E’ violenza privata costringere l’ex fidanzata a salire in auto (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 21 gennaio 2021, n. 2480).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

inoltre:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore.

RITENUTO IN  FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno alla costituita parte civile a carico dell’imputato per il delitto – per quanto qui rileva – ex  art  605 cp, nei confronti della ex compagna, riqualificando il delitto di sequestro di persona, consistito nella condotta di aver costretto la persona offesa a salire in automobile, in quello di violenza privata e rideterminando la pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art 605 cp, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel riqualificare il fatto come violenza privata, in quanto il comportamento di aver costretto la persona offesa a salire in automobile con minaccia e violenza avrebbe determinato la limitazione della sua libertà di movimento.

All’odierna udienza il PG, Dott.ssa Lucia Odello, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO  IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto.

1. II PM lamenta, infatti, l’errata applicazione della norma incriminatrice ex art 605 cp, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento;

ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (Sez. 5, Sentenza n. 44548 del 08/05/2015 Ud. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 264685.

1.1. Non si accorge il ricorrente che, secondo quanto da lui stesso rappresentato in ricorso e secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata in alcun modo si ricava che l’imputato avesse voluto con i comportamenti minatori ed aggressivi tenuti esclusivamente e direttamente privare della libertà di movimento la persona offesa ma la sua volontà era quella di avere il tempo necessario per conversare con la donna, costringendola, pertanto ad entrare in auto ed a subire un dialogo con l’imputato non voluto, cioè a sopportare la condotta indesiderata dello stesso, realizzando in tal modo l’elemento oggettivo tipico del delitto di violenza privata, al quale la sua volontà era diretta (Così, Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016 ) Rv. 268405).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, data la natura del reato per cui è ricorso deve disporsi l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 3.11.2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021.

SENTENZA – copia conforme -.