Casellario giudiziario: per essere cancellate, il soggetto non deve aver commesso reati nel corso del successivo quinquennio (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 25 agosto 2020, n. 24145).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CICCHELLI SALVATORE GIUSEPPE nato a SENISE il 30/05/1956;

avverso l’ordinanza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto che il ricorso venga qualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza 27 settembre 2019, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, per quanto qui rileva, rigettava l’istanza formulata nell’interesse di Cicchelli Salvatore Giuseppe tendente a ottenere, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., la declaratoria di estinzione delle pene inflittegli con le sentenze nn. 4, 5 e 7 del certificato penale.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Pier Luigi Ferrara, formulando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione del disposto di cui all’art. 172 cod. pen. in relazione alla denegata dichiarazione di estinzione della pena inflitta al Cicchelli con le sentenze indicate ai nn. 4 e 5 del certificato penale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 2006 in relazione all’art. 172, comma 5, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento dell’effetto estintivo della pena inflitta al Cicchelli con la sentenza indicata al n. 7 del certificato penale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Ciro Angelillis, ha concluso chiedendo che il ricorso venga qualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno.

4. Posto che l’ordinanza impugnata è stata adottata dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza partecipata, fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., atteso che la richiesta del condannato aveva a oggetto anche l’applicazione in executivis della disciplina della continuazione, così che è stato assicurato il contraddittorio tra le parti, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

5. Quanto al primo motivo di ricorso, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato l’art.172 cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, secondo cui “il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca” (Cass. Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, Rv. 266343 — 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Rv. 253548; Cass. Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Rv. 243498).

E in vero, la Corte di appello di Salerno ha correttamente affermato che non poteva essere invocato l’effetto estintivo ex art. 172 cod. pen. in ordine alle condanne a pena detentiva, irrogate al Cicchelli con le sentenze di cui ai punti sub n. 4 e 5 del certificato del casellario in atti, spiegando che “si tratta di distinte sentenze di condanna per reati di omessa tenuta delle scritture contabili e per reati di lesioni personali, divenute definitive, rispettivamente, in data 18.7.1996 e in data 26.4.1997, in relazione alle quali il G.E., con ordinanza del 15 marzo 2019, dichiarava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, cod. pen., per avere il Cicchelli commesso altro delitto nel corso del successivo quinquennio” dalla data di irrevocabilità delle citate pronunce, “riportando condanna […] con sentenza di cui al punto sub n. 8 del certificato del casellario, divenuta irrevocabile in data 18.4.2010” ed affermando che “in caso di revoca del beneficio della pena sospesa, il dies a quo della prescrizione ex art. 172 cod. pen. decorre dal momento in cui il provvedimento che accerta la causa della revoca diviene definitivo” (nel caso di specie, dal 18.4.2010).

6 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, correttamente affermato che non “può essere riconosciuto l’effetto estintivo della pena ex art. 172 cod. pen. inflitta per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, giudicato con sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 13.12.2007, divenuta definitiva in data 24.10.2008, riportata nel certificato del casellario al punto sub n. 7”, spiegando che “anche in tal caso il beneficio dell’indulto ex lege n. 241/2006 veniva revocato con ordinanza del G.E. del 15 marzo 2019 a seguito di condanna definitiva, riportata dal Cicchelli, con sentenza indicata al punto sub n. 11 del certificato del casellario, emessa in data 16.3.2018 e divenuta irrevocabile dal 30.7.2018 per il reato di bancarotta per distrazione”, commesso il 6.2.2007, cioè entro il quinquennio dalla data di entrata in vigore della suddetta legge ed affermando che “anche in tal caso, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va individuato non nella data dell’ordinanza del G.E., ma nella data di irrevocabilità della mentovata sentenza che ha accertato in modo definitivo la causa della revoca”.

Così argomentando, la Corte di appello di Salerno ha applicato il principio di diritto secondo cui “nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio” (Cass. Sez. U. n. 2 del 30/10/2014, Rv. 261399).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.