Circolazione stradale: a chi la responsabilità del sinistro se entrambi hanno violato l’art. 143 del CdS? (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 12 novembre 2020, n. 25469).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4493-2019 proposto da:

GALLUCCI ROSELLA, CHIAPPETTA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NATALIA PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ALBANESE, VINCENZO MEDICI;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL SPA, BERARDI ROSA, CERRELLI SILVESTRO, CERRELLI CARBURANTI SRL, LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 832/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Rilevato che:

1. Rossella Gallucci e Giovanni Chiappetta propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 832/2018, pubblicata il 28/06/2018, che aveva confermato il concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. nella causazione del sinistro stradale tra i conducenti di due veicoli, Gallucci Rossella e Cerelli Silvestro, condannandoli a risarcire nella misura del 50 % il danno a Berardi Rosa.

Il giudice d’appello ha confermato la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti, basandosi sulle risultanze della ctu secondo cui entrambi avrebbero violato le norme comportamentali richieste nella circolazione stradale.

2. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: rinuncia alla domanda in primo grado da parte del signor Cerelli Silvestro e della Cerelli Carburanti s.r.l. nei confronti della Lyod Adriatico S.p.a. e dei signori Gallucci Rossella e Chiappetta Giovanni.

Violazione dell’art. 350 comma 1 n.5 c.p.c.”.

Il giudice d’appello, condannando gli appellanti al risarcimento dei danni e refusione delle spese processuali, non avrebbe considerato l’accordo transattivo avvenuto tra Lloyd’s Assicurazioni S.pa., Cerelli Silvestro e Cercai Carburanti s.r.1., con cui le parti dichiaravano di rinunciare agli atti di causa e al giudizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: art. 143 C.d.s. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”.

Il Tribunale avrebbe male interpretato l’art. 143 c.d.s. nel senso che tale norma prescriverebbe l’obbligo di osservanza della destra rigorosa, riconoscendo di conseguenza a Gallucci Rossella e Chiappetta Giovanni la stessa responsabilità di Cerulli Silvestro.

Secondo il ricorrente, la norma più che prescrivere un obbligo rigido, avrebbe la finalità di garantire una andatura regolare e corretta ed evitare il rischio di un’occupazione della corsia da parte di veicolo proveniente da parte opposta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. — omessa valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado, in particolar modo la CTU. Inadeguatezza ed illogicità della motivazione”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il regime di concorso colposo tra le parti, poiché secondo i ricorrenti la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare nella misura dell’80% a Cerulli Silvestro e nel residuale 20% a Gallucci Rossella per non aver viaggiato tenendosi il più possibile sulla destra del margine stradale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso è completamente carente di tali indicazioni. Infatti l’esposizione dei fatti è confusa, non chiarisce se i ricorrenti sarebbero terzi chiamati i quali però sono stati condannati in solido al risarcimento (quale conducente del terzo trasportato danneggiato) con il conducente dell’altro veicolo. Non chiarisce se terzi chiamati e, ed eventualmente, a quale titolo.

Il primo motivo poi denuncia ex 360 n. 5 che il giudice avrebbe omesso di esaminare l’accordo intervenuto fra il conducente dell’altro veicolo e l’assicuratore, con cessazione della materia del contendere quanto alla domanda (senza chiarire quale domanda) che il conducente avrebbe proposto nei confronti del ricorrente (anche qui senza specificare se c’è stata una domanda riconvenzionale).

4. L’indefensio dell’intimato non richiede la condanna alle spese.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 1° ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Art. 143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. (1)

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 (3) a euro 652 (3). (2)

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 321 (3) a euro 1.283 (3). (2)
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (3) a euro 169 (3). (2)

(1) Il comma: “6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all’art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.” è stato soppresso dal D. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(3) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.