Confermata la sanzione disciplinare per il M.llo della GdF colpevole di aver redatto falsamente una nota di intervento per il proprio tornaconto (T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione Terza, Sentenza 7 agosto 2020, n. 901).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Enrico d’Arpe, Presidente

Dott. Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Dott. Anna Abbate, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2015, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fernando Caracuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cesare Battisti, 112;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Lecce, via Rubichi;

per l’annullamento

– della determinazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia prot. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 9 febbraio 2015, con cui si stabiliva che: “il ricorso del Maresciallo Capo Giuseppe -OMISSIS- citato in preambolo è respinto in quanto infondato per le motivazioni innanzi esposte“, in tal modo confermando la sanzione disciplinare della consegna di rigore per un periodo pari a giorni due;

– della determinazione del Comandante del Comando Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-, la quale è stato determinato di “infliggere al Maresciallo Capo -OMISSIS- ” -OMISSIS-” la sanzione della “CONSEGNA DI RIGORE”, nella misura di giorni 2 (due), ex art. 1362 del C.O.M“, notificata in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 commi 5 e 6 D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS- a far data dal mese di gennaio 2010, con funzioni di Maresciallo Capo, espone quanto segue:

– In data 4/05/2012, riceveva la notificazione di un provvedimento di sospensione disciplinare dall’impiego, per la durata di mesi due, a decorrere dal 4 aprile 2012 e fino al 3 giugno 2012, datato 3 aprile 2012 (adottato all’esito dell’archiviazione disposta dall’A.G.O. nel 2011 per prescrizione del reato del procedimento penale avviato in danno del militare ricorrente), a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Generale -OMISSIS-;

– Il 27 giugno 2012 veniva, altresì, informato della decisione adottata dal Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui si disponeva, nei suoi confronti, una detrazione di anzianità a seguito della sospensione disciplinare dall’impiego;

– avverso i suddetti provvedimenti, proponeva ricorso giurisdizionale – iscritto al n. -OMISSIS– innanzi a questo Tribunale che veniva accolto, con sentenza n.-OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-;

– con nota prot. -OMISSIS-, notificatagli il successivo 11/04/2014, veniva avviata nei confronti dello stesso una inchiesta relativa ai fatti che, già in passato, gli erano stati contestati e alla luce delle argomentazioni esposte dall’odierno istante, con determinazione del 26/08/2014, il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza disponeva che “il procedimento disciplinare di stato esperito nei confronti del Maresciallo Capo Giuseppe -OMISSIS- “-OMISSIS-” è archiviato, fatti salvi le valutazioni e gli eventuali interventi dell’Amministrazione nell’ambito della disciplina di corpo”;

– con successivo provvedimento prot. -OMISSIS-del 8/09/2014, il Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. della Guardia di Finanza annullava, altresì, la detrazione di anzianità di grado adottata nei suoi confronti con determinazione del 20/06/2012, n. -OMISSIS-;

– tuttavia, con nota prot. -OMISSIS- del 13/09/2014, veniva instaurato a suo carico un ulteriore procedimento disciplinare e, con la contestazione degli addebiti del 13/09/2014, è stata nuovamente messa in discussione la condotta del ricorrente nell’ambito delle circostanze risalenti al periodo di luglio 2000;

– a seguito delle giustificazioni fornite dal militare e nonostante il parere contrario all’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore espresso dalla Commissione di disciplina, il Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce riteneva che: “le giustificazioni fornite dal militare e dal proprio difensore non sono idonee ad esimerlo dalle responsabilità derivanti dal comportamento tenuto nella circostanza, in quanto le responsabilità del Maresciallo Capo -OMISSIS- in ordine ai fatti contestati risultano accertate, in modo oggettivo, alla luce della ricostruzione della vicenda operata dalla Magistratura militare, nonché dalle dichiarazioni auto accusatorie rese dallo stesso ispettore innanzi alla predetta Autorità giudiziaria militare inquirente; 2. Le responsabilità derivanti dagli addebiti, quali configurati all’esito del procedimento disciplinare in rassegna sono risultate connotate dai tratti di gravità richiesti per la sussistenza dell’infrazione prevista ai punti I. e 3. dell’art. 751 del TU. e sono, quindi, da sanzionare con la consegna di rigore, ex art. 1362 C.O.M. nella misura di giorni 2 (due) … determina di infliggere al Maresciallo Capo -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della CONSEGNA DI RIGORE, NELLA MISURA DI GIORNI 2 (due), ex art. 1362 del C.O.M“.

– Avverso il suddetto provvedimento (prot. n.-OMISSIS-), il Maresciallo -OMISSIS- proponeva ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 2, comma I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 innanzi al Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari.

– All’esito del procedimento instaurato con il suddetto ricorso gerarchico, il Comandante del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, con provvedimento. prot. -OMISSIS- del 30/01/2015, notificato all’odierno ricorrente il successivo 9/02/2015, stabiliva che: “il ricorso del Maresciallo Capo Giuseppe -OMISSIS- citato in preambolo respinto in quanto infondato per le motivazioni innanzi esposte“, in tal modo confermando la sanzione disciplinare “di corpo” della consegna di rigore per un periodo pari a giorni due.

1.1. Avverso le suindicate decisioni è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

I. SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL T.A.R. ADITO.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM”.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEI TERMINI DEL PRODECIMENTO DISCIPLINARE.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 116242/109 DEL 11.07.2006, N. 1/2006 – ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLE MOTIVAZIONI.

In data 20 luglio 2015 si è costituita in giudizio, per l’Amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Preliminarmente, osserva il Collegio che, in ordine alla competenza territoriale, non vi è dubbio che sussiste, ai sensi dell’art.13 comma 2 c.p.a. (foro del pubblico impiego), la competenza territoriale di questo Tribunale, prestando il militare ricorrente servizio presso la Tenenza di -OMISSIS- della Guardia di Finanza.

2.2. Con un primo ordine di censure, il Maresciallo -OMISSIS- lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, in virtù del quale per gli stessi fatti non possono essere inflitte più sanzioni, in quanto, per gli stessi fatti, l’odierno ricorrente aveva subito la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per un periodo pari a due mesi, comminata con provvedimento del 4/05/2012; detta sanzione veniva annullata dalla sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n.-OMISSIS-, con il conseguente obbligo, per l’Amministrazione soccombente, di dare esecuzione all’accertamento contenuto nella sentenza e di osservare quanto in essa stabilito, con preclusione di qualsiasi nuovo giudizio avente ad oggetto la stessa questione.

Il motivo non è convincente.

In primo luogo, osserva il Tribunale, che la sentenza n. -OMISSIS- citata, ha accolto il ricorso proposto avverso la precedente sanzione disciplinare “di stato” della sospensione dall’impiego per un periodo pari a due mesi con esclusivo riferimento al motivo con cui parte ricorrente lamentava la violazione del diritto di difesa sancito all’art. 1370, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, per non avere, l’Amministrazione, garantito la presenza di un difensore che potesse assistere il militare inquisito nel corso del procedimento disciplinare, respingendolo, invece, quanto alle altre censure inerenti: il lamentato difetto di motivazione con riferimento alla nota n. -OMISSIS- del 3 aprile 2013, con la quale l’Amministrazione ha solo comunicato al medesimo l’esito del procedimento disciplinare e la decorrenza della sanzione, riservandosi di notificare il provvedimento conclusivo in un secondo momento; la violazione, da parte dell’Amministrazione, dei termini perentori scanditi dall’art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, entro i quali andava iniziato e concluso il procedimento disciplinare attivato a seguito del giudizio penale; la contraddittorietà della motivazione posta a base del provvedimento sanzionatorio impugnato rispetto a quella contenuta nella nota di contestazione degli addebiti.

Il giudicato costituito dalla sentenza citata ha quindi comportato l´annullamento del provvedimento sanzionatorio solo per il vizio formale costituito dalla violazione del diritto di difesa – per non aver l’Amministrazione procedente garantito la presenza del difensore -, sicchè è indubbio che residuava uno spazio pieno per l’Amministrazione resistente in ordine al rinnovo del procedimento disciplinare e della relativa valutazione, epurati dal vizio rilevato.

2.2. Del resto, anche l’art. 1373 del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. C.O.M.) consente la rinnovazione del procedimento disciplinare, disponendo che: “Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela”.

2.3. Non vi è neppure violazione del principio del ne bis in idem, secondo il quale per gli stessi fatti non possono essere inflitte due distinte sanzioni disciplinari.

Invero, la sanzione disciplinare “di stato” della sospensione dall’impiego, come precisato, era stata annullata dal T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce (sentenza n. -OMISSIS-) con effetto ex tunc; a ciò è seguito l’atto ricognitorio, datato 28 marzo 2014, con cui il Capo Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha riammesso in servizio il ricorrente, ricostruendogli la carriera sotto il profilo giuridico, a decorrere dal 04 aprile 2004, così eliminando ogni effetto derivante dalla sanzione “di stato”.

Ne discendeva la piena possibilità per l’Amministrazione, in ossequio alla regole di cui al citato art.1373 del Decreto Legislativo n. 66/2010, di procedere alla rinnovazione del procedimento disciplinare.

Invero, il provvedimento dell’11.11.2014 con cui il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha determinato di infliggere al militare ricorrente la sanzione “di corpo” della consegna di rigore nella misura di due giorni ex art.1362 del C.O.M., non si configura quale nuovo ed ulteriore addebito, in aggiunta a quanto già contestatogli con il primo procedimento culminato con il provvedimento “di stato” di sospensione disciplinare dall’impiego, per la durata di mesi due – a decorrere dal 4 aprile 2012 e fino al 3 giugno 2012, datato 3 aprile 2012, a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Generale -OMISSIS- – ma integra il nuovo provvedimento finale “di corpo” adottato a conclusione del procedimento disciplinare rinnovato ex art. 1373 Decreto Legislativo n. 66/2010 (già prima intrapreso ma annullato sotto il profilo suindicato).

3. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si contesta la violazione dei termini del procedimento disciplinare.

Invero, la sentenza nr. -OMISSIS- del T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce citata ha acclarato che sono “ …parimenti infondati sono i motivi volti a contestare la violazione, da parte dell’Amministrazione, dei termini perentori scanditi dall’art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, entro i quali andrebbe iniziato e concluso il procedimento disciplinare da attivarsi a seguito di giudizio penale (fattispecie che ricorre nel caso in esame)” con la conseguente impossibilità di rimettere in discussione tale capo della sentenza, oramai passata in giudicato.

3.1. Quanto ai termini del nuovo procedimento disciplinare basta rilevare che non risulta impugnata la determinazione del 26.08.2014 che nell’archiviare il procedimento disciplinare “di stato” fa salvi gli interventi della P.A. in relazione alla disciplina “di corpo” per la quale l’art. 1373 citato non prevede un termine finale.

4. Infine, sono infondate anche le censure con cui si lamenta la violazione della Circolare n. 1162427109 dell’11.7.2006 n.1/2006, per aver l’Amministrazione resistente avviato prima un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione “di stato” e poi, dopo averlo archiviato, intrapreso un procedimento disciplinare “di corpo”.

Piuttosto, la citata Circolare 1/2006 prevede “…la scelta tra le due tipologie di sanzioni (di corpo o d i stato) avviene in ossequio ad un generale principio di gradualità nell’esercizio della potestà disciplinare e deve essere operata quando viene rilevata l’esistenza dell’infrazione e, comunque, prima dell’avvio del procedimento disciplinare. Poiché, la violazione dei doveri della disciplina militare comporta l’applicazione, in alternativa (nel senso che l ’irrogazione dell’una esclude quella dell’altra per gli stessi fatti), di sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo occorre considerare che: esperito un procedimento di stato, se questo non perviene alla adozione di sanzioni di stato, resta impregiudicata nel rispetto dei termini di legge, la facoltà di valutare la condotta del manchevole sotto il profilo della disciplina di corpo, ove risultino residuare responsabilità in tale ambito. Sarà in tal caso avviato il relativo procedimento…;”.

Nella specie, si ribadisce, la sanzione disciplinare “di stato” consistente nella sospensione disciplinare per mesi due adottata nei confronti del ricorrente è stata annullata con sentenza nr. -OMISSIS- del T.A.R.Puglia – Sez. di Lecce e, conseguentemente eliminata con effetto ex tunc, sicchè residuava la possibilità dell’applicazione, in alternativa, della sanzione disciplinare “di corpo” nel procedimento rinnovato ai sensi dell’art. 1373 D. Lgs. n. 66/2010.

4.1. Inoltre, quanto all’adozione della sanzione disciplinare “di corpo” impugnata, osserva il Collegio che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice se non sotto i profili di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manista irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento” (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654; Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335), nella specie non sussistenti.

4.2. Non sussiste neppure la dedotta contraddittorietà dell’Amministrazione nell’adozione di un procedimento disciplinare “di stato” prima e di uno “di corpo” poi, avendo la stessa ampiamente motivato – con argomentazioni scevre da profili i illogicità o irragionevolezza – in ordine alla modifica del convincimento, a seguito dei successivi elementi raccolti nel corso del procedimento disciplinare rinnovato, anche alla luce delle giustificazioni fornite dal ricorrente e alle risultanze degli atti acquisiti nell’inchiesta formale disciplinare, ove o stato accertato che “l’Ispettore , unitamente ad altro appartenente al corpo, all’epoca dei fatti in servizio presso la brigata di -OMISSIS- formava falsamente un foglio di servizio e il connesso ordine di uscita, relativo ad una autovettura del predetto reparto, datato entrambi -OMISSIS-, provvedendo di conseguenza a contraffare il registro di servizio relativo allo stesso mese, al fine di attestare un intervento, in realtà mai eseguito, nelle attività di soccorso alla popolazione del Comune di -OMISSIS- in occasione dell’incendio divampato, ottenendo così il rilascio di un riconoscimento di carattere morale da parte del citato Comune”.

5. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020.

SENTENZA