Il Giudice, nel liquidare le spese, non rispetta il limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 8 gennaio 2021, n. 165).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15062-2019 proposto da:

MARTINELLI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CAUCASO 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO STRAMACCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CINTI, PAOLO DE CARLO;

– ricorrente –

Contro

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8207/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che:

Mario Martinelli ricorre, limitatamente alle spese di lite, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, resa in controversia su impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche, anno 2008, che, nel riformare la sentenza di prime cure, ha liquidato le spese di lite per il doppio grado di giudizio in €. 200,00.

La Regione Lazio e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intimate.

Considerato che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese di lite unitariamente e non in relazione alle singole fasi, prescindendo dall’indicazione del sistema di liquidazione adottato e della tariffa professionale applicabile e senza rispetto dell’inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta sotto altro profilo, la violazione dell’art. 92, c.p.c.

1.3. Col terzo motivo si contesta la quantificazione delle spese di lite in quanto il giudice non deve dimenticare di rispettare il decoro della professione (Cass. 2016 n. 24492).

2. I motivi, che per I loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.

2.1. Questa Corte (Cass., Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018) ha già avuto modo di affermare che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 – quale norma speciale rispetto al D.M. 140 del 2012 (cfr. sul punto Cass., Ordinanza n. 1018 del 17/01/2018) – deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.”

Relative tabelle che, nonostante l’abolizione dei minimi tariffari tra professionista e cliente, mantengono la loro efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (Cass., Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011).

2.2. Il giudice del merito, dunque, non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense (Cass., n. 29594/2917; Cass., n. 7293/2011).

3. Ebbene nel caso di specie, la sentenza della CTR contrasta con i superiori principi, laddove ha ritenuto di liquidare le spese di lite unitariamente, per di più, al di sotto dei minimi tariffari del d.m. 55 del 2014, applicabile ratione temporis.

Vanno sul punto ribaditi i principi secondo cui: “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 – quale norma speciale rispetto al D.M. 140 del 2012 (cfr. sul punto Cass., Ordinanza n. 1018 del 17/01/2018) – deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle”; “il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense”.

4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria l’8 gennaio 2021.