Carabiniere, fuori servizio, viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza: sospeso dal servizio (T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sezione II, Sentenza 7 novembre 2018, n. 937).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

con l’intervento dei magistrati:

Dott.       Francesco Scano, Presidente

Dott.ssa Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Dott.       Tito Aru, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2016, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Pala, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi n.18;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA -DIREZIONE GENERALE PERSONALE MILITARE – COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI “PODGORA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;

per l’annullamento

– del decreto del direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa D.M. n. 326/I-3/2016 del 26 luglio 2016, notificato in data 25 agosto 2016, con il quale è stata disposta “LA SOSPENSIONE DISCIPLINARE DALL’IMPIEGO PER MESI DUE” a decorrere dalla data di notifica (25.8.2016);

– del provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” n. 20/273-18-2009 del 15.4.2016;

– della Relazione finale di inchiesta formale disciplinare a carico del M.llo Capo CC in Sp (A) (OMISSIS) del 31.5.2016;

– del provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” n. 20/273-26-2009 del 23.6.2016;

– nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali al provvedimento su richiamato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa Direzione Generale personale Militare e di Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la Dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il militare ricorrente il 4 ottobre 2009, libero dal servizio, causava alla guida dell’ autovettura, di proprietà del genitore, un sinistro stradale ove rimaneva ferita anche la conducente del veicolo con il quale collideva (lesioni gravi).

All’epoca dei fatti il dipendente dell’Arma era effettivo all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di (OMISSIS) (OMISSIS).

Dalla ricostruzione dei fatti operata in sede di rilievi stradali, risultava che il -OMISSIS- aveva perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale sopraggiungeva l’altro automezzo.

I feriti venivano trasportati, con autoambulanze, all’Ospedale di (OMISSIS), e venivano sottoposti agli accertamenti sanitari e all’analisi del tasso alcoolemico.

Al ricorrente è stata riscontrata la presenza nel suo organismo di un tasso alcoolico molto elevato, di g/l 2,16.

E’ stato condannato, sia in primo che in secondo grado (rispettivamente nel 2012 e nel 2014) a 8 mesi di reclusione ed a Euro 4.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni 1.

Successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2738 del 10 dicembre 2015, ha annullato senza rinvio il giudizio di secondo grado, in quanto il reato ascritto al militare si era nel frattempo estinto per prescrizione.

A seguito di tale decisione il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” ordinava l’avvio di “inchiesta formale” ai fini di accertare l’eventuale rilevanza disciplinare della condotta assunta dal dipendente.

Il Comandante, acquisita la relazione finale , proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della “sospensione dall’impiego” per mesi 5.

A conclusione del procedimento la Direzione Generale del Ministero della Difesa, con l’impugnato decreto n. 326/I-3/2016 del 26 luglio 2016, disponeva, l’applicazione della “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi 2 , in applicazione dell’articolo 1357, comma primo, lettera a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Con ricorso depositato il 23.11.2016 il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’impugnato decreto, formulando le seguenti censure

1) violazione degli artt. 1346, 1348, 1349, 1350 e 1352 del D.Lgs. n. 66 del 2010,

2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché per erronea ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si sostiene che l’incidente avrebbe potuto dipendere da (genericamente “altre cause”) e che i rilievi ematici potrebbero essere affetti da “nullità/inutilizzabilità”.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso, diretto a sindacare il merito delle valutazioni espresse.

All’udienza del 10 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 239 dell’8 febbraio 2012 ha condannato il -OMISSIS-per il reato aggravato di “guida sotto l’influenza dell’alcool” alla pena di mesi 8 di reclusione (sospesa) ed a Euro 4.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni 1.

La sentenza di condanna è stata poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello – sez. staccata di Sassari con la pronuncia n. 495 del 21.10.2014.

In particolare “La pena è stata irrigata in rapporto alla notevole entità del tasso alcolico riscontrato e alle allarmanti modalità del sinistro, con feriti, cagionato dall’imputato” (cfr. sent. d’appello).

Il giudice d’appello analizzando, nello specifico, proprio la problematica dell’utilizzabilità o meno dell’accertamento clinico disposto (qui contestato dal ricorrente) riteneva espressamente che “comunque si voglia inquadrare la vicenda (il riferimento è al consenso, al difensore d’ufficio nonché alle modalità di richiesta dell’analisi da parte della polizia giudiziaria) i rilevati profili di nullità o non sussistono o devono considerarsi sanati”.

“Va quindi ribadita la piena utilizzabilità degli accertamenti alcoolemici compiuti sulla persona dell’imputato, dimostrativi del suo grave stato di alterazione per eccessiva ingestione di alcolici”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2738 del 10 dicembre 2015 (acquisita dall’Amministrazione il 17 marzo 2016) , ha annullato senza rinvio il giudizio di secondo grado, in quanto il reato si era estinto per prescrizione.

Si consideri che l’art. 129 2 comma del c.p.p. prevede espressamente (quale limite) che:

” Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

A seguito della decisione della Cassazione il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” ordinava “inchiesta formale”.

Veniva formulata al dipendente “contestazione dell’ addebito” rilevando che la condotta “benché non sanzionata penalmente ha arrecato grave nocumento al prestigio e all’immagine dell’Istituzione, in quanto incompatibile con lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri ed in palese contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato ed al grado rivestito”.

Il dipendente, tramite difensore, con memoria difensiva dichiarava, fra gli altri elementi, di “essere pienamente consapevole sia delle proprie responsabilità morali in ordine ai fatti in contestazione, sia dei riflessi negativi che tali fatti hanno potuto determinare all’immagine della figura del carabiniere; ed esternava le difficoltà nelle quali si trovava dovendo far fronte a 2 figli gemelli, di 10 anni, portatori grave deficit riconosciuto ex L. n. 104 del 1992” (cfr. punto 1c.1.c della relazione dell’Ufficiale inquirente del 31.5.2016).

Evidenziando le difficili condizioni economiche (monoreddito e pendolare) anche a causa del grave handicap che ha colpito, fin dalla nascita, i figli gemelli, che necessitano di cure in una Clinica specialistica di Roma , con notevoli costi per le cure, viaggi e permanenza con, inoltre, il peso di un mutuo ipotecario e di un contratto di finanziamento (cfr. memoria 12.5.2016 redatta in corso di procedimento disciplinare).

Il Comando, acquisita la “relazione finale” , proponeva, il 23.6.2016, che nei confronti del dipendente venisse adottata la sanzione disciplinare della “sospensione dall’impiego” per mesi 5.

A conclusione del procedimento la Direzione Generale del Ministero della Difesa riteneva, invece, di disporre, con l’impugnato decreto definitivo n. 326/I-3/2016 del 26 luglio 2016, la “sospensione disciplinare dall’impiego” (solo) per mesi 2 , in applicazione dell’articolo 1357, comma primo, lettera a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Con “riduzione” della sanzione (da 5 a 2 mesi) in applicazione dall’esercizio del potere discrezionale di valutazione della gravità del comportamento assunto dal militare e di graduazione della sanzione più appropriata.

Le censure proposte dal ricorrente contro la decisione finale non sono condivisibili.

Le norme che sono state applicate risultano essere, principalmente:

– l’art. 732 comma 3 lett. d) del regolamento militare D.P.R. n. 90 del 2010 che impone l’obbligo di “astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico”.

-il 5 comma dello stesso art. 732 che dispone che “Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:

a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa”;

-il comma 6 lett. c del medesimo art. 732 stabilisce che “Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: …c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti”.

Dunque le previsioni riferite al “Norme di comportamento – Contegno del militare” non possono essere confinate e limitate, come asserisce il ricorrente, alla sola “attività in servizio”.

L’Amministrazione ha fornito, a sostegno della decisione sanzionatoria assunta, adeguata motivazione sia in via diretta, con lo svolgimento di autonomo procedimento disciplinare, sia per relationem con richiamo ed utilizzo degli atti del processo penale (entrambi di condanna, Tribunale e Corte d’Appello, poi estinti per prescrizione).

In particolare l’inchiesta disciplinare ha utilizzato, correttamente, “fatti ed elementi” enucleabili dai procedimenti penali di condanna di primo e secondo grado:

“fatti ed elementi” che non vengono “azzerati” dalla pronuncia di applicazione della prescrizione, con estinzione per la durata del processo.

Si consideri che, in questo caso, l’applicazione della prescrizione ha impedito “il permanere” della condanna (già pronunciata, in modo omogeneo e concorde, da parte di Tribunale e Corte d’Appello di Sassari) essendo stata la prescrizione applicata dalla Corte di Cassazione nel terzo grado di giudizio.

Tutti i “Fatti ed elementi” che non hanno consentito di addivenire ad un giudicato di condanna a causa di un fattore “esterno” (estinzione prescrizione), possono (anzi devono) essere presi in considerazione in sede di valutazione disciplinare.

Il decreto che ha irrogato la sanzione della sospensione disciplinare di 2 mesi contiene adeguata motivazione, affermando che :

“Tale condotta, accertata in sede istruttoria e per la quale non si addiveniva a un proscioglimento nel merito in quella penale, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare. ai doveri attinenti al giuramento prestato, e quelli di correttezza ed esemplarità propri dello “status” di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”.

Ciascun militare è obbligato a tenere, in ogni circostanza, una condotta esemplare, astenendosi da comportamenti che possono screditare l’immagine dell’Amministrazione, minando quell’atteggiamento di fiducia e di stima di cui gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri devono sempre godere.

Dunque si riscontra l’oggettiva gravità della condotta del militare sotto l’aspetto disciplinare.

In riferimento al profilo procedimentale contestato risulta che le deduzioni difensive del ricorrente sono state attentamente vagliate, come emerge dalla relazione finale di inchiesta disciplinare dell’Ufficiale Inquirente e dal complesso degli atti esaminati, nonché dallo stesso decreto impugnato.

Tanto è vero che , proprio anche sulla base della valutazione di queste, l’irrogazione della sanzione finale è stata di 2 mesi (e non di 5, come era stata proposta a livello locale interregionale).

E ciò in considerazione dell'”occasionalità del comportamento tenuto e al considerevole tempo trascorso dai fatti ” (cfr. motivazione nelle premesse del decreto impugnato).

Si consideri, peraltro, che (come già richiamato) il militare aveva ammesso , nelle controdeduzioni, i fatti, riconoscendo la violazione degli obblighi di comportamento, evidenziando problematiche familiari oggettivamente gravi.

In definitiva il Collegio ritiene che il procedimento di irrogazione della sanzione si è svolto in modo legittimo, sia in termini sostanziali, con ampia valutazione degli elementi attinenti la condotta, soggettiva ed oggettiva, assunta dal dipendente, sia in relazione agli adempimenti procedimentali di garanzia del contraddittorio.

In conclusione il ricorso va respinto.

Il Collegio ritiene di potere compensare le spese di giudizio, in considerazione delle peculiari situazioni economiche del ricorrente, di particolare difficoltà.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018.