. contestando la sussistenza di quelle carenze probatorie dalla Corte territoriale ritenute ostative al ricorso ai poteri istruttori officiosi del giudice;

– che il sesto motivo è volto a contestare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Giustizia in quanto tardiva ed infondata;

– che con il settimo motivo il ricorrente si limita a richiamare i precedenti a lui favorevoli della Corte territoriale;

– che i primi due motivi meritano accoglimento dovendo ritenersi la domanda originaria proposta dall’odierno ricorrente effettivamente volata a conseguire il c.d. minimo assoluto, ovvero quel trattamento retributivo pari ai due terzi dell’importo fissato dal CCNL di riferimento che l’art. 22, I. n. 354/1975 prevede come inderogabilmente spettante, rispetto alla quale risulta congrua la deduzione in fatto, ricavabile dal ricorso introduttivo, degli elementi riguardanti le mansioni assegnate e l’indicazione in concreto delle mansioni svolte, rivelandosi, di contro, del tutto ultronee le allegazioni in relazione al cui difetto la Corte territoriale ha ritenuto la genericità del ricorso, ovvero le allegazioni relative all’orario, all’articolazione del medesimo, alle ore di straordinario, alle ferie non godute, all’indicazione specifica delle voci retributive rivendicate, all’inquadramento;

– che, pertanto, il ricorso va accolto quanto al primo ed al secondo motivo, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugna in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 17 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.