Guida in stato di ebbrezza, la documentazione medica non può salvare l’automobilista (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 20 aprile 2021, n. 14637).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) LUCA nato a (OMISSIS) il 30/05/19xx;

avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 12.1.22018 che ha condannato (OMISSIS) Luca alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies CDS, commesso in Pisa il 3.01.2016, per aver guidato in stato di ebbrezza e in orario notturno la propria Fiat 500 tg E(OMISSIS)H, tasso accertato pari a 1,08 gl e 1,12 gl.

2. Propone ricorso in cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi:

– Vizio di motivazione nella parte in cui indica in quattro ore il lasso di tempo intercorso tra l’assunzione del farmaco da parte di (OMISSIS) e l’accertamento alcolimetrico cui è stato sottoposto, in quanto tra i due episodi sono trascorsi meno di 60 minuti, come risulta dalla ricostruzione dell’orario della cena e dell’assunzione dell’aspirina 500, che può aver influito sull’aumento dei valori alcolemici rilevati;

– Violazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131 bis solo in forza dei precedenti specifici, peraltro risalenti nel tempo e affatto indicatori di un’abitualità.

3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero è stato affermato dalla Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4 – , n. 2868 del 05/12/2019 Ud. (dep. 24/01/2020 ) Rv. 278028 – 01; Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015 Ud. (dep. 13/04/2015 ) Rv. 263154 – 01; Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489).

Nel caso che occupa la Corte territoriale ha dato conto del fatto che l’imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava né l’assunzione del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione di esso.

Inoltre la Corte d’appello ha ricostruito i fatti all’estio dell’istruttoria e ha valutato che se in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, in concreto il tempo trascorso tra la fine della cena circa mezzanotte e la presumibile assunzione dell’aspirina e l’accertamento del tasso alcolemico era tale da annullarne gli effetti (fol 4); trattandosi di reato colposo spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).

La Corte territoriale con giudizio di merito non censurabile ha inoltre evidenziato che gli esiti dell’esame alcolimetrico erano convalidati dai sintomi descritti dagli operanti di PG guida a zig zag occhi lucidi e alito vinoso.

L’onere probatorio difensivo teso a confutare l’esito positivo dell’alcoltest non può considerarsi assolto con la mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Sez. 4, Sentenza n. 15187 del 08/04/2015 Ud. (dep. 13/04/2015 ), Bregoli, Rv. 263154).

2. Il motivo attinente alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 131 bis è generico e aspecifico e perciò inammissibile.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giuridici vigenti in materia e con argomentazione logica e coerente, incensurabile in questa sede, ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità non potendo qualificarsi esiguo il concreto pericolo alla circolazione derivante dalla condotta di guida dell’imputato (fol 3) in considerazione dell’elevato tasso alcolemico e dall’abitualità della condotta illecita in quanto l’imputato è stato condannato già in via definitiva tre volte per lo stesso reato.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23.03.2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.