Il Comune si avvale di una Ditta esterna per il rilevamento della velocità. La Cassazione accoglie il ricorso dell’automobilista e annulla il Verbale (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 24 maggio 2021, n. 14108).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5053-2017 proposto da:

(OMISSIS) ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. (OMISSIS) 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. (OMISSIS) 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2016 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. Antonio ORICCHIO.

Fatti di causa

(OMISSIS) Adriano proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Terralba, opposizione avverso i verbali di accertamento (n.ri 1396C e 2772/c del 2008) di violazione dell’art. 142, co. 8 C.d.S. elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Arborea.

L’opposizione era resistita dal detto Comune.

L’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 62/2013, accoglieva l’opposizione ed annullava l’impugnato verbale sul dirimente presupposto che non sarebbe stato soddisfatto l’onere dell’Amministrazione di dimostrare, all’epoca dei fatti, la postazione dei cartelli, la loro distanza dalla postazione fissa di rilevamento della velocità, la loro dimensione e la dimensione delle iscrizioni nei medesimi contenute.

Il Comune interponeva appello avverso la succitata decisione, della quale chiedeva la riforma.

Il gravame era resistito dalla parte in origine contravvenzionata-opponente, che instava nelle proprie difese ribadendo la già assunta posizione.

Il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice di appello, accoglieva -con sentenza n. 1052/2016- il gravame, rigettava l’opposizione e regolava, secondo soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della detta sentenza del Tribunale ricorre innanzi a questa Corte il (OMISSIS) con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dell’intimato Comune.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della Decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112, 320 c.p.c. e 22 L. n. 689/1981), nonchè -in relazione all’ad, 360, n. 5 c.p.c.- il vizio di difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c. .

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 345 Reg.to C.d.S. e L. n. 168/2002), nonché -in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.- il difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 97 Cost., 45, co. 6, 142 C.d.S. e 345 Reg. C.d.S.), nonché -in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.- l’omessa pronuncia su una eccezione di nullità rilevabile di ufficio.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S., 345 Reg. C.d.S. e L. n. 168/2002), nonché -in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.- l’omessa esame di un documento decisivo per il giudizio.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 C.d.S., L. n. 168/2002, 200 C.d.S. e 383 Reg. C.d.S.), nonché -in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.- il difetto di motivazione per omesso esame di un documento decisivo per il giudizio.

6.- Il Collegio ritiene di dover procedere, immediatamente, al contestuale esame dei motivi quarto e quinto, atteso il loro carattere del tutto dirimente della controversia.

Con i detti motivi si deduce, in sostanza e rispettivamente quanto segue:

– la sentenza impugnata sarebbe errata essendo state violate le disposizioni, di cui alle norme innanzi epigrafate, che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale ed, in particolare, la gestione delle apparecchiature per il controllo della velocità;

– la medesima decisione gravata sarebbe errata per omessa indicazione, nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio con il quale dovevano essere individuate le strade (differenti dalle autostrade e dalle arterie extraurbane principali) in cui poteva essere effettuato il rilevamento con i dispositivi automatici senza obbligo di contestazione immediata.

Entrambe le censure svolte con i due motivi qui in esame colgono nel segno ed evidenziano l’illegittimità del provvedimento oggetto del ricorso.

Sotto il primo profilo la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, citando l’art. 5 del contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa.

Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, una improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale.

Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione.

Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che -atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza- non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

Sotto il secondo profilo (e, quindi, con riferimento specifico alla censura del cui al quinto motivo) va rilevato, quale ulteriore motivo di illegittimità, il fatto, su cui nulla dice -pur dopo aver a lungo vagliato la questione dell’apposizione dei cartelli di avviso- dell’assenza nel provvedimento gravato della necessaria indicazione del decreto prefettizio anzidetto.

In conclusione i due motivi qui in esame, in quanto fondati, vanno accolti con ogni conseguenza di legge.

7.- I precedenti primi tre motivi del ricorso vanno ritenuti assorbiti.

8.- Per effetto di quanto detto in relazione agli esaminati quarto e quinto motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

I verbali di contestazione, come conseguenza dell’accolto ricorso, devono ritenersi illegittimi con conseguente accoglimento della proposta opposizione e, potendosi nella fattispecie giudicare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., vanno annullati, senza rinvio.

9.- Le spese del presente giudizio e quelle del doppio grado dei precedenti giudizi di merito seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla i verbali impugnati di cui in atti.

Condanna parte controricorrente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in €. 600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché delle spese del doppio grado del giudizio di merito determinate -rispettivamente- in €. 330,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, quanto al primo grado, ed in €. 530,00 per compensi di avvocato, spese vive e generali ed accessori come per legge quanto al secondo grado.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.