Il comune non ha titolo per ordinare la rimozione delle telecamere private (T.A.R. – Basilicata, Sezione Prima, Sentenza 15 gennaio 2025, n. 38).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Fabio Donadono, Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Dott. Paolo Mariano, Primo Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2024, proposto da (OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), PEC a(OMISSIS)@avvocati(OMISSIS).it, con domicilio fisico in (OMISSIS) Via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 102 presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

contro

Comune di Calvera, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

– dell’Ordinanza n. 1 del 10.10.2024 (notificata il 15.10.2024), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera ha ingiunto, al sig. (OMISSIS) (OMISSIS), nella qualità di responsabile, la rimozione dei seguenti abusi edilizi, privi di autorizzazione paesaggistica ed difformità dal permesso di costruire:

1) della schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore della sua abitazione, sita in Via (OMISSIS) n. 2;

2) dei pannelli fotovoltaici;

3) e delle 4 telecamere con ripresa su Via pubblica;

4) con l’espressa avvertenza che, decorso il termine perentorio di 90 giorni, il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe avvenuto a spese del sig. (OMISSIS) (OMISSIS);

– della nota/pec del 26.11.2024, con la quale il predetto Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera ha disatteso l’istanza di autotutela del sig. (OMISSIS) (OMISSIS) del 23.10.2024;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il Cons. dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Dopo i sopralluoghi della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico comunale del 4.6.2024 e del 12.7.2024, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera:

– prima con Ordinanza n. 1 del 10.10.2024 (notificata nella stessa data del 15.10.2024) ha ingiunto, al sig. (OMISSIS) (OMISSIS), nella qualità di responsabile, la rimozione dei seguenti abusi edilizi, privi di autorizzazione paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. f), D.Lg.vo n. 42/2004, in quanto tutto il territorio del Comune di Calvera si trova all’interno del Parco Nazionale del Pollino, ed difformità dal permesso di costruire:

1) della schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore della sua abitazione, sita in Via (OMISSIS) n. 2;

2) dei pannelli fotovoltaici, installati sulla ringhiera del ballatoio, che affaccia nel cortile, e nella parte interna del cortile;

3) delle 4 telecamere con ripresa su Via pubblica;

4) con l’espressa avvertenza che, decorso il termine perentorio di 90 giorni, il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe avvenuto a spese del sig. (OMISSIS) (OMISSIS);

– e poi con nota/pec del 26.11.2024 ha disatteso l’istanza di autotutela del sig. (OMISSIS) (OMISSIS) del 23.10.2024, evidenziando che:

1) i predetti abusi potevano essere sanati con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, richiamando i punti 8 e 21 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, con la puntualizzazione che:

A) l’immobile del ricorrente non ricade tra le aree di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004;

B) la schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del sig. (OMISSIS) (OMISSIS), è “una nuova realizzazione”, perché “non era esistente”, “con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture diverse da quelle preesistenti”;

C) tali abusi non rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ex art. 149 D.Lg.vo n. 42/2004;

2) “una telecamera” ha “un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata”, in quanto “è posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all’abitazione”, richiamando il provvedimento del Garante della Privacy n. 477 del 12.10.2023.

Il sig. (OMISSIS) (OMISSIS) con il presente ricorso, notificato il 10.12.2024 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA [email protected] e depositato il 17.12.2024, ha impugnato la suddetta Ordinanza n. 1 del 10.10.2024 e la predetta nota/pec del 26.11.2024, deducendo:

1) la carenza di motivazione dell’Ordinanza n. 1 del 10.10.2024, parzialmente sanata con la successiva nota/pec del 26.11.2024, in quanto non sono state descritte compiutamente le opere abusive, perché:

A) non sono stati specificati il materiale, lo spessore e le dimensioni della schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, tenuto pure conto della circostanza che tale schermatura-recinzione era solo avvitata;

B) non è stato precisato:

b1) se tutti i pannelli fotovoltaici erano illegittimi;

b2) se le telecamere sono funzionanti;

2) l’eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria, in quanto:

A) la schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, è un intervento di manutenzione ordinaria non soggetto ad autorizzazione paesaggistica, perché, poiché l’abitazione del ricorrente era già dotata di recinzione, che è stata solo schermata, per esigenze di privacy e per evitare l’intrusione di animali randagi, rientra nel punto 13 dell’Allegato A al DPR n. 31/2017, il quale contempla espressamente gli interventi di adeguamento delle recinzioni e/o di inserimento di elementi antiintrusione nelle recinzioni, tenuto pure conto dell’art. 17, comma 2, DPR n. 31/2017, ai sensi del quale non disporsi la demolizione degli interventi, anche se realizzati anteriormente all’entrata in vigore del DPR n. 31/2017 in data 16.4.2017, non soggetti ad altro titolo abilitativo diverso dall’autorizzazione paesaggistica; B) l’installazione dei pannelli fotovoltaici ai sensi dell’art. 7 bis, comma 5, D.Lg.vo n. 28/2011, come sostituito dal D.L. n. 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022 e perciò successivamente al punto 8 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, è qualificata come intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, compreso quella paesaggistica, richiamando la Sentenza TAR Brescia n. 778 del 4.10.2024;

3) con riferimento alle telecamere, oltre al difetto di istruttoria perché sono tutte orientate all’interno della proprietà privata del ricorrente, l’incompetenza del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera, in quanto i provvedimenti di rimozione degli impianti di videosorveglianza, che violano la normativa in materia di riservatezza personale, devono essere emanati dall’Autorità Garante per la Privacy, i quali, peraltro, ai sensi degli artt. 152 D.Lg.vo n. 196/2003 e 10 D.Lg.vo n. 150/2011, spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.

Nella Camera di Consiglio dell’8.1.2025 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va precisato che dall’interpretazione sistematica di entrambi gli atti impugnati, emanati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera, cioè l’Ordinanza n. 1 del 10.10.2024 e la nota/pec del 26.11.2024, risulta che le uniche contestazioni, mosse al ricorrente, sono l’omessa richiesta dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, ed pannelli fotovoltaici, con la puntualizzazione che l’immobile del ricorrente non ricade tra le aree di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004, essendo tuttavia compreso nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino, tutelato ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. f), e la circostanza che una delle telecamere, precisamente quella posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata, riprende l’area pubblica antistante il cancello di accesso all’abitazione del ricorrente.

Essendo così delimitata la fattispecie, oggetto della controversia in esame, va rilevata l’infondatezza della censura, relativa al vizio dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanti i 3 interventi di cui è causa sono stati sufficientemente descritti dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera.

Il ricorso risulta infondato con riferimento alla schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, in quanto tale intervento edilizio non rientra tra quelli non soggetti all’autorizzazione paesaggistica, previsti dal punto 13 dell’Allegato A al DPR n. 31/2017, ma tra quelli, contemplati dal punto 21 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, in quanto:

– il suddetto punto 13 dell’Allegato A (il quale elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) al DPR n. 31/2017 si riferisce espressamente agli interventi di adeguamento delle recinzioni e/o di inserimento di elementi antiintrusione nelle recinzioni, “nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”, mentre il predetto punto 21 dell’Allegato B (il quale elenca gli interventi di lieve entità, soggetto al procedimento autorizzatorio semplificato dell’autorizzazione paesaggistica) al DPR n. 31/2017 contempla espressamente l’adeguamento delle recinzioni e/o l’inserimento di elementi antiintrusione nelle recinzioni, “se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelli preesistenti”;

– nella specie, l’aggiunta alla precedente recinzione, costituita da un’inferriata, che rendeva visibile l’interno della proprietà privata del ricorrente, della schermatura in lamiera di colore bianco di cui è causa, che non rende più visibile l’interno della proprietà privata del ricorrente, come rilevato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera, trasforma la caratteristica morfo-tipologica della precedente recinzione.

Né è stato violato l’art. 17, comma 2, DPR n. 31/2017, in quanto tale norma stabilisce che non può essere disposta la demolizione degli interventi non soggetti all’autorizzazione paesaggistica, ma, come appena detto, la predetta schermatura in lamiera di colore bianco rientra tra gli interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica, sebbene con procedimento autorizzatorio semplificato, mentre il comma 1 del predetto art. 17 DPR n. 31/2017 prevede che la rimessione in pristino, può essere evitata, se risulta “possibile dettare prescrizioni, che consentano la compatibilità paesaggistica”, come potrebbe verificarsi con riferimento alla schermatura in lamiera di colore bianco, in caso di presentazione dell’istanza paesaggistica in sanatoria, tenuto conto della circostanza che tale eventualità è stata espressamente considerata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera nell’impugnata nota/pec del 26.11.2024.

Il gravame risulta fondato con riferimento alla telecamera, che ha “un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata”, in quanto “è posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all’abitazione”, atteso che l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001 .

Fermo restando che il ricorrente deve rispettare ricorrente quanto disposto dal Garante della Privacy con il richiamato provvedimento n. 477 del 12.10.2023, ai sensi del quale gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni:

A) devono avere telecamere con “angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti”, e non devono riprendere “immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)”;

B) con la puntualizzazione che può essere estesa “la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza” “soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo” e “sulla base di un legittimo interesse”, “adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)”, circostanze, nella specie, non dimostrate dal ricorrente.

Il ricorso in esame risulta ugualmente fondato con riferimento ai pannelli solari o fotovoltaici, sebbene:

1) il citato DPR n. 31/2017 prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per quelli, “posti su coperture piane ed in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”, e quelli, “integrati nella configurazione delle coperture, in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, non ricadenti negli immobili di cui all’art. 136, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 42/2004” (cfr. il punto 6 dell’Allegato A), e l’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento autorizzatorio semplificato per i pannelli solari o fotovoltaici, siti “su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”, e quelli, “integrati nella configurazione delle coperture, in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ricadenti negli immobili di cui all’art. 136, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 42/2004” (cfr. il punto 8 dell’Allegato B);

2) nella specie, i pannelli solari in questione, essendo visibili dagli spazi pubblici esterni, in quanto non posizionati su una copertura piana, ma installati sulla ringhiera del ballatoio, che affaccia nel cortile, rientrerebbero, come rilevato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera, nell’ambito oggettivo del predetto punto 8 dell’Allegato B al DPR n. 31/1017.

In quanto, risulta fondata la censura, con la quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 bis, comma 5, D.Lg.vo n. 28/2011, come sostituito dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022, entrato in vigore il 2.3.2022 successivamente al punto 8 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017, perché tale norma qualifica come intervento di manutenzione ordinaria, non subordinato all’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, compreso quella paesaggistica, l’installazione di impianti solari e/o fotovoltaici “sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ad eccezione degli impianti installati nelle aree o immobili di cui all’art. 136, lett. b) e c), D.Lg.vo n. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. da 138 a 141” sempre del D.Lg.vo n. 42/2004.

L’intero art. 7 bis D.Lg.vo n. 28/2011 è stato abrogato dall’art. 15 D.Lg.vo 190/2024 con decorrenza dal 30.12.2024 (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3406 del 3.4.2023) e dal 30.12.2024 gli impianti solari o fotovoltaici, ubicati nelle Zone A dei Centri Storici, sono soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata.

Al riguardo, va rilevato, che il suddetto art. 7 bis, comma 5, D.Lg.vo n. 28/2011, come sostituito dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022, può essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto i pannelli fotovoltaici di cui è causa sono stati installati nel periodo 2.3.2022-30.12.2024, in cui tale norma è stata in vigore, come provato dal ricorrente con il deposito del bonifico bancario del 21.11.2022, di acquisto dei pannelli fotovoltaici, e comunque il predetto art. 7 bis, comma 5, D.Lg.vo n. 28/2011, come sostituito dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 17/2022 conv. nella L. n. 334/2022, era vigente anche al momento dell’adozione delle impugnate Ordinanza n. 1 del 10.10.2024 e nota/pec del 26.11.2024.

Pertanto, poiché, come riconosciuto anche dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera con la contestata nota/pec del 26.11.2024, l’immobile di cui è causa non ricade tra le aree di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004, i pannelli solari o fotovoltaici, installati dal ricorrente, non risultano soggetti all’autorizzazione paesaggistica, anche nella forma del procedimento autorizzatorio semplificato.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso con riferimento alla schermatura-recinzione esterna in lamiera di colore bianco, che circonda la facciata anteriore dell’abitazione del ricorrente, ed il suo accoglimento con riferimento ai pannelli solari ed alle telecamere.

Attesa la parziale reciproca soccombenza , sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio, fermo restando il rimborso del Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Calvera.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Calvera al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2025.

Sentenza TAR Basilicata