Condannato per ripetute telefonate e citofonate che molestano il destinatario (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 3 giugno 2021, n. 21855).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) FERDINANDO nato il 05/09/19xx;

avverso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, l’avvocato (OMISSIS) MAURIZIO del foro di ROMA, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza.

Alle 11,30 l’udienza viene sospesa e riprende alle ore 11,45.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020, il Tribunale di Roma dichiarava (OMISSIS) Ferdinando responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. (per avere, per petulanza e, comunque, per biasimevole motivo, recato molestia e disturbo a (OMISSIS) Carlo, mediante numerose telefonate notturne “mute”, dirette all’utenza in uso al predetto, e suono del citofono in varie ore del giorno e della notte; condotta questa che si era protratta dal 15 febbraio all’8 marzo 2016) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di euro 350,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, (OMISSIS) Carlo, liquidati equitativamente nella misura di euro 2.500,00, e alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa nel giudizio.

2. Avverso detta sentenza, l’imputato, con il ministero del proprio difensore di fiducia, avvocato Maurizio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, formulando otto distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen, “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza e travisamento della prova in punto di valutazione delle prove orali, con particolare riferimento alla testimonianza di Carlo Manzoni”.

Ha, in proposito, osservato, riportando ampi stralci della testimonianza del (OMISSIS), che costui aveva riferito che le telefonate erano state effettuate da un “numero sconosciuto” e che, dunque, aveva indicato l’imputato come autore delle stesse sulla base di una mera deduzione (era accaduto che già nel nel 2014, a seguito di una denuncia dal contenuto identico a quello oggetto della denuncia del 2016, che aveva dato origine al presente processo, diverse telefonate “sconosciute” erano state ricondotte al (OMISSIS) mediante l’utilizzazione di un’applicazione “scaricata” illegalmente); che il (OMISSIS) non aveva mai visto il (OMISSIS) citofonare, essendosi limitato a riferire di averlo visto successivamente al suono del citofono prendere l’ascensore.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova in punto di valutazione delle prove orali, con particolare riferimento alla testimonianza del Maresciallo (OMISSIS) Maurizio”.

Secondo il ricorrente il Maresciallo (OMISSIS) si era limitato ad accertare che il numero telefonico, indicato dal (OMISSIS) (acquisito adottando l’illegale utilizzo dell’applicazione di cui è detto), fosse intestato a (OMISSIS) Ferdinando.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e omesso esame di prove decisive, in punto di valutazione delle prove documentali, prodotte dalla difesa all’udienza del 19 marzo 2019”.

Secondo la difesa dell’imputato il Tribunale non avrebbe considerato né i numerosi documenti prodotti (dei quali ha riportato ampi stralci), volti a dimostrare che il (OMISSIS) avesse già dal 2013 sporto denunce nei confronti di Sergio e Carlo (OMISSIS) per i comportamenti molesti posti in essere da costoro contro di lui, né il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, limitandosi a sostenere che “nessuna valida ragione di astio o di rancore del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) è stata evidenziata dalla difesa”.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in punto di valutazione delle prove orali, con particolare riferimento alla testimonianza della amministratrice del condominio (OMISSIS) Claudia e di omessa valutazione di una prova decisiva con riferimento ai documenti depositati dalla difesa”.

Ha, in proposito, osservato che l’amministratrice del condominio, Claudia (OMISSIS), non aveva conoscenza diretta dei fatti riferiti, basandosi il suo narrato sui racconti degli altri condomini; che, inoltre la (OMISSIS) nutriva rancore e astio verso il (OMISSIS), essendo stata denunciata dal predetto, sicché la sua testimonianza non poteva ritenersi “rilevante ed eloquente”, come affermato in sentenza; che, peraltro, nel corso della sua audizione, la (OMISSIS), prima di rispondere alle domande aveva sempre ricercato il “suggerimento” del (OMISSIS).

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di valutazione delle prove documentali con, particolare riferimento al decreto di archiviazione del Gip Tamara (OMISSIS) del procedimento n. RG 47064/16”.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, allorché aveva affermato che “a nulla rileva la circostanza che una precedente denuncia a suo carico (n.d.r. del (OMISSIS)) sia stata archiviata; in quel caso, infatti, il GIP riteneva solo che la specifica condotta in quel caso lamentata non risultava supportata da ulteriori elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio; ciò che, invece, vi è stato nel caso di specie, come è emerso dalle testimonianze assunte in sede dibattimentale (parte offesa, m.llo (OMISSIS) e teste (OMISSIS))”, aveva erroneamente ritenuto che il procedimento n. RG 47064/16 fosse precedente e non successivo a quello oggetto della presente disamina e per di più in quello come nel presente procedimento, non essendo stati acquisiti i tabulati telefonici, non vi sarebbe stata la prova dell’attribuibilità del numero telefonico dal quale erano pervenute le telefonate al (OMISSIS).

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lettera b) cod. proc. pen., “inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 660 cod. pen.”, evidenziando che la penale responsabilità del (OMISSIS) sarebbe stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, costituitasi parte civile, era soggetto evidentemente interessato agli esiti del processo.

Ha, altresì, osservato che tanto l’elemento materiale che quello soggettivo del reato di molestia non potevano dirsi integrati, mancando la prova sia relativamente all’ eccessiva invadenza della condotta dell’agente sia alla volontà di interferire nell’altrui sfera di libertà.

2.7. con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza assoluta di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena”.

Ha lamentato che il Tribunale, sulla base di elementi meramente materiali (entità e natura della pena inflitta) non aveva concesso in favore del (OMISSIS) il beneficio della sospensione condizionale della pena, prescindendo dalla volontà dell’imputato stesso e non considerando la reale situazione economica del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato; quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza, sarebbe incorsa in un vizio assoluto di motivazione.

2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., “mancanza assoluta di motivazione in ordine all’entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile e determinato in via equitativa in euro 2.500,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e, in ogni caso, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.

Quanto al tema dell’attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, occorre osservare che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (Sez. Un. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).

Nello stesso senso e più di recente, è stato affermato che “in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione” (Cass. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).

2. Ebbene, il Tribunale nell’impugnata sentenza ha proceduto a effettuare tale approfondita valutazione, laddove ha messo in rilievo, con motivazione esente da vizi logici e/o giuridici, che il (OMISSIS) aveva ricostruito i fatti in modo coerente, preciso e completo, senza lacune o contraddizioni che potessero inficiare il suo narrato; costui aveva coerentemente dichiarato di avere visto dal balcone il (OMISSIS) scappare dopo avere effettuato “una citofonata” e di avere riconosciuto la sua voce nel corso di una telefonata eccezionalmente non “muta”.

Sebbene non siano stati acquisiti i tabulati telefonici, l’accertamento della provenienza delle molestie telefoniche dall’utenza dell’imputato è stata ritenuta alla stregua delle precise dichiarazioni della persona offesa, nonché di quella del Maresciallo (OMISSIS) con specifico riguardo alla circostanza che il (OMISSIS) gli aveva riferito il numero da cui provenivano le telefonate, risultato essere quello dell’utenza intestata al (OMISSIS).

Peraltro, il Tribunale ha sottolineato che lo stesso Rocco aveva ammesso di avere “fatto qualche citofonata”, anche se aveva aggiunto che non aveva avuto nessun intento di molestare il (OMISSIS).

3. A fronte di tale logico argomentare, le censure contenute nei primi cinque motivi di ricorso, lungi dal denunciare lacune motivazionali effettivamente esistenti nel percorso motivazionale del giudice di merito, si sostanziano in doglianze in fatto con le quali si richiede a questa Corte una diversa “lettura” delle emergenze istruttorie; e ciò anche quando le stesse sono formalmente improntate sotto l’egida del “travisamento della prova”.

Sono, infatti, tutte censure di puro merito, non consentite nel presente scrutinio di legittimità, le deduzioni relative all’uso asseritamente illegale del sistema Whooming adottato per risalire al numero telefonico del chiamante, alla mancata valutazione dell’indicata documentazione, alla valutazione della dichiarazione testimoniale dell’amministratrice del condominio; esse, in ogni caso, non scalfiscono l’impostazione motivazionale dell’impugnata decisione adeguatamente e congruamente giustificata.

4. Non ricorre il vizio della violazione di legge (denunciato con il sesto motivo di ricorso), né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all’art. 660 cod. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, secondo cui il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato attraverso una condotta di disturbo o molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

5. Parimenti inammissibile è il settimo motivo di ricorso.

Premesso che non risulta dalla lettura della stessa sentenza che l’imputato abbia richiesto, nel corso delle conclusioni rassegnate al Tribunale di Roma, né la concessione delle circostanze attenuanti generiche, né la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, “il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno) [Cass. Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596; cfr. anche Sez. Un. n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376, che hanno affermato che “in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito].

6. Infine, inammissibile è l’ottavo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno oggetto del disposto risarcimento in favore della costituita parte civile, avendo il Tribunale di Roma fatto ricorso al criterio equitativo, valorizzando, in particolare, l’arco temporale in cui si era protratta la condotta dell’imputato.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) – al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/02/2021.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.