Il ladro favorisce il recupero della refurtiva: non è sufficiente per parlare di danno patrimoniale lieve (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 6 luglio 2021, n. 25686).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposta da:

(OMISSIS) Elisa, nata a (OMISSIS) il 22/03/19xx;

avverso la sentenza del 30/09/2019 della Corte Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa Renata SESSA;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi ORSI, ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 137/20, dichiararsi inammissibile il ricorso;

il difensore ha insistito, con memorie scritte, nel motivo di ricorso, chiedendo l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno nei confronti di (OMISSIS) Elisa, dichiarata colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 4 e 6 cod. pen., e condannata alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 200 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore di fiducia.

2.1. Con l’unico motivo dedotto lamenta il mancato accoglimento,  da parte della corte territoriale, della richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 624 cod. pen.; in particolare, è manifestamente illogica la motivazione resa sul punto, che ha fatto riferimento, per escluderla, alla complessiva capacità criminale dimostrata dall’imputata, peraltro già oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione delia recidiva, laddove con riferimento all’attenuante in parola la valutazione deve essere circoscritta ai mero profitto del reato; profitto  del reato che nel caso di specie non è stato conseguito perché l’imputata ha cooperato con gli agenti facendo recuperare l’intero ammontare della refurtiva, costituito da sei armoniche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso e inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

Innanzitutto, la Corte territoriale ha già spiegato, aderendo al consolidato orientamento interpretativo di questa Corte che già si è più volte espressa  al riguardo, condiviso da questo Collegio, che per la configurazione dell’attenuante invocata non si deve avere riguardo solo al valore venale del corpo del reato, ovvero del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta posta in essere, in termini effettivi o potenziali (cfr., tra tan te, Se, z 3 – , Sentenza n. 18013 del 05/02./2019, Rv. 275950 –  01 ).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod.  pen. presuppone  che  il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 – 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 – 01), laddove il ricorso, al riguardo, è del  tutto generico, mancando ogni riferimento,  se  non  in  termini  vaghi,  al  valore dei beni sottratti (comunque consistenti in sei strumenti musicali).

Né potrebbe assumere rilievo il fatto che il bene sia poi ritornato nella disponibilità del proprietario, in quanto la consumazione del reato ha già di per sé comportato la produzione del danno, rispetto  al quale  entrano  al  più in gioco le ipotesi della riparazione o restituzione (danno che peraltro non è escluso ai fini della valutazione in argomento neppure in caso di furto tentato, cfr. al riguardo Sez. 6, n. 10355 del 16/02/1992, R.v. 192098 – 01 secondo cui ai fini della concessione delle attenuanti dei danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., nei caso di  tentativo, il giudice deve avere riguardo alle concrete modalità dell’azione rimasta in compiuta o improduttiva di evento e a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno di speciale tenuità).

2. Alla pronunzia di inammissibilità, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.5.2021.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.